LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.P.;
- ricorrente -
contro
Fallimento Giovenzana Foto Cine Ottica s.r.l. in persona del curatore;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 7205/11 del 26.5.2011;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.2.2013 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;
Udito l'avv. Valvo per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pratis Pierfelice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 14.9.2010 F.P. chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento Giovenzana Foto Cine Ottica s.r.l., in prededuzione, della somma di Euro 80.000 oltre interessi, in relazione all'attività svolta per la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonchè per la connessa domanda di transazione fiscale. L'istanza veniva disattesa in sede di verificazione dello stato passivo dal giudice delegato, che per l'appunto riconosceva al credito la collocazione privilegiata.
Il provvedimento, opposto, veniva confermato dal Tribunale di Milano, che segnatamente rilevava come il credito vantato dal professionista per l'assistenza prestata nella predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all'ammissione alla procedura di concordato, non fosse annoverabile fra i crediti prededucibili indicati dalla L. Fall., art. 111, nè potesse essere compreso nella previsione della L. Fall., art. 182 quater.
Avverso la decisione F. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva l'intimato.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica dell'8.2.2013.

Motivazione

Con il solo motivo di impugnazione F. ha denunciato violazione della L. Fall., art. 111, con riferimento all'affermata limitazione della prededucibilità dei crediti a quelli di pertinenza dell'attestatore del piano, espressamente qualificati come prededucibili dal tribunale in sede di omologa. Il rilievo contrasterebbe infatti con il disposto della L. Fall., art. 111, che considera prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedura concorsuali, fra questi ultimi dovendosi quindi ricomprendere anche quelli maturati prima dell'apertura dei detti procedimenti, come verificatosi nel caso di specie.
La censura è fondata.
La L. Fall., art. 111, comma 2, indica infatti come prededucibili i debiti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali sicchè, trattandosi nella specie di debito contratto per prestazioni professionali finalizzate all'assistenza e alla redazione di un concordato preventivo, ne risulta la prededucibilità del credito azionato.
Il tribunale di Milano è viceversa giunto ad opposte conclusioni rilevando come dubbi interpretativi avrebbero potuto essere legittimamente sollevati prima dell'entrata in vigore della L. 30 luglio 2010, n. 122, vale a dire prima dell'introduzione della L. Fall., art. 182 quater.
Detta disposizione aveva per l'appunto limitato la possibilità di riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario, sempre che la prededuzione fosse stata espressamente riconosciuta nel provvedimento con il quale il tribunale aveva accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo, sicchè non vi sarebbe stato spazio per ulteriori riconoscimenti.
Il rilievo non è tuttavia condivisibile.
Il dettato della L. Fall., art. 111, comma 2, è assolutamente chiaro nel prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali e la valorizzazione dell'introduzione dell'art. 182 quater a sostegno di una interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale fissata nel citato art. 111 (tale cioè da annullarne sostanzialmente la portata) contrasta con la lettera della legge e con l'intenzione del legislatore, all'evidenza individuabile nell'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento.
In ogni caso la questione risulta superata dalle ulteriori modifiche normative successivamente intervenute (L. 30 luglio 2010, n. 122), che hanno comportato una riscritturazione della L. Fall., art. 182 quater, così determinando l'eliminazione della limitazione alla prededuzione prevista nella precedente formulazione.
Da ciò consegue che il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., per la quale il credito del F. deve essere ammesso al passivo del fallimento in prededuzione, con il privilegio riconosciuto.
La novità della questione induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ammette al passivo del fallimento Giovenzana Foto Cine Ottica s.r.l. il credito di F. in prededuzione, con il privilegio riconosciuto e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013


 

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