REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI VARESE SEZIONE 5
riunita con l'intervento dei Signori:
SOPRANO ARTURO Presidente
DlGAETANO LORENZO Re latore
SURANO PAOLA Giudice
ha -emesso la seguente
SENTENZA
-sul ricorso n. 841114
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n' 11720140005099217 BOLLO 2000
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE VARESE EQUITALIA NORD S.PA
difeso da:
RICCIOLI DR SALVATORE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA ANG. VIA RA 21100 VARESE
altre parti coinvolte:
CORTE D'APPELLO DI MILANO UFF. CAMPIONE CIVILE

Svolgimento del processo

Avverso la cartella di pagamento n. 11720140005099217, proponeva ricorso in data 28.11.2014 (Omissis) chiedendone l'annullamento. Il ricorrente rappresentava che in data 21.7.2014, aveva ricevuto la notifica dell'atto impugnato il quale riguardava l'iscrizione a ruolo n.2014/002338, reso esecutivo il 28 gennaio 2014, per crediti giudiziari armmontanti a complessivi 1.307,67 e relativi alla sentenza del Tribunale civile di Milano così ìndividuata: anno 2000 ST3178/98.
Secondo parte ricorrente era intervenuta la prescrizione del credito.

Deduceva Equitalia Nord s.p.a., sollevando eccezione di legittimazione passiva. Nel merito faceva rilevare che il Concessionario era estraneo al rapporto tributario essendo il suo compito quello di riscuotere il credito. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la carenza di legìttìmazione passiva e il rigetto del ricorso.

Resisteva, la Corte di Appello dì Milano, Ufficio campione penale, con sua memoria nella quale eccepiva la carenza di legìttimazione passiva e l'inesistenza della notifica. perché la notifica del ricorso doveva essere effettuata in persona del Ministro pro tempore della Giustizia presso l'Avvocatura Distreunale dello Stato come stabilito dall'art. ll comma l del RD. 30.11.1933 n.1611. Nel merito, evidenziava che la prescrizione era stata interrotta mediante notifica nell'anno 2008 di Avviso Bonario. A fronte di tale avviso controparte provvedeva al pagamento della somma di euro 228,59. Oggetto della controversia era una distinta e successiva cartella di pagamento emessa per conto dell'Amministrazione in riferinlento allo stesso titolo. L'Avviso quindi aveva interrotto la prescrizione. Concludeva per ìl rigetto del ricorso.
All'udienza del 17 marzo 2015, in camera di consiglio, la Commissione ba deciso.

Motivazione

Il Collegio, osserva che le eccezioni sollevate da Equitalia Nord S.p.a, e dall'Ufficio resistenti, inerenti la carenza di legittimazione passiva e alla inesistenza della notificazione appiano infondate alla luce della sentenza della Corte dì Cassazione che ba osservato: "in materia tributaria l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e -per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso -l'azione del contribuente, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà dì chiamata nei riguardi dell'ente medesimo" (Cass. SS. UU. 1641212007).

Invero il ricorrente eccepisce l'Intervenuta prescrizione perché con la cartella impugnata gli è stato intimato il pagamento di un credito pari ad euro 1.307,67 riferito al medesimo titolo così come dedotto dall'Amministrazione resistente. Risulta, infatti, per stessa ammissione dell'Amministrazione resistente, a mezzo della cartella impugnata veniva intimata al ricorrente il pagamento di euro 1.307,67 quale credito residuo di un credito tributario dovuto in ragione della condanna alle spese dei due gradi di giudizio pronunciata a carico di controparte nell'ambito della sentenza della Corte dì Appello di Milano n.3178/1998, passata in giudicato il 11.01.2000. Il credito dunque è sorto in quest'ultima data.

Occorre, a questo punto, verificare se è fondata la tesi del ricorrente secondo la quale il credito si è prescritto. Innanzitutto, deve ritenersi che il pagamento effettuato in data 20.1 1.2009 non può essere considerato riconoscimento di debito. L'atto dì riconoscimento di debito di cui all'art. 1988 c.c., infatti, affinché possa produrre effetto interruttivo della prescrizione a norma dell'art 2944 del c.c., non solo deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma anche e soprattutto deve manifestare, in modo chiaro ed univoco, l'intenzione ricognitiva del diritto altrui, tale da escludere che la dichiarazione medesima possa essere effettuata ad altri fini incompatibili con la volontà di riconoscere il diritto altrui. ( Cass. Civ., III, sentenza 24.11.2010 n° 23822). Nel caso in parola, la cartella di pagamento notificata nel 2009 con la quale si chiedeva il pagamento della somma di euro 228,59 è stata regolarmente onorata. La notifica della cartella ed il relativo pagamento è fatto pacifico e non contestato dalle parti. Nel caso di specie, individuato il dies a quo ai finì prescrizionali nella data del 11.01.2000, la decorrenza del tempo non è stata successivamente
interrotta da richieste di pagamento: nel merito la pretesa creditoria è rimasta sfornita di prova e per ciò solo deve essere respinta. Invece, dagli atti di causa emerge che nell'invito di pagamento non vi è alcuna specificazione in ordine al fatto che le somme richieste dovevano ritenersi degli acconti. In particolare dal documento 6 (Avvocatura dello Stato), sì evince che l'invito al pagamento riguarda la sola tassa di bollo, diritti di cancelleria, spese di notifica per un totale dì euro 228,59, nel quale sì
specificava che la era dovuta in forza alla sentenza civile n.3178 del 21/10/98 RG.2978/97 irrevocabile 11/01100 emessa dalla Corte di Appello di Milano. E dunque a prescindere dalla notifica, con l'invito sì chiedeva soltanto il pagamento della somma indicata poi corrisposta dal ricorrente. Del resto, pur non trattandosi di errore emergente ictu oculi, va tuttavia osservato che l'Amministrazione ben poteva emendare la domanda, in particolare procedere, come ha fatto, soltanto nell'anno 2014, alla precisazione meramente quantitativa della domanda con l'invio di altro invito al pagamento entro i termini dell'art. 2934 c.c. Deve quindi ritenersi che secondo l'articolo
citato che "Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge", Anche lo Stato, e quindi la Pubblìca Amministrazione, soggiace alla prescrizione ordinaria. Il ricorso pertanto va accolto. In ragione della particolare e complessa materia trattata si ritiene che ricorrano eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.

PQM

Accoglie ìl ricorso. Spese compensate


 

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