REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18878/2011 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 35, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANI GIANLUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCA Fulvio, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MADDALONI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2092/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI dell'8.6.2011, depositata il 13/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2014 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTA VTVALDI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Fulvio Ricca che si riporta agli scritti.

Motivazione

A.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 13.6.2011 che ha rigettato l'appello dallo stesso proposto in un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale nei confronti del Comune di Maddaloni, causati, durante una gita in bicicletta, dalla presenza di una griglia di raccolta dell'acqua piovana fuori sede, riconoscendo la sussistenza del caso fortuito rappresentato dalla condotta di guida dello stesso ricorrente.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.

I motivi esaminati congiuntamente sono fondati, ed il ricorso va, quindi, accolto.
Premesso che correttamente la Corte di merito ha individuato nell'art. 2051 c.c., la norma applicabile nella specie, la stessa ha poi erroneamente imputato alla condotta di guida del solo ciclista la responsabilità del fatto lesivo, quale caso fortuito, senza dare alcun conto della presenza della griglia fuori sede quale eventuale fatto concorrente e causativo del danno.
Ora, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali.

Con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, l'amministrazione rimane liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 12.4.2013 n. 8935; Cass. 12.3.2013 n. 6101).
Peraltro, ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227 c.c., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. (Cass. 2010 n. 9546 e succ. conformi).

La Corte di merito, come già detto, ha dato atto della ricorrenza del caso fortuito senza valutare l'efficienza causale o meno della griglia fuori posto, con eventuale applicazione dell'art. 1227 c.c.
Una tale valutazione dovrà essere oggetto del giudizio di rinvio con le eventuali conseguenze giuridiche indicate.
La cassazione avviene, quindi, con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte di Cassazione, il 3 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014


 

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