REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. ODDO Massimo - Presidente Sezione -
Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Presidente Sezione -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10412/2009 proposto da:
RCE DI R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRITANNIA 54, scala D - int. 5, presso lo studio dell'avvocato SIMONA ALOISIO, rappresentata e difesa dall'avvocato COSTANTINO PASQUALE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
E.DA.CO. s.n.c. di Patrizi L. e Giammarioli G. s.n.c. ora S.E.D.EL. s.a.s. di Giammaroli, Patrizi & C, in persona dei soci accomandatari P.L. e G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE ALBERICI, rappresentata e difesa dall'avvocato SPANTINI PAOLO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 411/2008 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2015 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;
udito l'Avvocato MAURIZIO BARBAGIANNI per delega dell'Avvocato PASQUALE COSTANTINO e l'Avvocato PAOLO SPANTINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con rinvio.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16 ottobre 2008 la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza in data 1 dicembre 2003 del Tribunale della stessa città, ha rigettato l'opposizione proposta dalla ditta R.C.E. di R.E. avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 5.310.735, quale corrispettivo dovuto alla s.n.c. E.DA.CO di Patrizi L. e Giammarioli G. per la tenuta della contabilità fiscale negli anni 1993 e 1994.
In particolare, la Corte di appello ha respinto l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente, osservando che l'art. 2956 c.c., n. 2, si riferisce ai crediti dei "professionisti", e non a quelli per prestazioni, anche latamente intellettuali, da chiunque rese, con la conseguenza che l'istituto non si applica ai crediti delle società commerciali; in questo senso, secondo la Corte territoriale, soccorre anche l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5002/2002), in tema di privilegio generale ex art. 2751 bis c.c., n. 2, secondo cui il termine "professionisti" designa i singoli professionisti, con esclusione delle società, indipendentemente dallo svolgimento da parte di queste ultime di una attività intellettuale analoga a quella svolta dai primi.

R.E. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo. La s.a.s. S.E.D.EL. di Giammarioli, Patrizi & C, già s.n.c. E.DA.CO, ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 1184 del 22 gennaio 2015, la seconda sezione civile di questa Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite, esponendo che gli argomenti in base ai quali in passato era stata esclusa l'ammissibilità dell'esercizio, da parte di una società, di una attività professionale intellettuale, tanto più se "protetta" - e cioè il divieto L. n. 1815 del 1939, ex art. 2, di costituire società le quali abbiano lo scopo di fornire prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria ed il carattere personale della prestazione previsto dall'art. 2232 c.c. - potevano ritenersi superati dal mutato quadro normativo. Sotto tale profilo assumevano rilievo, oltre che l'abrogazione del citato art. 2, con la L. n. 266 del 1997, art. 24, il D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 16, comma 1, (che ha consentito la costituzione di società tra avvocati, sia pure solo nelle forme della società in nome collettivo), la L. n. 248 del 2006, art. 2, comma 1, lett. e), (che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero-professionali ed intellettuali, il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte, tra l'altro, di società di persone), la L. n. 183 del 2011, art. 10, (che ha ammesso la costituzione di società tra professionisti per l'esercizio di qualsivoglia attività professionale "protetta", merce l'utilizzazione dei tipi della società semplice, della società in nome collettivo, della società in accomandita semplice, della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata e della società cooperativa), la L. n. 4 del 2013, art. 1, (che ha consentito l'esercizio in forma societaria delle professioni non organizzate in ordini o collegi) e la L. Fall., art. 28, comma 1, (alla cui stregua possono essere chiamate a svolgere le funzioni di curatore anche "società tra professionisti").
Pertanto, l'ordinanza interlocutoria ha sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite, perchè "...riflettano sul se e sui margini in cui la nuova figura di professionista - siccome destinata a connotarsi anche in forma societaria sia per le professioni protette sia per le professioni non protette - si riverberi sulla nozione di professionista di cui all'art. 2956 c.c., n. 2)".
Dopo la fissazione dell'udienza innanzi a queste sezioni unite, la controricorrente ha presentato ulteriore memoria.

Motivazione

Con l'unico motivo proposto il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2956 c.c., n. 2, sostenendo che la norma non pone alcuna restrizione nell'interpretazione del termine "professionista", che l'attività della resistente si fonda sul lavoro intellettuale dei soci e che questo, nel caso di specie, è elemento essenziale e prevalente rispetto all'organizzazione dei fattori produttivi e, in particolare, rispetto all'attività di elaborazione elettronica dei dati.

All'esame del ricorso si deve premettere che il credito per cui è causa è maturato dall'aprile 1993 al 31 dicembre 1994 e, pertanto, il mutamento del quadro normativo indicato dall'ordinanza di rimessione è totalmente successivo al momento del conferimento dell'incarico; avendo, d'altro canto, riguardo al momento di maturazione del credito, le novità legislative potrebbero essere apprezzate esclusivamente con riferimento alla L. n. 266 del 1997, che ha abrogato il divieto previsto dalla L. n. 1815 del 1939, art. 2.

Tanto premesso, si deve osservare che la ratio della prescrizione presuntiva viene pacificamente individuata nella particolare natura dei rapporti obbligatori ai quali si applica: si tratta, infatti, almeno nella valutazione del legislatore del 1942, di rapporti rispetto ai quali l'adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta. Il legislatore, pertanto, sopperisce con la presunzione alla difficoltà del solvens di fornire la prova certa del proprio adempimento. In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 2956 c.c., n. 2, prevede che "si prescrive in tre anni il diritto:... 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative". La prescrizione presuntiva, pertanto, è collegata dalla legge al "contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale" (art. 2230 c.c.), come è reso evidente non solo dalla individuazione di una delle parti nel professionista, ma anche dalla individuazione dell'oggetto del contratto nella prestazione d'opera e dal riferimento al compenso (anzichè al corrispettivo) ed al rimborso spese, che di tale contratto rappresentano elementi caratteristici; ne consegue che il problema della applicabilità della prescrizione presuntiva al credito di una società di persone per prestazioni di carattere professionale deve risolversi accertando se tale società può essere o meno parte del predetto contratto. Infatti, ciò che assume rilievo non è la tipologia in sè del creditore (come accade, invece, ai fini del riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c.), ma la natura del rapporto dal quale sorge il credito. Nella fattispecie in esame, caratterizzata dal fatto che il momento genetico del rapporto obbligatorio è anteriore alle rilevanti novità legislative indicate dall'ordinanza di rimessione, deve essere data una risposta negativa al descritto interrogativo.

Invero, indipendentemente dal divieto di costituire società con lo scopo di fornire prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria (divieto stabilito dalla L. n. 1815 del 1939, art. 2, ed abrogato dalla L. n. 266 del 1997, art. 24), la disciplina del contratto d'opera professionale, dettata dall'art. 2229 c.c. e ss., presuppone ed implica l'esercizio individuale della professione, come è reso evidente soprattutto dal principio della personalità della prestazione e dalla conseguente necessità che chi si obbliga a fornire la prestazione intellettuale sia una individuata persona fisica e che l'eventuale intervento dei terzi nell'adempimento può avvenire solo con le forme ed i limiti della collaborazione sostitutiva o ausiliaria prevista dall'art. 2232 c.c.. Proprio tale disciplina, del resto, impedì, secondo autorevole dottrina, di stabilire con un regolamento, dopo l'abrogazione del divieto previsto dalla L. n. 1815 del 1939, art. 2, i requisiti per l'esercizio in forma societaria delle attività dirette a fornire prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

Ne consegue che negli anni 1993 e 1994, nei quali si è svolta l'attività per la quale è richiesto il corrispettivo, non era possibile, in difetto di una deroga esplicita o implicita alla disciplina codicistica, conferire ad una società incarichi per lo svolgimento di una attività professionale, utilizzando il contratto di prestazione d'opera professionale. Ulteriore conseguenza era quella della necessità di distinguere tra le attività riservate alle c.d. professioni protette, cioè a quelle professioni organizzate ordinisticamente, e le altre attività. Per le prime, infatti, l'attività era riservata al professionista iscritto all'albo professionale e poteva essere oggetto soltanto di un contratto d'opera professionale; per le seconde l'incarico poteva essere conferito anche ad una società, ma utilizzando uno strumento contrattuale diverso da quello del contratto d'opera professionale, riservato alle persone fisiche.

Nella specie l'attività espletata dalla odierna controricorrente aveva ad oggetto la tenuta della contabilità, con prestazioni amministrative, contabili e tributarie. Si trattava, pertanto, di attività all'epoca non riservata a professione protetta, come stabilito invece successivamente dal D.Lgs. n. 139 del 2005, e comunque comprensiva anche della attività materiale di elaborazione dati, non inclusa tra quelle poi riservate ai commercialisti ed agli esperti contabili. Ne consegue che la tenuta delle scritture contabili poteva essere affidata ad una società di persone, ma con contratto diverso dal contratto d'opera professionale, riservato alle persone fisiche. Nella specie, quindi, non trovava applicazione la prescrizione presuntiva.

Si deve, in conclusione, affermare il seguente principio di diritto:

"la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art. 2956 c.c., n. 2), trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta. Ne consegue, in un regime nel quale il contratto d'opera professionale sia caratterizzato dalla personalità della prestazione, non solo che ad una società può essere conferito soltanto l'incarico di svolgere attività diverse da quelle riservate alle professioni c.d. protette, ma anche che deve necessariamente essere utilizzato uno strumento diverso dal contratto d'opera professionale e che perciò alla società non può essere opposta la prescrizione presuntiva triennale".

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CP. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015


 

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