TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

Motivazione

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 7 ottobre 2015, osserva quanto segue.

L'attrice in opposizione, nel corso dell’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. svoltasi in data 7 ottobre 2015, ha chiesto di poter depositare in formato cartaceo memoria ex art. 426 c.p.c. con allegati, rilevando di avere provveduto a depositare la predetta memoria per via telematica in data 3 luglio 2015 – dunque nel rispetto del termine perentorio del 7 luglio 2015 fissato da questo Giudice con propria ordinanza del 13 maggio 2015 – memoria che, per causa ignota all’attrice, non risultava rinvenibile nel fascicolo telematico.
A dimostrazione della tempestività del deposito telematico produceva la ricevuta di avvenuta consegna proveniente dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Parte opposta ha eccepito la tardività del deposito cartaceo della memoria e dei relativi documenti allegati.
Ciò premesso, si osserva che l’attrice opponente, a dimostrazione della tempestività del deposito telematico, ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, giusta il disposto del comma 7 dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012 che espressamente prevede che “il deposito di cui ai commi da 1 a 4 (cioè il deposito per via telematica degli atti e dei documenti) si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”.
Tuttavia, l’attrice ha omesso di depositare le ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell’art. 13 del D.M. 44/2011, ovvero quelle che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente e nelle quali viene dato atto dell'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria.
Può verificarsi, infatti, che il file trasmesso in via telematica non venga accettato dalla cancelleria perché non firmato, o perché, ad esempio, affetto da errore verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l’atto da depositare e che deve contenere “le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo” (art. 12 delle Specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia con decreto 16.4.2014), ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti.

Nella fattispecie in esame, non avendo la difesa dell’attrice prodotto queste due ricevute, non è dato conoscere se si sia trattato di un errore del sistema oppure di un errore attribuibile all’attrice nella compilazione dell’atto per avere, ad esempio, depositato la memoria per via telematica con un numero di R.G. diverso da quello corretto. I
l deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 cpv. c.p.c.). Il deposito in cancelleria ha, infatti, la funzione di comunicare la memoria alla controparte (art. 170 co. 4 c.p.c.), oltre che al giudice.
Questa funzione viene del tutto a mancare se l’atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove. Le stesse considerazione valgono nel caso di atto non firmato. Funzione del citato art. 16-bis co. 7 introdotto dalla legge 17.12.2012 n. 221 è quella di esonerare il depositante dal rischio di tardività del deposito in ragione di ritardi di lavorazione a lui non imputabili – ci si riferisce proprio ai controlli automatici effettuati dal dominio giustizia e, soprattutto, a quelli manuali degli operatori di cancelleria che possono avvenire a distanza di giorni – ma non dal rischio di nullità del deposito per carenza dei requisiti indispensabili.

Ciò premesso, ed interpretando la richiesta di produzione documentale svolta all’udienza del 7 ottobre 2015 dalla difesa dell’opponente come una istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ritiene il Tribunale che la parte possa accedere a una rimessione in termini qualora dimostri di essere incorsa in decadenze per causa a lei non imputabile. Nella fattispecie in esame, non avendo parte opponente prodotto le ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell’art. 13 del D.M. 44/2011, non ha assolto all’onere di dimostrare che il deposito in via telematica non si sia perfezionato per causa a lei non imputabile.

A ciò si aggiunga che parte opponente è venuta a conoscenza della circostanza relativa all’assenza della propria memoria nel fascicolo telematico quantomeno a far data dal 18 settembre 2015, data in cui parte opposta ha depositato in via telematica la propria memoria integrativa nella quale dava atto che “gli attori non hanno depositato telematicamente la memoria ex art. 426 c.p.c., né tantomeno alcun nuovo documento”. Sarebbe stato, dunque, onere dell’attrice opponente, in omaggio al generale dovere di diligenza e di lealtà processuale, attivarsi immediatamente per chiedere la rimessione in termini, anziché attendere la data dell’udienza del 7 ottobre 2015, condotta quest’ultima che si ritiene non solo lesiva del principio del contraddittorio, ma anche caratterizzata da un marcato fine dilatorio.
Dalle argomentazioni che precedono, segue il rigetto della richiesta di produzione avanzata dalla difesa dell’opponente. Ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per discussione orale e decisione all’udienza del 13 gennaio 2016 alle ore 11.30.
Si comunichi.
Milano, 8 ottobre 2015
Il Giudice
dott. Arianna Chiarentin


 

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