REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PATERNO’ - Avv. FERNANDO FILIPPELLO - ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1271/012 R.G., promossa
DA
D.B.R. Ambiente srl in persona del leg. rappres. pro tempore, Vincenzo Randazzo, con sede in Paternò Via G. B. Nicolosi 134, p. iva 04304370879 rappres. e difeso per procura come in atti dall’avv. Aleksander Fortini ed elettiv. dom. presso il suo studio in Catania Viale Ionio 105
OPPONENTE
CONTRO
IDRO elettrica SPA, p.iva 01021580368 in persona del leg. rappres. pro tempore corrente in San Cesareo sul Panaro (MO) Via Bellini 2, elettiv. dom. in Catania Via Adrano 7 presso lo studio dell’avv. Francesco Riso che la rappresenta e difende in uno all’avv. Gianmaria Scofone per procura come in atti
OPPOSTA

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 30/7/012, in opposizione a decreto di ingiunzione, la D.B.R. Ambiente srl, in persona del leg. rappres. pro tempore, conveniva in giudizio la IDRO ELETTRICA spa, eccependo che il decreto ingiuntivo n° 267/11 emesso dal Giudice di Pace di Paternò in data 20/11/11 era privo di valida procura alle liti e che lo stesso non era stato notificato nei termini di legge ma bensì in data 22/6/012.
Chiedeva pertanto dichiararsi nullo ed inefficace nei confronti della società oggi opponente il decreto ingiuntivo di cui sopra.
Con vittoria di spese competenze ed onorario del presente giudizio.
Si costituiva la società opposta la quale contestava in toto quanto eccepito e richiesto dall’opponente, e faceva rilevare la totale infondatezza sia in fatto che in diritto delle due eccezioni sollevate in seno all’atto di opposizione.
Chiedeva quindi il rigetto della opposizione e la conferma dell’impugnato decreto ingiuntivo, ed in ogni caso dichiararsi la debenza della D.B.R. Ambiente srl al pagamento delle somme indicate nel decreto di ingiunzione oggi opposto oltre interessi e spese di causa.
Con Ordinanza del 14/1/013 questo Giudice dichiarava provvisoriamente esecutivo l’impugnato decreto ingiuntivo.
Alla udienza del 12/11/013 venivano precisate le definitive conclusioni e depositate note conclusive, quindi il Giudice poneva la causa in decisione.

Motivazione

Questo Decidente ritiene la presente opposizione al decreto di ingiunzione n° 267/11 ed emesso in data 20/11/011, infondata e pertanto essa dovrà essere rigettata.
In vero tale opposizione trae origine esclusivamente dalle due eccezioni, così come esposte nell’atto introduttivo, e relative l’una alla carenza di valida procura alle liti conferita nel procedimento monitorio dalla società opposta, l’altra alla intempestiva notifica del provvedimento reso dal Giudice di pace in data 23/11/11: nessuna altra eccezione, sul merito, è stata proposta dalla società opponente.
Esaminando quindi tali eccezioni entrambe appaiono infondate e ciò per le seguenti motivazioni:
A)-per quanto riguarda la illegibilità della firma apposta nella procura alle liti rilasciata dal leg. rappres. pro tempore, a parte la circostanza che nella specie trattasi di regolare e ben leggibile firma apposta sul timbro della società e non già di una sigla, la giurisprudenza appare chiara nel ritenere che l’atto proposto dal legale rappresentante "pro tempore" di una persona giuridica e che non rechi, nell'intestazione o nel contesto, il nome del medesimo (inesistente nella fattispecie), nè consenta di identificarlo in base alla procura apposta a margine od in calce in quanto parimenti priva (inesistente nella fattispecie), di quell'indicazione e sottoscritta con firma illeggibile o con sigla, non è inammissibile, se l'autenticità di tale firma sia certificata dal difensore, atteso che questa certificazione implica il riscontro della coincidenza del sottoscrittore con la persona fisica che è parte in causa nella qualità di legale rappresentante "pro tempore" dell'ente(Cassazione civile , sez. III, 25 agosto 1992, n. 9842).
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore (come nella fattispecie), ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dalla indicazione di una specifica funzione o carica (Cassazione civile Sez. Un. 07 marzo 2005, n. 4810).
B)-Anche la seconda eccezione relativa alla intempestiva notifica del decreto ingiuntivo opposto è infondata e ciò per le seguenti motivazioni:
l’opponente tralascia di riferire che la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto è stata tentata (v. copia decreto ingiuntivo), con esito negativo, sia in data 17/1/012 che in data 23/2/012 e quindi, ma con esito positivo, in data 22/6/012 e quindi “non oltre 200 giorni dopo la concessione”.
Non appare che parte opponente, ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c., abbia proposto ricorso al Giudice che ha pronunciato il decreto tendente ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del provvedimento per non essere stato lo stesso notificato nei termini di cui all’art. 644 c.p.c.
La notifica del decreto ingiuntivo così come tentata ed eseguita è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso e di conseguenza impedisce di poter fare presumere una volontà di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c. applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente (applicabilità dell’art. 188 disp. att. c.p.c.).
La Suprema Corte ha statuito che: ”La notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento, ma non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cassazione civile , sez. III, 18 aprile 2006, n. 8955).
Quanto sopra è pienamente applicabile alla fattispecie sulla considerazione che l’opponente nulla ha osservato in merito al suo obbligo di corrispondere alla società opposta quanto richiesto con l’opposto decreto ingiuntivo ma si è limitato a sollevare le due eccezioni sopra specificate.
“Il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto ingiuntivo è perentorio e, come tale, non può essere prorogato. Peraltro, qualora il creditore provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso di tale termine, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; ed inoltre, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire solo l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In tal ultimo caso l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace”. (Cassazione civile, sez. II, 04 gennaio 2002, n. 67).
Per tutti i motivi di cui sopra ritenuto che parte opposta ha fornito prova documentale del suo credito (che è quello di cui all’opposto decreto di ingiunzione) vantato nei confronti della società opponente e che la stessa non ha, in buona sostanza, contestato tale diritto, il Decidente ritiene infondata la presente opposizione la quale quindi dovrà essere rigettata, mentre la domanda proposta dalla società opposta e contenuta nel ricorso per decreto di ingiunzione dovrà essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n° 1271/012 R.G. promossa da D.B.R. Ambiente srl nei confronti della IDRO ELETTRICA spa in opposizione al decreto ingiuntivo n° 267/11 emesso in data 23/11/11 dal Giudice di Pace di Paternò:
- rigetta la odierna opposizione e ciò per le motivazioni di cui in narrativa;
- revoca l’impugnato decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- accoglie la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- condanna la D.B.R. Ambiente srl, in persona del leg. rappres. pro tempore, a corrispondere alla odierna opposta società IDRO ELETTRICA spa, in persona del leg. rappres. pro tempore corrente in San Cesario sul Panaro (MO) Via Bellini 2, la somma di € 4.288,52 quale sorte capitale portata dal documento fiscale prodotto agli atti di causa e richiamato nel decreto ingiuntivo oggi opposto, oltre gli interessi ex Dlgs 231/02 dal deposito del presente provvedimento al soddisfo.
Condanna altresì la società opponente D.B.R. Ambiente srl in persona del leg. rappres. pro tempore alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della società opposta e che liquida ex D.M. 140/012 in € 100,00 per spese ed € 1.450,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 12,50% ed iva e cpa come per legge.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Paternò 27/12/013
Il Giudice di Pace
Avv. F. Filippello


 

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