REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
-sezione IV civile-
in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta aI n. 11803 del Ruolo Generale anno 2011 avente ad oggetto: "azione di inefficacia ex art.44 l.f."
TRA
Fallimento M.M. srl, in persona del Curatore dott. G. Z.,
-attore-
E
S. S.p.a.
-convenuta-contumace-
Conclusioni come da verbale di udienza del 5.3.2014.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 1.12.2011, la Curatela del Fallimento M.M. conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la S. s.p.a. per sentire dichiarare inefficace nei confronti della Curatela attrice, e così revocare, il pagamento di €.60.980,00 effettuato dalla Cattolica Assicurazioni s.p.a., terza debitrice esecutata della società fallita, in favore della S. s.p.a. successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento, oltre
interessi legali dalla domanda al soddisfo e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
All'udienza di prima comparizione e trattazione, fissata per il 28.03.2012, la convenuta S. s.p.a veniva dichiarata contumace in quanto, pur regolarmente citata, non compariva nè si costituiva in giudizio.
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.01.2015. A seguito di istanza di anticipazione di udienza proposta dalla Curatela del Fallimento M. M. l'udienza di precisazione delle conclusioni veniva anticipata al 29.01.2014 e successivamente differita al 05.03.2014 per i medesimi incombenti.
Precisate le conclusioni da parte dell'attore la causa veniva riservata per la decisione.

Motivazione

La domanda attorea è fondata e va accolta.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la convenuta S. s.p.a. riceveva il pagamento della somma di € 60.980,00 da parte della Cattolica Assicurazioni s.p.a., terza debitrice della M. M. srl a seguito di un sinistro avvenuto iI 24.7.2009 (all. 5), successivamente alla dichiarazione di fallimento della medesima M. M. s.r.I. e quindi in violazione della par condicio creditorum.
Infatti mentre la società M. M. s.r.I. era già stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 91 del 27.09.2010 (all. 4), in data 18.10.2010 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Verona emetteva ordinanza di assegnazione per la somma di euro 60.980,00, a seguito di azione esecutiva presso terzi, promossa dalla S. s.p.a. creditrice della società fallita con atto di pignoramento notificato l'11.2.2010, ai danni di quest'ultima e nei confronti della Cattolica Assicurazioni terza pignorata (aIl. 6).

E' palese, pertanto, che l'ordinanza di assegnazione e il successivo pagamento in favore della S. s.p.a. intervenivano dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Con telegramma datato 30.10.2010 (all. 7), la Società M. M. s.r.I. comunicava alla terza pignorata di essere stata dichiarata fallita e di astenersi, per la par condicio creditorum, dal pagare a terzi somme assegnate in eventuali procedure esecutive. Ciò nonostante, la terza pignorata dava seguito all'ordinanza del Giudice
dell'Esecuzione del Tribunale di Verona, effettuando il pagamento, come attestato dal difensore della Cattolica Assicurazioni s.p.a., con missiva pervenuta a mezzo fax al Curatore del Fallimento M.M. s.r.l. (all. 9).

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale "E' inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F. il pagamento ove sia intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, anche se l'assegnazione al creditore, in sede di esecuzione forzata, sia avvenuta prima di tale dichiarazione, sicchè deve ritenersi inefficace se intervenuto dopo il fallimento, ogni atto satisfattivo comunque e pur indirettamente riferibile al debitore fallito, perchè eseguito con suo denaro o per incarico di lui, come appunto il pagamento del terzo debitore del falflto assegnato coattivamente ex art. 553 c.p.c. al creditore che ha promosso l'azione presso quel terzo" (v. Cass. Civ. 14.02.2000 n. 1611; Cass. Civ. 12.01.2006 n. 463).

Ed ancora "II debitore dopo la dichiarazione di fallimento, perde, ai sensi dell'art. 44 L.F. iI diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario) per cui non vanno attuate le ordinanze di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione pur emesse prima, in quanto tale pagamento è viziato da inefficacia" (Cass. Civ. Sez. 1^ 06.09.2007 n. 18714).

Peraltro alcuna eccezione di inefficacia dei suddetti fatti è stata mossa dalla società convenuta né questa ha addotto fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere, tenendo un atteggiamento del tutto inerte rispetto all'iniziativa giudiziaria contro di lei assunta, tale da confermare la fondatezza delta domanda qui in rilievo.
Si deve in conclusione dichiarare inefficace nei confronti della Curatela del Fallimento M. M. s.r.I. e così revocare il pagamento della somma di €. 60.980,00 effettuato dalla Cattolica Assicurazioni (terza debitrice della società fallita assegnata coattivamente) in favore della S. s.p.a. successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento. Per I'effetto condannare la S. s.p.a., in persona del suo I.r.p.t., con sede in Barberino Val D'Elsa (Fl), alla restituzione in favore della Curatela del Fallimento M.M. s.r.I. della complessiva somma pari ad € 60.980,00, con interessi legali dalla messa in mora (31.3.2011 v. all. 10) al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese la cui misura viene liquidata in dispositivo

PQM

II Giudice unico del Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio intervenuto tra le parti indicate in epigrafe, così dispone:
dichiara inefficace nei confronti della Curatela del Fallimento M.M. s.r.I. e revoca iI pagamento della somma di € 60.980,00 effettuato dalla Cattolica Assicurazioni (terza debitrice della società fallita assegnata coattivamente) in favore della S. s.p.a. successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento e per I'effetto condanna la S.
s.p.a. in persona del suo I.r.p.t., alla restituzione in favore della Curatela del Fallimento M. M. s.r.I. della complessiva somma pari ad € 60.980,00, con interessi legali dal 31.3.2011 al soddisfo;
condanna la S. s.p.a., in persona del suo I.r.p.t, aI rimborso, a favore della Curatela del Fallimento M.M., delle spese del giudizio che liquida in euro 5.500 per compenso di avvocato, oltre IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Bari il giorno 3.6.2014.
Depositato in cancelleria il 9 giugno 2014


 

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