LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - rel. Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24718-2008 proposto da:
M.C.;
- ricorrente -
contro
Ferrovie del Gargano S.R.L.;
- intimata -
Nonchè da:
Ferrovie del Gargano S.R.L.;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
M.C.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1033/2008 della Corte D'Appello di Lecce, depositata il 06/06/2008 R.G.N. 396/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2013 dal Consigliere Dott. Enrica D'Antonio;
udito l'Avvocato Malena Massimo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Matera Marcello che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Foggia M.C., dipendente delle Ferrovie del Gargano s.r.l., premesso che il Pretore di San Severo aveva condannato, con sentenza di condanna generica confermata dal Tribunale di Foggia e passata in giudicato, il datore di lavoro al risarcimento del danno per il mancato riposo settimanale dall'aprile 1981 a gennaio 1995, chiedeva la condanna della società al pagamento delle somme dovute a titolo di danno da calcolarsi nella misura di 1/26 della retribuzione mensile per ogni giornata di riposo non goduta, ovvero in altro importo ritenuto equo.
Il Tribunale di Foggia con sentenza del 23/3/2001, dichiarava la nullità del ricorso e la Corte di appello di Bari, con sentenza del 10/2/2003, accoglieva in parte il gravame e condannava le Ferrovie del Gargano al pagamento in favore del M. di Euro 387,34, somma liquidata in via equitativa.
Avverso la sentenza ricorreva per cassazione il M. e le Ferrovie del Gargano s.r.l., resistevano con controricorso, contenente ricorso incidentale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15509/2005, accoglieva il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigettandolo per il resto; cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Lecce.
Quest'ultima, con sentenza depositata il 6 giugno 2008 qui impugnata, ha accolto parzialmente l'appello del M. condannando le Ferrovie del Gargano s.r.l. al pagamento in suo favore della somma di Euro 2.561,75, oltre interessi legali sul capitale periodicamente rivalutato con decorrenza dalla domanda giudiziale dell'11 settembre 1996 al saldo.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il M. formulando tre motivi.
Resiste Ferrovie del Gargano s.r.l. con controricorso, contenente ricorso incidentale con 5 motivi, nonchè con memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivazione

Con primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 416 e 384 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4).
Osserva che in primo grado la soc. ferroviaria aveva contestato i conteggi depositati dal lavoratore esclusivamente con riferimento ai giorni lavorati in violazione del diritto al riposo e che nessuna contestazione aveva riguardato l'indicazione dei riposi non goduti nel mese e complessivamente nell'anno, l'ammontare della retribuzione mensile e il calcolo della somma richiesta, circostanze che, in base al principio di non contestazione, dovevano ritenersi provate mentre la Corte territoriale aveva disposto un'inutile ctu.
Lamenta, inoltre,che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto che le buste paga esibite nel giudizio di riassunzione, non potevano essere esaminate per essere la produzione tardiva,sebbene Ferrovie del Gargano si fosse rifiutata di ottemperare all'ordinanza della Corte d'Appello di Bari di produzione dei libri presenza affermando falsamente di non esserne più in possesso.
Lamenta, infine, l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale alla salute e del danno biologico, tempestivamente dedotta in primo grado.
Con il secondo motiva il M. denuncia la violazione dell'art. 111 Cost., comma 6, nonchè dell'art. 118 disp. att. e dell'art. 132 c.p.c., n. 4, e degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Censura la sentenza in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto di assumere in via equitativa come parametro di quantificazione del danno il 50% di 1/30 della retribuzione mensile, senza alcuna motivazione e senza indicare i criteri assunti a base del procedimento.
Lamenta, altresì, che la Corte territoriale aveva compensato le spese processuali senza fornire adeguata motivazione, pur essendo la parte ricorrente parzialmente vittoriosa.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 36 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, (art. 360 c.p.c., n. 3). Lamenta che, determinando in complessivi Euro 2.561,75 il danno per 245 riposi lavorati (dunque Euro 10,46 per ogni giornata lavorativa), il giudice del rinvio aveva violato gli indicati principi costituzionali, non avendo tenuto conto della gravosità del lavoro espletato per sette e più giorni senza riposo e riconoscendo un compenso apprezzabile solo come elemosina.
I motivi, che stante la loro connessione, possono essere congiuntamente trattati, risultano infondati. Nella pronuncia rescindente,questa Corte ha già osservato che nell'operare in concreto la valutazione equitativa "il giudice di merito non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata dell'ammontare del danno liquidato, pur dovendo fornire adeguata indicazione del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura di risarcimento ed a precisare i criteri assunti a base del procedimento valutativo (cfr. cass. n. 14166 del 1999; cass. n. 6168 del 2003 cass. n. 13887 del 2004), restando escluso, in ogni caso, che la valutazione del danno così operata possa essere palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso" (cfr. cass. n. 13066 del 2004A cass. n. 15568 del 2004).
Questa Corte in una fattispecie analoga (cfr Cass. n. 13152/2011 relativa al dipendente P. con riferimento alla quale deve soltanto evidenziarsi che il M. ha indicato 243 mancati riposi settimanali in relazione a 14 anni di lavoro, cioè un numero maggiore rispetto al P.) ha così motivato con riferimento al numero dei mancati riposi settimanali ed alla determinazione dell'indennizzo dovuto: "la Corte di merito, a differenza della sentenza annullata, ha sostanzialmente calcolato, in difetto di più specifica prova (correttamente non ammessa quella nuova proposta dal lavoratore per la natura cd. chiusa del giudizio di rinvio, da svolgersi nel grado di istruzione in cui si trovava la sentenza cassata, cfr. Cass. 6 dicembre 2004 n. 23380, 7 luglio 2004 n. 12479), un giorno di riposo perduto ogni mese per ciascuno dei dieci anni lavorati. Considerato che lo stesso ricorrente principale dedusse, senza tuttavia fornire adeguata prova (tanto da proporre istanza di esibizione prima e di produzione documentale poi), che i giorni in questione erano 193 in dodici anni e mezzo circa (pag. 10 ricorso), e dunque 1,3 giorni al mese, ritiene la Corte logicamente congrua la decisione impugnata. Va al riguardo rammentato che risulta infondata la doglianza attorea circa la non contestazione del numero delle giornate, sia per le considerazioni ora svolte, sia in quanto lo stesso ricorrente deduce nell'attuale ricorso che la società contestò "i giorni in cui si era lavorato violando il diritto rivendicato" (pag. 4 ricorso principale), sia per avere la Corte leccese tenuto conto del comportamento della resistente che non aveva ottemperato all'ordine di esibizione, giungendo così, con una valutazione rientrante nel prudente apprezzamento dei fatti ad opera del giudice di merito, ad un quantificazione delle giornate assai prossima a quella richiesta. Quanto al valore indennitario della giornata di riposo perduta, la Corte di merito, sia pur con motivazione estremamente succinta, ha quantificato lo stesso nel 50% della retribuzione giornaliera, maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla domanda giudiziale. La quantificazione non risulta illogica, nè, come lamentato dal P., sproporzionata per difetto, soprattutto ove si consideri che l'art. 14 del c.c.n.l.
di categoria, come dedotto dalla controricorrente, prevede che in caso di lavoro nel giorno destinato al riposo con definitiva perdita dello stesso, oltre alla retribuzione è dovuta una indennità di natura risarcitoria pari alla maggiorazione del lavoro festivo, id est (ex art. 17 del medesimo contratto) il 20% della retribuzione normale. Parimenti dicasi del quantum, ricavato da c.t.u. contabile, la cui valutazione è riservata all'apprezzamento del giudice di merito (ex plurimis, Cass. 13 settembre 2006 n. 19661), e su cui difettano peraltro specifiche censure ad opera delle parti. Va infine rammentato che l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore per la definitiva perdita del riposo - non fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni - ha natura risarcitoria e non retributiva (ex multis, Cass. 27 luglio 2006 n. 17179; cass. 3 marzo 2003 n. 5207; cass. 26 gennaio 1999 n. 704), sicchè non risulta fondata neppure la censura svolta in ordine al rispetto dell'art. 36 Cost., comma 1.
Quanto alla lesione del diritto alla salute, va evidenziato che tale danno non può mai considerarsi in re ipsa ma va sempre adeguatamente provato (Cass. sez. un. 24 marzo 2006 n. 6572 e successiva giurisprudenza, Cass. n. 15915 del 2009, Cass. n. 29832 del 2008, Cass. n. 13877 del 2007, Cass. n. 19965 del 2006).
Quanto alla compensazione delle spese, va rilevato che ex art. 92 c.p.c. la reciproca soccombenza, giustifica di per sè la statuizione (Cass. ord. 27 settembre 2010 n. 20324; Cass. 30 marzo 2010 n. 7766), dovendo essere esplicitati i giusti motivi (nel testo introdotto per i giudizi instaurati successivamente al 1 marzo 2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successive modificazioni), ovvero le gravi ed eccezionali ragioni (nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009) solo per circostanze diverse dalla reciproca soccombenza, il ricorso principale deve essere pertanto respinto".
Le considerazioni formulate nella sentenza di questa Corte sopra richiamate sono del tutto pertinenti alla fattispecie in esame,salvo le precisazioni di cui prima esposte circa il numero dei riposi lavorati indicati dal M., con la conseguenza che anche nella fattispecie in esame deve affermarsi l'infondatezza del ricorso principale.
Quanto al ricorso incidentale Ferrovie del Gargano denuncia, con il primo motivo (art. 360 c.p.c., n. 5), omessa motivazione circa il fatto decisivo dell'indicazione dei giorni indennizzati essendosi la Corte territoriale limitata ad indicare il calcolo del valore della giornata lavorata. In sostanza la Corte perviene a riconoscere una giornata al mese di riposo non goduto senza alcuna specifica argomentazione. Il motivo risulta assorbito dalle considerazioni in precedenza svolte.
Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale Ferrovie del Gargano denuncia violazione dell'art. 111 Cost., comma 6, dell'art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). La controricorrente lamenta che la Corte territoriale aveva omesso qualsiasi motivazione circa l'individuazione del numero dei riposi lavorati e la determinazione della liquidazione nella misura pari al 50% di 1/30 della retribuzione mensile non essendo sufficiente affermare " si ritiene equo e congruo".
Con il quarto motivo denuncia omessa insufficiente motivazione circa il mancato ricorso all'indice indennitario contenuto nell'art. 14 del c.c.n.l. 1997 e 17 del c.c.n.l. del 1976 in caso di mancato riposo.
Osserva che la contrattazione collettiva aveva disciplinato l'ipotesi di prestazioni effettuate nella giornata di riposo settimanale con la conseguenza che a detto criterio si doveva fare riferimento nella determinazione del danno patito dal lavoratore anzichè ricorrere a un criterio, quello indicato dalla Corte, arbitrario e privo di qualsiasi presupposto concreto.
I tre motivi, congiuntamente esaminati sono infondati sia per le considerazioni svolte in ordine al ricorso principale, "sia in quanto, trattandosi di valutazione (correttamente, secondo la pronuncia rescindente) equitativa, il criterio previsto dal c.c.n.l. (peraltro "nella eccezionale ipotesi di mancata concessione del riposo con definitiva perdita dello stesso", pag. 85 controricorso) non può ricevere meccanicistica applicazione, dovendosi fare riferimento a tutte le circostanze del caso, e segnatamente nella specie alla costante perdita del riposo per un notevolissimo numero di anni" (cfr in tal senso Cass citata n 13152/2013).
Con il quinto motivo Ferrovie del Gargano denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c. nonchè art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Lamenta che a pagina 10 e 11 della sentenza la Corte fa riferimento alla contestazione formulata dalla società circa un "conteggio totale" eseguito dal ctu contestazione che la società non aveva formulato in detto giudizio ma in altri giudizi avente analogo contenuto e decisi nella stessa giornata. Il motivo risulta inammissibile, non contenendo le ragioni per cui tale circostanza inficerebbe, al di là delle precedenti censure, la sentenza impugnata.
Per le considerazioni che precedono entrambi i ricorsi, riuniti, vanno respinti con conseguente compensazione delle spese di causa.

PQM

Riunisce i ricorsi e li rigetta, spese compensate.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2013


 

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