REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE
II Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Rossetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 62978/2015 promossa da:
A.S. con il patrocinio dell'avv.___ ATTORE/I
contro
B. S.
con il patrocinio dell'avv.___ CONVENUTO/I

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.

Motivazione

Premesso che
parte attrice ha proposto atto di citazione in opposizione a precetto a norma dell'articolo 617, comma 1, c.p.c. insistendo per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, la negazione del diritto del creditore di minacciare l'esecuzione forzata e la nullità del precetto intimato in base due motivi: perché il precetto non conteneva l'avviso circa la possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento, nonché perché l'opponente aveva avuto conoscenza del titolo provvisoriamente esecutivo solo con la notificazione dell'atto di precetto;
parte convenuta si costituiva chiedendo ii rigetto della domanda promossa nei suoi confronti;
rilevato che
a seguito delle modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 480 c.p.c. dal d.l. 83/2015, conv. in l. 132/2015 "il precetto deve altresì contenere I‘avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore";
come già osservato da autorevole dottrina, in materia di esecuzione civile, sono frequenti i casi in cui è previsto che la parte renda edotto I'avversario riguardo a determinate facoltà di esercitare con forme particolari o in termini rigidi, a pena di decadenze o preclusioni: a norma dell‘articolo 492, comma 3, c.p.c. il debitore deve essere avvertito della possibilità di accedere alla conversione; ancora, a norma dell'articolo 543, comma 2, n. 4 c.p.c. il terzo pignorato deve essere avvisato circa le conseguenze a cui si espone per il caso in cui non dovesse rendere la propria dichiarazione;

la peculiarità dell'avvertimento di cui all'articolo 480, comma 2, c.p.c. consiste in ciò che, a differenza degli altri avvertimenti pure previste dal codice di rito, questo attiene all'accesso alle procedure di sovraindebitamento per introdurre le quali non sono previsti termini o forme particolari nè sono ostacolati dall'inizio dell'esecuzione forzata o dal compimento di specifici atti esecutivi; l'avvertimento in parola, quindi, costituisce una mera informativa per il debitore precettato che può depositare un ricorso per la composizione delta crisi da sovraindebitamento in ogni tempo senza rischiare di incorrere in decadenze o preclusioni di sorta;
il primo periodo del secondo comma dell'articolo 480 c.p.c. espressamente prevede la nullità del precetto nell'ipotesi in cui non siano indicate le parti, la data di notificazione del titolo e la trascrizione del titolo ove prescritto dalla legge; viceversa, con riferimento al secondo periodo della medesima disposizione normativa, la lettera della legge non chiarisce se l'omissione dell'avvertimento costituisca una mera irregolarità come ipotizzato dal Tribunale di Frosinone (ord. 28 gennaio 2016), ovvero una causa di nullità del precetto, come ritenuto da un precedente sin qui isolato di questo Tribunale (ord. 23 dicembre 201 5);

nel senso della mera irregolarità del precetto in cui sia stata omesso l'avvertimento in discussione militano una serie di considerazioni:
- I'articolo 156, comma 1, c.p.c. esclude che si possa dichiarare la nullità degli atti processuali ove tale nullità non sia espressamente prevista dalla legge; a differenza che nel primo periodo dell'articolo 480 c.p.c., il secondo periodo del citato articolo non indica che l'omissione dell'avvertimento determina la nullità del precetto;
- la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato a norma dell'articolo 156, comma 3, c.p.c.; il precetto ha tradizionalmente lo scopo di invitare il debitore all'adempimento spontaneo e non si vede proprio come l'omessa avvertimento circa la facoltà di introdurre la procedura di cui alla legge 3/20 12 possa pregiudicare il raggiungimento di tale scopo; inoltre, quando anche si volesse sostenere che scopo della norma violata sia proprio quello di fornire l'avvertimento al debitore circa la facoltà di proporre una domanda a norma della legge 3/2012, bisognerebbe concludere nel senso che, formulando l'opposizione. il debitore dimostra di essere consapevole della facoltà che la legge gli riconosce, per maturare la quale consapevolezza prevede appunto l'avvertimento; tale soluzione, risulta coerente con i principi espressi dalla Corte di Cassazione, ad esempio, in punto di pretesi vizi delta notifica dell'atto prodromico all'esecuzione (Cass. 303/1962; Cass. 968/1981; Cass. 12084/1992; Cass. 9185/2000; Cass. 6706/2001; Cass. 193/2003; Cass. 5906/2006; Cass. 13038/13: Cass. 14495/13), ovvero, in caso di omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo (Cass. 700/71; Cass. 3907/68)
- ancora, la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai granitica nel ritenere che, in sede esecutiva, il debitore non vanta alcun interesse alla mera regolarità formale del processo esecutivo, ma, allorquando denunci un vizio deve anche allegare quale concreto pregiudizio abbia subito (v. ad es. Cass. 14774/2014; Cass. 10327/2014); in disparte la considerazione per cui parte attrice ha omesso qualunque allegazione proposito, si deve osservare che risulta in concreto difficilmente configurabile, anche in astratto, una tale possibilità, tanto che, autorevole dottrina opina nel senso che, al più, il debitore potrebbe impugnare il primo atto di esecuzione nei suoi confronti compiuti (e non il precetto) deducendo che la mancanza dell'avvertimento non gli avrebbe consentito di introdurre tempestivamente un meccanismo per la soluzione del suo stato di crisi; peraltro, nemmeno questa ultima risulta convincente per le ragioni sopra evidenziate in punto di raggiungimento dello scopo della norma violata.

Conseguentemente l'opposizione a precetto sul punto deve essere rigettata.
Quanto all'ulteriore questione oppositiva promossa, la stessa attiene piuttosto ad un preteso illecito disciplinare, ma nulla toglie in ordine alla debenza delle spese di lite liquidate in sede di decreto ingiuntivo.
Con riferimento alle spese. le stesse devono dichiararsi integralmente compensate tra le parti ritenuto che, nell'ambito di questo stesso Tribunale si sono avute due pronunce discordanti in punto di conseguenza dell'omesso avvertimento sulle procedure per esdebitazione.

PQM

Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa.
rigetta l'opposizione proposta;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Milano, 30 marzo 2016
II Giudice
dott. Sergio Rossett


 

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