REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Dott.ssa Maria Tudino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.10384/2015 R.G. promossa da:
D. F.G., nato ad ____, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe De Marinis (C.F.:DMRGPP73C19F913A) nel cui studio in Nocera Superiore alla Via Nazionale n.329 ha eletto domicilio giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
-attore-
contro
EQUITALIA SUD S.p A., in persona del suo procuratore Dott.Antonio De Luca in forza di procura speciale autenticata nelle firme del 22.05.2014 per Notar Marco De Luca di Roma Rep. n.39197 e Racc. n. 21843 rilasciata dal Dott.Andrea Parma direttore generale e legale rappresentante della detta società, rappresentata e difesa in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Ugo D'Angelo (C.F. DNGGUO42M16I438Z) nel cui studio in Sarno alla Via Laudisio n.37 ha eletto domicilio -convenuta-
PREFETTURA DI SALERNO -convenuta contumace-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.01.2016 da intendersi qui integralmente ritrascritte.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato D. F. G. conveniva in giudizio innanzi alla intestata Autorità Giudiziaria la Prefettura di Salerno e l'Equitalia Sud S p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per sentir dichiarare la nullità della cartella esattoriale - della cui esistenza ne era venuto a conoscenza solo dall'estratto di ruolo effettuato presso gli uffici della Equitalia Sud S.p.A. Agente della Riscossione per la Provincia di Salerno- n. _____ per la quale risulta debitore della somma di Euro 2.808,68 per presunta violazione alle norme del Codice della Strada Ente Impositore Prefettura di Salerno e risalente all'anno 2007.
Deduceva parte attrice l'illegittimità dell'impugnato provvedimento attesa sia la mancata notifica del verbale posta alla base della detta cartella sia la prescrizione del credito sia la mancata notifica della cartella sia la violazione e falsa applicazione dell'art.25 D.P.R. n.602/73 e sia la applicazione di interessi non dovuti.

Si costituiva in giudizio solo l'Equitalia Sud S.p.A. che eccepiva la carenza di legittimazione passiva, l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice di Pace e l'inammissibilità della opposizione e nel merito ne contestava la fondatezza insistendo per il suo rigetto.
All'udienza del 18.01.16, dopa la precisazione delle conclusioni, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione attesa la sua natura documentale.

Motivazione

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Prefettura di Salerno che, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione a mezzo pec, non si costituiva in giudizio.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Equitalia Sud S.p.A. atteso che parte attrice ha contestato non solo la regolarità della notifica della cartella ma anche il suo contenuto e, pertanto, la stessa è contraddittore necessario nel presente giudizio.
Ancora in via preliminare deve essere precisato che nel caso di specie ci si trova di fronte ad una contestazione (opposizione all'esecuzione) che attiene la pretesa dell'autorità procedente ad agire in via esclusiva nei confronti di parte attrice.
"Chiaro è che I'estratto di ruolo e/o il ruolo del concessionario costituisce titolo esecutivo ai sensi della L.n.46/99 in quanto in mancanza di opposizione l'agente della riscossione procede ad esecuzione forzata.
Ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 602/73 per ruolo si intende l'elenco di debitori e delle somme dovute dai contribuenti formato dall'ente creditore ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.
La cartella esattoriale e/o di pagamento altro non è che un estratto del ruolo che riproduce la posizione del singolo debitore"
(Corte di Cassazione sez. Lavoro sent. n.29659/09).

E' legittimo, quindi, impugnare la cartella esattoriale attraverso l'impugnativa proposta avverso la sua riproduzione nell'estratto di ruolo nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art.615 primo comma c.p.c. qualora si contesti il diritto della controparte a procedere in executivis.

Pertanto, potendo I'agente della riscossione procedere ad esecuzione è impugnabile I'estratto di ruolo.
Tale è l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.724/10 che ha stabilito, in un caso analogo a quello dell'odierno attore (nella specie si trattava di contenzioso di natura tributaria), che: "anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla Commissione
Tributaria costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo cioè di uno degli atti considerati impugnabili dall'art. 19 del D.Lgs. n.546/1992".

Invero tale articolo prevede espressamente I'impugnazione sia della cartella che del ruolo.

Tuttavia va considerato che tali atti non devono ritenersi un elenco tassativo e di stretta interpretazione nominalistica in quanta tale elencazione va interpretata in senso estensivo sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art.24 e 53 Cost) e di buon andamento della P.A. Cart.97 Cost.) in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge n.448/01 (Cass.n. 10672/09 e Cass.SS.UU. n.11087/10).
Inoltre, spettando al giudice dell'impugnazione il compito di valutare il contenuto "sostanzialmente impositivo" inteso quale attitudine a rappresentare e rendere conoscibile la pretesa tributaria negli elementi essenziali e sufficienti per adire la tutela amministrativa o giudiziale (sent. n.21045/07) è del tutto evidente che I'impugnazione deve ritenersi ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro I'estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo.
Peraltro, va detto che il contribuente ha sempre la facoltà di impugnare un atto avente natura impositiva al fine di evitarne il suo divenire definitivo laddove esso porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (Cass. sent.17202/09).
Conforme la sentenza della Suprema Corte di Cass. sez.VI n. 2248/14.

L'azione è inquadrabile tra le opposizioni previste dall'art. 615 c.p.c.: con tale forma di opposizione possono essere dedotti fatti estintivi dell'obbligo di pagamento.
Pertanto, il rito da applicare è quello relativo al giudizio ordinario e non quello speciale previsto dagli artt. 22 e 23 della Legge n.689/81.
Infine, si osserva che - dopo aver riconosciuto che la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione- va affermato l'ulteriore principio che per I'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c. non è previsto alcun termine di decadenza.
Essendo, inoltre, la contestata iscrizione a ruolo derivante da una sanzione amministrativa pecuniaria competente è il Giudice di Pace (ratione materiae) del luogo del domicilio dell'intimato (Cass. sez.II n.8704/11 e Corte di Cassazione Ordinanza n.20105 del 02.09.2013 "... trattandosi di giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ex art.615 c.p.c. con riferimento alla cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il pagamento di somma con contestuale avvertenza in caso di mancato pagamento nel termine assegnato dell'inizio del procedimento esecutivo, deve ritenersi che la individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione debba essere effettuata con riferimento all'art.27 c.p.c. tenuto conto del contenuto dell'art.480 terzo c.p.c. dovendosi la cartella esattoriale equiparare all'atto di precetto...") il quale potrà decidere di proporre opposizione ai sensi degli art.615 comma primo e 617 comma primo c.p.c. (Cass. civ. n.4139/10).
Nella specie parte attrice è residente in Angri Comune ricadente nel mandamento del Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
Corretta, pertanto, è I'individuazione del Giudice competente.

Occorre precisare che I'obbligo di esibire la cartella viene espressamente previsto dall'art. 26 comma quarto del DPR n. 602/73 il quale prevede che "il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o I'avviso di ricevimento ed ha I'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".
Pertanto, non avendo prodotto in giudizio la cartella esattoriale ma solo una semplice copia della relata di notifica che non prova affatto che parte attrice abbia ricevuto la cartella de qua il concessionario non ha ottemperato assolutamente all'obbligo previsto dalla legge.

L'ordinanza n. 18252/13 della Suprema Corte conferma sostanzialmente l'indirizzo già espresso da alcune Commissioni Tributarie ed in particolare della Commissione Tributaria Provinciale di Parma dove i giudici rilevano che "l'Equitalia ... si riserva di produrre solo le relate di notifica e non le cartelle; tale comportamento risulta errato in quanto è noto che le relate se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno".

Infine, sempre in merito all'onere del concessionario di esibire le cartelle in giudizio si riporta la sentenza della Suprema Corte dove i giudici sottolineano che "questo Collegio è stato edotto del solo fatto che sono state notificate alcune cartelle ma non è stato posto in condizione di sapere esattamente quali perchè la Concessionaria non le ha prodotte" (Ord. Corte Cass. n.22041 del 28.10.2010).
Chiaro, pertanto, è il diritto del contribuente di visionare sempre copia delle cartelle che lo riguardano quando sorgono dubbi in merito alla loro completezza o addirittura in merito alla loro esistenza.

Relativamente alla notifica del verbale di contestazione posto alla base della cartella impugnata si precisa che secondo un consolidato principio giurisprudenziale: "in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'azione I'onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull'ente dal quale dipende I'organo accertatore" (Cass. civ. sentenza n.26/09).
Nel caso de quo la Prefettura di Salerno, rimanendo contumace, non ha provato che il verbale di contestazione posto alla base della detta cartella sia stato correttamente notificato a parte attrice.

Meritevole di accoglimento è il motivo di doglianza relativo alla illegittimità della maggiorazione di cui all'art. 27 della Legge n.689/81.
"Alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica I'art. 203 C.d s. comma terzo che in deroga alla Legge n. 689/81 art. 27 in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza ingiunzione prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%" (Cass. civ. sez.II n. 3701/07 e Cass. n.22397/00).

La Cassazione con sentenza n.4516/12 è intervenuta sulle cartelle poco chiare ritenendo obbligatorio, pena la nullità della cartella stessa, l'indicazione degli interessi richiesti al contribuente con i relativi saggi percentuali. Il compenso dell'Equitalia risulta iscritto a ruolo senza alcuna spiegazione circa la base di calcolo, il tasso ed il periodo di mora applicati con conseguente nullità della cartella per mancanza dei requisiti della certezza e della liquidità del relativo credito.

Infine, prescritto è il credito vantato dalla Prefettura di Salerno atteso che dall'estratto di ruolo si evince che la predetta cartella sarebbe stata notificata in data 21.07.2010.
Ai sensi dell'art.28 della Legge n.689\81 il diritto "a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Non sono stati prodotti ulteriori atti interruttivi della prescrizione da parte dell'Equitalia Sud S.p.A.
Assorbiti gli altri motivi di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

II Giudice di Pace di Nocera Inferiore Dott.ssa Maria Tudino,
definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza eccezione e deduzione reietta, così provvede:
-accoglie la domanda attorea e, per I'effetto, annulla la cartella esattoriale n.____ Ente Impositore Prefettura di Salerno in quanto prescritta;
- condanna in solido I'Equitalia Sud S.p.A. e la Prefettura di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di Euro 1.100,00 di cui Euro 50,00 per spese oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa come per legge con attribuzione in favore del costituito procuratore antistatario ex art.93 c.p.c. Avv. Giuseppe De Marinis.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18.01.2016
Depositato in cancelleria il 20 gennaio 2016


 

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