REPUBBLICA ITALIANA
GIUDICE DI PACE DI CATANIA
Seconda sezione civile
Il Giudice di pace, dott. Maurizio Lentulo, all'udienza del 6 maggio 2014, esaurita la discussione orale e udire le conclusioni delle parti, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 8596/2013 R.G. promossa da Esposito Orazio Stefano (avv. Gennaro Esposito), contro Comune di Catania "Direzione Polizia Municipale (dott.ssa Maria Pia Di Primo), e A.T.I. Engineering Tributi S.p.A. (avv. Domenico Agostara), avente ad oggetto: opposizione avverso l'ingiunzione n. 2012_____, notificata in data 5 novembre 2013, con cui veniva richiesto il pagamento di €.155,04 per sanzione amministrativa conseguente a verbale di violazione al codice della strada, asseritamente mai notificato, del gennaio 2010.

Motivazione

Premesso il contenuto degli atti introduttivi e dei verbali di causa da intendersi in questa sede integralmente richiamato, la domanda proposta va accolta per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, va considerata tempestiva l'opposizione, essendo stato depositato il ricorso nel termine di trenta giomi dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento.
Ciò posto, nella fattispecie ritiene il decidente che la notifica del verbale di violazione al codice della strada (che parte ricorrente asserisce di non avere mai ricevuto), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Comune di Catania, non risulta effettuata nel rispetto delle prescrizioni formali di cui all'art. 140 c.p c.

Va infatti osservato che, in ordine al momento perfezionativo della notifica ex art. 140 c.p.c., la Suprema Corte ha avuto modo di affermare nella sentenza n. 7809 del 31 marzo 2010 che "a seguito della sentenza (di immediata applicazione) della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario che il notificante, affinchè tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la nullità della notificazione di un intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida per difetto di prova dell'avvenuta ricezione, da parte dell'intimato, del successivo avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 cod proc. civ., rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado per l'esame della proposta opposizione tardiva a convalida di sfratto)".

Nella fattispecie, come già rilevato, il verbale in oggetto è stato notificato al destinatario ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civile. Da indicazioni contenute nella relazione di notifica risultano curati in particolare, sia il deposito della copia dell'atto nella casa comunale sia la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'ultima parte del citato art. 140. Non è stato però prodotto in giudizio il relativo avviso di ricevimento.
E' evidente, pertanto, che non risultando la prova del ricevimento della raccomandata con la quale si sarebbe dovuto dare notizia del compimento delle formalità (ex art. 140 c.p.c.) al destinatario dell'atto, deve dichiararsi la nullità della notifica del verbale in questione.


Esiste peraltro nel caso di specie un ulteriore motivo di nullità della notifica: dall'esame degli atti risulta che la notifica è stata eseguita presso un indirizzo che non corrisponde al domicilio fiscale del destinatario (dal ricorso E. risulta residente in ________, ma non al n. 58/A, in cui è stata eseguita la notifica (v. relata), bensì al civico n. 58).
Di conseguenza l'opposizione de qua va accolta ed annullata l'ingiunzione di pagamento opposta che da tale verbale è scaturita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia.

PQM

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- dichiara illegittimo il verbale di violazione al codice della strada in questione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento oggetto dell'opposizione;
- condanna in solido gli enti opposti al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 137,00, oltre a CPA e IVA come per legge.
Catania 6 maggio 2014
Depositato in cancelleria l'otto luglio 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.