REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice dell'Esecuzione
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.1.2014, in relazione al procedimento n. 983/2013 R.G.Es., nell'opposizione promossa da:
______, rapp. e difesa dall'avv. _____, presso il cui studio sito in Caltanissetta _____ è elett. dom.ta
contro
_____, rapp. e difeso dall'avv. _____ presso il cui studio sito in Caltanissetta ______ è elett. dom.to
letti gli atti;
vista la documentazione prodotta dalle parti;
OSSERVA

Motivazione

______, con ricorso depositato il 13.1.2014, spiegava opposizione avverso la procedura esecutiva incoata nei suoi confronti da _____ chiedendo, in rito, dichiararsi l'intervenuta improcedibilità dell'azione esecutiva posto che il creditore avrebbe proceduto ad una tardiva iscrizione a ruolo della stessa (avvenuta solo il 13.1.2014, data di celebrazione della prima udienza a fronte di una data di citazione, in seno all'atto di pignoramento, fissata per il 6.1.2014) e invocando, nel merito, la sospensione dell'intrapresa esecuzione.

Rilevava, a tal fine, l'opponente l'infondatezza, sotto il profilo del quantum, della pretesa creditoria azionata, costituita dal mancato pagamento del 50% della rata di mutuo così come disposto in seno all'ordinanza presidenziale del 21.11.2012 - resa nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale N.R.G.2055/2012 - posto che l'invocato credito dovrebbe compensarsi con il controcredito, dalla stessa vantato, pari ad Euro 150,00 mensili, quale contributo al mantenimento della figlia minore dei coniugi che trova fondamento nella medesima ordinanza. Deduceva ancora la _____ che, in ogni caso, la residua differenza poteva riconoscersi al ______ solo a partire dalla data di vigenza dei provvedimenti presidenziali (ovvero dicembre 2012), con la conseguenza che, avendo ella corrisposto le rate di dicembre 2012 e gennaio 2013, era solo dal febbraio 2013 che il creditore avrebbe potuto rilevare il mancato pagamento della rata di mutuo, sebbene nella più ridotta misura di Euro 100,00, quale importo differenziale derivante dall'invocato calcolo compensativo.
Sotto il profilo dell'an debeatur, evidenziava ancora la debitrice l'inesigibilità delle somme precettate, atteso che il creditore procedente, da un lato, non le avrebbe esibito le relative ricevute
di pagamento delle rate di dicembre 2012-gennaio 2013, oggetto dei corrisposti versamenti, inibendo così ogni verifica circa l'effettivo adempimento nei confronti dell'istituto di credito mutuante nonché in ordine al concreto ammontare della rata, afferente un contratto di mutuo a tasso variabile e, dall'altro, avrebbe manifestato l'impossibilità di far fronte, per l'altra metà di sua spettanza, al detto adempimento, stante la mancata disponibilità, allo stato, di fonti di reddito.

Parte convenuta in opposizione, costituitasi in fase cautelare mediante il deposito di memoria difensiva del 13.1.2014, contestava le doglianze avverse, rilevando:
- in via preliminare, la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito di opposizione a precetto pendente dinanzi al Giudice di Pace; l'inammissibilità dei motivi di nullità del titolo esecutivo sollevati da controparte, stante la mancata proposizione di un reclamo avverso l'ordinanza presidenziale azionata, nonché il difetto di legittimazione attiva della _____ che aveva agito in proprio e non come, a suo dire, avrebbe dovuto, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore;
- nel merito, l'inoperatività della compensazione in virtù del combinato disposto degli artt. 1246 c.c. e 545 c.p.c., stante la natura alimentare del controcredito eccepito, nonché la sussistenza dell'obbligo di pagamento della debitrice - e ciò sia in considerazione di quanto statuito in sede di provvedimenti interinali ed urgenti, sia in virtù della situazione di contitolarità dominicale, facente capo ad entrambi i coniugi, dell'immobile acquistato con la somma oggetto del mutuo.
In via riconvenzionale chiedeva, poi, la condanna della debitrice, a titolo di ingiustificato arricchimento, alla corresponsione, in suo favore, delle somme dovute per le rate di mutuo scadute ed a scadere (avendo altresì invocato il rimborso degli importi per la fornitura del gas in sede di giudizio di merito dinanzi al Giudice di Pace).

Preliminare, nell'ordine logico appare lo scrutinio dell'eccezione pregiudiziale di improcedibilità avanzata dall'opponente.
Il rilievo risulta infondato.
Ed invero, l'eccezione si incentra sugli effetti della mancata ottemperanza al disposto di cui all'art. 543, comma 4, c.p.c., secondo periodo, alla cui stregua nel fascicolo formato dalla cancelleria a seguito del deposito del pignoramento presso terzi operato dall'ufficiale giudiziario "debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314".
Nel caso di specie, in cui l'iscrizione a ruolo del presente procedimento è avvenuta in occasione della prima udienza utile di questo giudice (coincidendo la data fissata in citazione con un giorno festivo), occorre verificare se tale evenienza integri la mancata "costituzione prevista nell'articolo 314" determinando, conseguentemente, l'estinzione della procedura espropriativa presso terzi incardinata in virtù della notificazione dell'atto di pignoramento del credito.
Giova innanzitutto evidenziare che il richiamo all'art. 314 c.p.c., in virtù dell'abrogazione di tale norma ad opera dell'art. 71 D.Lgs. 51/1998, quale effetto dell'introduzione del Giudice Unico e della soppressione del procedimento davanti al Pretore, risulta ormai obsoleto. Il predetto rinvio, in difetto di una norma ad hoc che disciplini la costituzione del creditore procedente con specifico riferimento al processo esecutivo, va dunque, inteso ad altra norma del medesimo titolo, ovvero all'art. 319 c.p.c. (che regolamenta la costituzione delle parti nel procedimento davanti al Giudice di Pace).
Ebbene, a mente della norma sopra citata - la cui previsione deve ritenersi integrata dal disposto dell'art. 14 D.P.R. 115/2002, che sancisce l'obbligo per la parte che per prima si costituisce in giudizio, depositando il ricorso introduttivo, di provvedere al pagamento contestuale del contributo unificato - la costituzione delle parti può avvenire o tramite il deposito dei documenti in cancelleria oppure presentandoli al giudice direttamente in udienza.
Il richiamato disposto normativo postula, dunque, che la costituzione possa avvenire alla presenza del giudice in udienza, con ciò evidentemente intendendo l'udienza effettivamente celebratasi (poiché se rilevante fosse solo alla data indicata in citazione, privo di rilievo sarebbe il riferimento alla presenza del giudice che, com'è ovvio, presuppone il concreto svolgimento dell'udienza).
Ed in effetti, l'orientamento seguito da questo Ufficio, e che invero trova ampio riscontro anche nelle prassi giudiziarie adottate anche presso altri tribunali, risulta pienamente conforme alle conclusioni cui perviene tale ultima impostazione, ritenendo che la procedura esecutiva, solo laddove non risulti iscritta a ruolo entro la data della prima udienza di comparizione, venga dichiarata improcedibile a mezzo decreto (od ordinanza se si tratta di provvedimento reso nel corso dell'udienza) emesso a seguito dell'attestazione della cancelleria circa la mancata iscrizione a ruolo entro il termine anzidetto.

D'altra parte, le superiori considerazioni rinvengono adeguato conforto anche nel principio, ormai consolidato espresso dalla Suprema Corte, alla cui stregua "ai sensi dell'art. 82 disp. att. cod. proc. civ., l'indicazione di una domenica o di altro giorno festivo per l'udienza di prima comparizione non incide sulla validità dell'atto di citazione, dovendosi tale udienza ritenere rinviata di ufficio a quella immediatamente successiva tutte le volte che il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno all'uopo fissato dall'attore, indipendentemente dalle ragioni di tale difetto e quindi anche nel caso in cui detto giorno sia festivo". (cfr. Cass. civ. n. 6630del15/12/1981).
Considerato, dunque, che parte creditrice ha formalizzato l'iscrizione a ruolo della procedura il 13.1.2014, l'eccezione non sembra meritevole di accoglimento.

Venendo ora all'esame delle ulteriori eccezioni preliminari, sollevate invece da parte creditrice, deve rilevarsi quanto segue.
Del tutto privo di incidenza, nel presente procedimento, risulta il motivo afferente l'asserita nullità dell'atto introduttivo, costituendo, secondo quanto desumibile dal tenore delle difese spiegate dal _____, un rilievo riferito esclusivamente al ricorso in opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. che ha originato un diverso e distinto giudizio, pendente infatti innanzi al Giudice di Pace.
Del pari irrilevanti risultano poi le argomentazioni difensive in ordine alla mancata impugnazione del titolo esecutivo da parte dell'opponente in virtù di un'eccezione di nullità del titolo medesimo dalla stessa spiegata, trattandosi, anche in questo caso, di difese inutilmente trasposte nel presente procedimento, posto che la debitrice non ha, almeno in questa sede, sollevato vizi afferenti l'ordinanza presidenziale azionata.
Infondata, almeno ad una delibazione sommaria tipica della fase cautelare, appare altresì l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della debitrice, atteso che ella, in quanto destinataria dell'atto di pignoramento, è l'unico soggetto investito del potere di contestare giudizialmente il diritto del creditore ad agire in executivis. Ed invero, le doglianze sollevate dal creditore - alla cui stregua la ______ ha agito in proprio e non quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore, unica beneficiaria dell'assegno di mantenimento - sembrano, come si vedrà meglio in seguito, assumere rilievo non sotto il profilo processuale dell'asserita carenza di legittimazione ad agire, quanto nella prospettiva, del tutto sostanziale, relativa alla possibilità di configurare, nel caso di specie, i presupposti per far luogo alla compensazione invocata dalla debitrice.
A tal proposito, deve invero rilevarsi come, alla stregua di un ormai consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale "La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari" (Cass. civ. n. 9912 del 24/04/2007).
Orbene dall'esame della produzione documentale in atti così come dal tenore delle difese spiegate dalle parti emerge che i crediti delle stesse (ovvero quello del ____, azionato con l'incoata procedura nonché quello rivendicato dal coniuge esecutato e oggetto dell'eccezione di compensazione) trovino il loro fondamento giuridico nel medesimo titolo, ovvero l'ordinanza emessa dal Presidente di questo Tribunale in data 21.11.2012 in sede di adozione dei provvedimenti interinali ed urgenti nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale N.R.G. 2055/2012.

Ed infatti, la pretesa creditoria dell'opposto trae origine dall'obbligo, cristallizzato nella più volte citata ordinanza e posto a carico di entrambe le parti, di provvedere alla corresponsione delle rate del muto gravante sulla casa coniugale nella misura del 50% ciascuno, mentre quella dell'esecutata deriva dall'avere il medesimo provvedimento riconosciuto che il _____ sia tenuto a corrispondere alla _____ un assegno di Euro 150,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore _____ (cfr. all. C produzione creditore).
Va da sé, dunque, che il controcredito eccepito dall'opponente non può dirsi anteriore a quello del _______, né eccepibile in compensazione in quella sede, in quanto il credito, determinandosi nella sua concreta entità solo all'esito della decisione dell'organo giudiziario, non poteva essere preventivamente conosciuto dal debitore - controcreditore.

Ciò posto in punto di preliminare ammissibilità dell'eccezione, occorre ora verificare se la stessa risulti assistita dai requisiti cui la legge ne subordina l'operatività.
Ebbene, l'eccezione, sebbene all'esito di una delibazione sommaria, tipica del giudizio di natura cautelare, risulta infondata.
E ciò non in virtù del rilevato divieto legale di cui all'art. 1246 c.c. che, al n. 3, sottrae i crediti impignorabili, tra cui vi rientrano quelli alimentari, all'operatività della compensazione, in quanto tale divieto, posto ad esclusiva tutela del titolare del credito considerato impignorabile, opera solo nei confronti del soggetto contro il quale è destinata la previsione normativa de qua. Ne consegue, pertanto, che mentre al titolare di un debito impignorabile non può essere opposta la compensazione di un debito che trovi fondamento in un titolo diverso, al titolare di un credito pignorabile può essere opposto in compensazione un credito dichiarato impignorabile (cfr. sin da Cass. civ. n. 1061 del 15/04/1971 alla cui stregua "L'ostacolo al verificarsi della compensazione nell'ipotesi prevista dall'art. 1246, n 3, cod. civ., di credito dichiarato impignorabile, si configura come divieto posto a carico di colui soltanto contro il quale opera la norma, la cui finalità (di assicurare particolare tutela ad alcuni crediti, in considerazione dei bisogni alle cui soddisfazione sono destinati, o della situazione giuridica che li ha determinati) viene raggiunta quando al titolare di un credito impignorabile che agisca per ottenerne il pagamento non possa opporsi la compensazione con un suo debito per diverso titolo. Pertanto, ai fini dell'applicazione della norma, deve tenersi conto solo della natura del credito al quale la compensazione venga opposta, e non anche di quella del credito opposto in compensazione, che rimane irrilevante. Di conseguenza al titolare di un credito assoggettabile a pignoramento (...) può essere opposto in compensazione un credito impignorabile (...)").
Ciò nondimeno, perché la compensazione possa operare è necessario che vi sia una corrispondenza soggettiva tra le poste dare - avere oggetto dei rapporti di debito -credito in essere tra le parti. Occorre cioè, che il controcredito posto a fondamento della compensazione faccia capo, sia sotto un profilo formale che sostanziale, al soggetto che lo ha invocato.
Traslando tali principi al caso di specie, deve osservarsi come il controcredito invocato dalla ______ sia, in realtà, costituito dall'assegno di Euro 150,00 posto a carico del ______ quale contributo al mantenimento della figlia minore. Ed invero, sebbene tale importo venga erogato in favore della opponente, quale genitore convivente con la minore, è solo quest'ultima ad esserne l'effettiva beneficiaria finale, trattandosi di somma destinata ad essere utilizzata esclusivamente per il mantenimento della minore medesima.
Va da sé che il vincolo funzionale di tipo teleologico gravante sul detto importo fa sì che la ______, seppure rivesta la qualità di formale creditore del relativo obbligo gravante sull'altro genitore che deve, appunto, effettuarne la corresponsione in suo favore, non possa porlo ad oggetto di una compensazione di un obbligo, di diversa natura, sulla stessa gravante. Ragionando diversamente, si finirebbe con il consentire al genitore convivente con il figlio beneficiario del contributo di disporre dei relativi importi senza alcun vincolo di sorta, frustando del tutto sia la finalità oggettiva connessa dalla legge alla previsione di un contributo al mantenimento a carico dell'altro genitore sia la destinazione soggettiva del contributo stesso.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto rilevarsi che, avendo la debitrice corrisposto la somma di Euro 100,00 per il pagamento della mensilità di gennaio 2013 (come desumibile dalla ricevuta di vaglia postale in atti del 31.1.2013) a fronte di una rata di importo maggiore (pari alla stregua dell'atto di precetto ad Euro 483,01, importo non specificatamene contestato dalla debitrice), l'esecuzione appare legittima per l'importo residuo, pari ad Euro 383,01.
Nulla deve invece disporsi rispetto alla mensilità di dicembre 2012 trattandosi di mensilità che - sebbene abbia costituito oggetto di compensazione da parte della ______, la quale, in riferimento a tale periodo, ha corrisposto al coniuge solo l'importo di Euro 100,00 (cfr. vaglia postale del 28.12.2012 dalla stessa prodotto in atti) - non rientra tra gli importi precettati e, dunque, tra i crediti azionati con la presente procedura.

Gli ulteriori rilievi sollevati dall'opponente appaiono invece, almeno prima facie, meritevoli di accoglimento in sede cautelare e idonei, in quanto tali, a giustificare l'invocata sospensione della procedura esecutiva per gli importi afferenti tutte le rimanenti mensilità.
In primo luogo, si rileva infatti che l'ordinanza presidenziale azionata è intervenuta a fine novembre 2012 e che, pertanto, le disposizioni in essa contenuta possono spiegare la loro efficacia solo a decorrere dal mese successivo alla sua emanazione, ovvero dicembre 2012 (per come peraltro espressamente statuito in seno al citato provvedimento in ordine all'erogazione dell'assegno di mantenimento).
Ed invero, in assenza di un'espressa disposizione che deroghi al principio generale dell'efficacia irretroattiva dei provvedimenti giudiziali, deve ritenersi che l'ordinanza presidenziale abbia statuito solo per il futuro. Tale conclusione, d'altra parte, è del tutto in linea con la stessa ratio sottesa all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che è quella di approntare una prima ed interinale regolamentazione dei rapporti patrimoniali e personali dei coniugi dopo la fine dell'affectio coniugalis e durante il giudizio di separazione, inidonea pertanto - tranne il caso di peculiari situazioni oggetto di espressa statuizione - a retroagire al periodo in cui era sussistente l'unione coniugale e non vi era, pertanto, alcuna esigenza di prevedere un'eterodeterminazione delle vicende scaturenti dal rapporto di coniugio.

Alla luce di tali principi non sembra, conseguentemente, rispondere alla logica del titolo esecutivo né ai principi generali che governano la materia dei procedimenti di famiglia, ritenere, come ha fatto il creditore procedente, che l'obbligo della ______ di corrispondere il 50% della rata di mutuo possa risalire ad un'epoca anteriore all'emissione dell'ordinanza stessa, epoca, peraltro, unilateralmente fissata dal creditore nell'agosto del 2012, a fronte di un contratto di mutuo stipulato già nel 2005.
Deve quindi trovare accoglimento la domanda di parte opponente diretta alla sospensione degli importi precettati corrispondenti alle mensilità di agosto, settembre, ottobre e novembre 2012.
Per quanto concerne, poi, le ulteriori mensilità poste a fondamento dell'atto di precetto (relative ai mesi che vanno da febbraio ad agosto 2013) la debitrice ha poi dedotto di non avere adempiuto al suo obbligo in quanto il ______, da un lato, non le avrebbe offerto la possibilità di visionare le ricevute di pagamento delle rate di dicembre 2012-gennaio 2013, per le quali ella aveva pure provveduto ad effettuare i relativi versamenti (seppure operando la compensazione di cui si è detto) e, dall'altro, avrebbe manifestato la propria difficoltà di versare alla banca la rimanente quota di un mezzo della rata, dallo stesso dovuta.
Nella sostanza, parte opponente ha dunque spiegato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. alla cui stregua, come noto, inadimplenti non est adimplendum.

Ed invero, l'obbligo posto a carico della _____ in seno all'ordinanza presidenziale di provvedere al pagamento del 50% della rata di mutuo è stato correttamente interpretato dalle parti, nel silenzio del titolo circa le modalità attuative dello stesso, come un obbligo per la debitrice di corrispondere la quota di un mezzo della rata al _____, soggetto che, nella sua qualità di mutuatario (essendo il contratto di mutuo stipulato solo tra lui e la banca), avrebbe poi dovuto versarne il relativo importo, unitamente all'ulteriore quota di sua spettanza, all'istituto di credito.
Il peculiare assetto negoziale venutosi, conseguentemente, a creare con l'imposizione dell'obbligo di contribuzione da parte della ____ (soggetto estraneo, lo si ribadisce, al contratto di mutuo) ha, dunque, determinato un imprescindibile collegamento, almeno sotto il profilo funzionale, tra l'obbligo a carico dell'opponente ed in favore del _____ e quello a carico di quest'ultimo ed in favore dell'istituto di credito mutuante. Ed infatti, intanto la ______ deve corrispondere all'altro coniuge un mezzo dell'importo delle rate mensili in quanto le somme dalla stessa versate siano dal coniuge "creditore" destinate al pagamento delle suddette rate, ovvero all'adempimento degli obblighi nascenti dal mutuo. Il collegamento funzionale cui si è accennato trova, pertanto, la sua ragion d'essere nel vincolo di destinazione impresso dallo stesso titolo esecutivo all'obbligo di pagamento posto a carico della _____ che si giustifica proprio in virtù della necessità, ravvisata dal Presidente del Tribunale in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, che la stessa contribuisse all'adempimento del mutuo contratto dal solo _______ per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale.
Considerando, viceversa, i due obblighi di pagamento (quello dell'opponente in favore del coniuge e quello del _____ in favore della banca) totalmente scissi e indipendenti l'uno dall'altro, si giungerebbe ad ammettere che il coniuge destinatario del contributo possa utilizzare le somme ricevute per fini del tutto avulsi rispetto a quelli cristallizzati nel titolo, svilendo, così, l'obiettivo perseguito con la determinazione dell'obbligo a carico del coniuge non mutuatario, consistente nell'imposizione di un contributo all'adempimento di un contratto illo tempore stipulato per esigenze familiari e non personali.

Stabilita, dunque, la sussistenza di un collegamento funzionale tra le due prestazioni, può senz'altro riconoscersi l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 1460 c.c. posto che il principio di autotutela sancito da tale norma (in forza del quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascun contraente può rifiutare la propria prestazione in costanza di inadempimento della controparte) "... deve ritenersi legittimamente applicabile anche nell'ipotesi di inadempimento di un diverso negozio, purché collegato con il primo da un nesso di interdipendenza - (...) - che renda sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio (e la cui valutazione è rimessa al prudente e insindacabile apprezzamento del giudice di merito)" (cfr. Cass. civ. n. 19556 del 19.12.2003).
Orbene, in applicazione dei richiamati principi deve osservarsi come dalla produzione documentale allegata agli atti della procedura nonché dal tenore delle difese spiegate dalle parti sembra emergere che il ______ sia incorso in un duplice inadempimento.
In primo luogo, egli non ha rilasciato né esibito alla _____ alcuna ricevuta circa l'avvenuto pagamento delle rate di mutuo al cui fine, come detto, risulta funzionalmente collegato l'obbligo dell'opponente di contribuire nella misura del 50%. Il rilievo, evidenziato dall'esecutata, non solo non ha costituito oggetto di contestazione alcuna da parte del creditore ma trova anzi pieno riscontro documentale nel prospetto delle rate insolute dallo stesso allegato (cfr. doc. E).
Orbene, tale omissione sembra, a parere di chi giudica, integrare un rilevante profilo di inadempimento idoneo, a sua volta, a giustificare il correlativo e speculare inadempimento della controparte. E ciò sia in omaggio ai principi di correttezza e buona fede cui deve improntarsi l'esecuzione della prestazione, sia in analogia al disposto degli artt. 1199 e 1713 c.c., che contemplano, rispettivamente, il diritto del debitore ad ottenere la quietanza del pagamento nonché l'obbligo di rendiconto del mandatario. Ed in effetti, considerato che l'opponente non è parte del mutuo e che ella deve effettuare il pagamento della quota di propria spettanza in favore del ______, è quest'ultimo che, alla stregua di un mandatario, avrebbe dovuto rendere il conto circa le sorti degli importi ricevuti, onde consentire alla debitrice la verifica in ordine al rispetto della destinazione delle somme, nonché il controllo circa l'effettivo ammontare della rata, in considerazione delle oscillazioni connesse all'applicazione di un tasso variabile (cfr. doc. H produzione ______).
Proprio a tal proposito, si osserva - ed è questo il secondo e rilevante profilo di inadempimento - che, il creditore, pur avendo ricevuto dal coniuge le somme relative ai mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013 non ha provveduto a corrispondere le relative rate di mutuo alla banca, protraendo tale inadempimento sino al novembre del 2013.
Ne consegue che la _____, a fronte del persistente e reiterato inadempimento del coniuge rispetto alla corresponsione delle rate di mutuo, a cui, come più volte ricordato, il suo obbligo di contribuzione risulta funzionalmente e imprescindibilmente collegato, ha sospeso i pagamenti della propria quota.
Sotto il profilo del periculum si rileva, infine, che l'eventuale prosecuzione della procedura esecutiva esporrebbe la debitrice, quale genitore convivente con la minore e beneficiaria di un trattamento retributivo ammontante ad Euro 1.000,00 mensili circa, a gravi difficoltà economiche, considerato altresì che il ____, dal febbraio del 2013, non ha più corrisposto il contributo di mantenimento in favore della figlia, circostanza dallo stesso non contestata, effettuando un'indebita imputazione, a titolo di compensazione parziale, di tale importo alla quota della rata di mutuo gravante sulla _____ senza che, peraltro, tale somma risulti in alcun modo corrisposta all'istituto di credito mutuante (v. prospetto rate insolute sino al novembre 2013 all. E produzione creditore).
Alla luce delle superiori considerazioni sussistono pertanto, gravi motivi, intesi come fumus dell'opposizione, per procedere alla sospensione della procedura esecutiva per l'importo di Euro 2.531,53, potendo, allo stato, l'esecuzione proseguire limitatamente all'importo residuo di Euro 434,47 (ovvero Euro 383,01 per la differenza dovuta dalla _____ in ordine al mese di gennaio 2013 e Euro 51,46 per onorari di avvocato oltre IVA e CPA).

Stante il parziale accoglimento dell'istanza cautelare può poi procedersi, giusta dichiarazione del terzo pignorato già agli atti, con separata e contestuale ordinanza, all'assegnazione dei crediti pignorati nella misura residua in favore del creditore procedente, che ne ha fatto esplicita richiesta all'udienza del 13.1.2014.
Le spese della presente fase cautelare, liquidate ai sensi del D.M. 140/2012, in complessivi Euro 486,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, seguono il criterio della soccombenza e devono, pertanto, porsi a carico dell'Erario (stante l'ammissione di _____ al gratuito patrocinio) ridotti della metà, nella misura di tre quarti e compensarsi per il residuo quarto.

PQM

Visto l'art. 624 c.p.c.;
- in accoglimento del ricorso proposto da ______, sospende la procedura esecutiva incoata nei suoi confronti da ______ e recante il n. 983/2013 R.G.Es. limitatamente all'importo di Euro 2.531,53;
- pone a carico dell'Erario la rifusione, in favore di _____, di tre quarti delle spese del presente giudizio cautelare, pari, operata la riduzione a metà, ad Euro 182,25 oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, compensando l'ulteriore quarto;
- assegna alla parte interessata il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire previsti dalla legge, ridotti della metà;
- provvede all'assegnazione dei crediti pignorati come da separata e contestuale ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Caltanissetta, 6 febbraio 2014.
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2014.


 

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