REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Caterina Musumeci, all’udienza di
discussione del 15 ottobre 2015 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6632/12 R.G. Lavoro, promossa
DA
M.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo, dall’avv. Orazio Esposito;
- RICORRENTE -
CONTRO
I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avvocato Domenica Di Leo;
Riscossione Sicilia S.p.a., Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avvocato Lucia Tuccitto;
-RESISTENTI
Oggetto:
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2012 9061957175 000, relativaalla cartella n. 293 2003 0019277125 000, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 668,59, pretesa a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive, competenza anni 2000 e 2001.

Motivazione

In via preliminare, stante il carattere assorbente, va esaminato il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione delle somme ingiunte, proposto da parte opponente nel ricorso introduttivo e precisato nelle note autorizzate.

A norma dell’art. 3, comma 9, della legge n.335 del 1995, il termine prescrizionale per il versamento dei contributi previdenziali (in precedenza decennale) è divenuto quinquennale a partire dal gennaio del 1996.
Nella fattispecie in esame, dalla data di notifica della cartella esattoriale, effettuata in data 12.05.2003 (cfr. referto di notifica versato in atti da Riscossione Sicilia S.p.A. e dall’INPS), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (26.06.2012; cfr. referto timbro postale e referto di notifica), la prescrizione quinquennale deve ritenersi già maturata; difetta alcuna produzione in ordine a validi atti interruttivi della prescrizione; a tale fine deve ritenersi inammissibile la produzione dell’INPS, (tenuto conto della data dell’udienza di discussione, fissata per il 19.12.2013); ed invero, l’INPS si è costituito in giudizio tempestivamente in data 9.12.2013; tuttavia i documenti risultano prodotti in data 13.12.2013, così incorrendo l’INPS nelle decadenze di legge; parimenti tardiva è la produzione del concessionario, costituitosi in data 13.12.2013; ed invero, nel rito del lavoro, in base all’art. 416, cod. proc. civ., che stabilisce che il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare, l'omessa indicazione, nella memoria di costituzione, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. L, sent. n. 6969 del 23.03.2009); ipotesi non ricorrente nel caso de quo.

Inoltre,quanto al superiore termine quinquennale, questo decidente condivide l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella (cfr. Cass. n. 12263 del 25.05.2007).

Sulla base delle superiori considerazioni, l’opposizione proposta va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di Riscossione Sicilia S.p.A., ente legittimato in ordine alla procedura di riscossione del credito; stante l’estraneità dell’INPS al sopra esaminato motivo di opposizione, si compensano integralmente le spese di lite tra l’opponente e il predetto ente.

PQM

definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe indicato avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2012 9061957175 000, relativa alla cartella n. 293 2003 0019277125 000;dichiara estinta la pretesa creditoria oggetto della cartella esattoriale impugnata che, per l’effetto, annulla unitamente alla relativa intimazione di pagamento;
condanna Riscossione Sicilia S.p.A. a rifondere all’opponente le spese di lite, che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 460,00, oltre Iva e cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, e distratte in favore dell’avv. Orazio Esposito; compensa integralmente le spese di lite tra l’opponente e l’Inps.
Catania, 15 ottobre 2015


 

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