REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18743/2008 proposto da:
M.A.- ricorrente -
contro
M.E., R.A.M.;- intimati -
avverso la sentenza n. 179/2008 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 21/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, e per l'assorbimento dei restanti motivi.

Svolgimento del processo

R.A.M. e M .El. convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Gela, l'avv. M.A., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2004 con cui il Giudice di Pace di Gela aveva loro ingiunto, quali eredi di M. Fr., il pagamento, in favore del professionista stesso, della somma di Euro 1.374,90, di cui Euro 824,94 a carico di R.A.M. ed Euro 549,96 a carico di M. El., oltre interessi legali e rimborso delle spese di procedimento monitorio.
Esponevano le opponenti che l'opposto era stato difensore di M. Fr., loro dante causa, in alcuni giudizi civili e che i crediti professionali azionati nei confronti di esse opponenti erano prescritti ex art. 2956 c.c., posto che l'ultima prestazione risaliva ad epoca precedente al 1999. Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in subordine, la verifica della congruità delle parcelle in base all'attività professionale effettivamente prestata, oltre al rimborso delle spese processuali.

Si costituiva in giudizio l'opposto contestando l'atto di opposizione.
Con sentenza 15.2.2005 il Giudice di Pace di Gela rigettava l'opposizione condannando le opponenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponevano appello M. El. e R.A.M. insistendo nella eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. Resisteva l'Avv. M. chiedendo conferma della sentenza di primo grado. Con sentenza depositata il 21.5.2008 il Tribunale di Gela accoglieva l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto era estinto per prescrizione e, conseguentemente, annullava il decreto stesso; condannava parte appellata alla rifusione delle spese processuali relative alla fase monitoria ed ai due gradi del giudizio.
Osservava il Tribunale che, anche a volere ritenere interrotto il termine prescrizionale a decorrere dalle dichiarazioni relative alla procedura inventariale, avuto riguardo alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (8.3.2004), il credito azionato era prescritto. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'Avv. M.A. formulando tre motivi seguiti dai quesiti di diritto.
Le intimate non hanno svolto attività difensiva.

Motivazione

Il ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove il Giudice di Appello non aveva tenuto conto che le resistenti avevano ammesso in giudizio che l'obbligazione in questione non era stata estinta affermando, fra l'altro, nella lettera a.r. del 5.2.2002, inviata all'avv. M., che "non aveva diritto al pagamento delle somme richieste perchè afferenti a crediti prescritti"; sicchè, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva andava respinta;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2956 c.c., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per avere la sentenza impugnata ritenuto spirato il termine prescrizionale triennale per i crediti relativi ad attività professionali, pur avendo preso atto dell'avvenuta richiesta di determinazione del credito nell'ambito della procedura inventariale, formalizzata dalle resistenti in data 5.2.2002 ed idonea a determinare l'interruzione della prescrizione;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., avendo il Tribunale posto anche le spese relative alla fase monitoria a carico dell'avv. M., benchè si trattasse di spese sostenute solo da quest'ultimo, non gravanti, quindi, sul soccombente, in violazione, peraltro, del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in difetto di una richiesta di controparte di condanna dell'appellato al rimborso delle spese della monitoria.

Il primo motivo di ricorso è fondato, avendo la Corte di merito applicato l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito, ai sensi dell'art. 2957 c.c., pur dando atto dell'ammissione della mancata estinzione del debito da parte delle debitrici e pur avendo le stesse, sia pure in via subordinata, contestato la congruità delle parcelle professionali su cui era fondato il credito azionato.
Orbene, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'ammissione del debitore di non aver estinto il debito ovvero la contestazione, da parte dello stesso, dell'entità del credito azionato, comporta, ai sensi dell'art. 2959 c.c., il rigetto dell'eccezione di prescrizione (Cass. n. 12771/2012; n. 14927/2010; n. 21107/2009).
In particolare, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva è preclusa in tutte le ipotesi (ricorrenti nella specie) in cui il debitore ammetta di non aver estinto il debito ovvero contesti, anche per implicito, l'entità della somma richiesta, circostanza, quest'ultima, implicante, in ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso e l'incompatibilità col presupposto richiesto per l'applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito.
L'accoglimento del motivo esaminato comporta l'assorbimento delle altre censure in quanto connesse logicamente con tale motivo.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio al Tribunale di Gela in diversa composizione che, in conformità a detti principi di diritto esposti, dovrà procedere ad un nuovo esame della controversia e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo ed il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Gela in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014


 

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