Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Modena
Il Giudice dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 5389/2002 R.G. promossa da: Fallimento XX s.r.l. in persona del curatore dott. Giovanni Larini, autorizzato con decreto del Giudice Delegato in data 4.11.2002, con domicilio eletto in Modena Via Fonte d'Abisso 27, nello studio dell'avv. Roberto Cattini, rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di citazione parte attrice
contro
Studio legale YY e Associati con sede in Modena, in persona del legale rappresentante prof. avv. YY, con domicilio eletto in Modena, nello studio dell'avv. ZZ Vl ***, rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di risposta
parte convenuta
avente ad oggetto: Revocatoria fallimentare

Conclusioni di parte attrice: Revocarsi ex art. 67 secondo comma L. fall.re il pagamento per lire 24.900.000, ora pari a € 12.859,78, effettuato dalla XX s.r.l. nell’ottobre 1997 relativamente alla fatt. n. 395/97 dello Studio legale YY e associati, condannando quest’ultimo alla restituzione all’attore del predetto importo, oltre a rivalutazione e interessi ed al rimborso delle spese di causa.

Conclusioni di parte convenuta: Respingere le domande proposte da parte attrice nei confronti dello Studio legale YY e Associati in quanto infondate in fatto e diritto, per le ragioni dedotte in parte espositiva; in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento di spese, competente e onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfetario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché C.P.A. e I.V.A., come per legge

Svolgimento del processo

on atto di citazione notificato in data 25.11.2002 il Fallimento XX s.r.l. conveniva in giudizio lo Studio Legale YY e Associati assumendo che, nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, la società fallita pagò una parcella di lire 24.900.000 al suddetto studio legale, il quale non poteva non essere a conoscenza dello stato di insolvenza visto che le prestazioni professionali dello studio stesso consistettero proprio nel tentativo di sistemazione concordataria delle passività della società poi fallita.

Si costituiva in giudizio in data 9.1.2003 lo Studio legale YY ed Associati chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, lo Studio convenuto ammetteva di essere stato a conoscenza della crisi finanziaria in cui versava la società poi fallita, ma rilevava che la posizione del professionista che abbia assistito l’imprenditore – quasi un suo alter ego – nel tentativo di salvarlo dal fallimento richiede l’applicazione di criteri valutativi del tutto distinti per l’individuazione della lesione del principio della par condicio.

Fallito il tentativo di conciliazione, la causa passava in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe all’udienza del 25.5.2005.

Motivazione

preliminarmente parte convenuta ha eccepito in memoria di replica che la difesa del Fallimento non ha depositato il proprio fascicolo entro il termine previsto per il deposito della comparsa conclusionale ai sensi dell’art. 169 comma 2 c.p.c. cosicché il giudicante non potrebbe tenere in alcun conto, a fini probatori, i documenti contenuti nel fascicolo stesso.

L’asserto non può essere condiviso. Il fascicolo di parte attrice è stato depositato – come attesta il timbro di avvenuto deposito apposto dalla cancelleria – nel termine previsto per il deposito della memoria di replica. Ora, sembra evidente che la norma invocata da parte convenuta (art. 169 comma 2 c.p.c.) sia applicabile, davanti al giudice monocratico, nella sola ipotesi in cui, sia stata chiesta da una delle parti la discussione orale ai sensi dell’art. 281 comma 2 quinquies c.p.c., perché in tal caso il giudice dispone il solo scambio delle comparse conclusionali e fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza per il deposito delle conclusionali stesse e quindi pronuncia la sentenza entro i trenta giorni successivi. Il deposito del fascicolo nel termine stabilito per il deposito della conclusionale appare quindi essenziale per permetterne al giudice l’esame in un congruo termine prima della discussione della causa. Sennonché, nel caso di specie, la decisione ha avuto luogo a seguito di trattazione scritta, con conseguente eliminazione dell’udienza di discussione, mentre il termine per il deposito della sentenza decorre da quello previsto per il deposito delle memorie di replica. L’atto di deposito del fascicolo, pertanto, realizza il proprio scopo – quello di permettere al giudice di giudicare iuxta alligata et probata - se avviene entro il termine previsto per il deposito della memoria di replica. D’altra parte, ammesso - e non concesso – che lo scopo della norma che prevede il deposito del fascicolo nella fase terminale del processo sia correlata al diritto di difesa – e quindi valga alla funzione di consultazione a favore della controparte – si arriverebbe all’assurdo di negare la presenza del fascicolo di controparte in cancelleria per la consultazione in vista del deposito della conclusionale per permetterlo invece in vista del deposito della sola replica.

Nel merito La domanda del Fallimento è fondata e non può che essere accolta. E’ pacifico l’avvenuto pagamento, ad opera della società poi fallita, della parcella professionale dello Studio Legale YY ed Associati quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento; è altrettanto pacifica la scientia decoctionis,come del resto ha onestamente ammesso la stessa difesa dello Studio Legale a pagina 5 della comparsa di risposta (Lo Studio incaricato era quindi certamente a conoscenza della crisi finanziaria in cui versava la società poi fallita, dello “stato di insolvenza”). Del resto, anche senza tale ammissione, sarebbe stato del tutto legittimo presumere che lo Studio Legale, che ha effettuato un tentativo di sistemazione concordataria delle passività della società XX s.r.l., fosse a conoscenza dello stato d’insolvenza, posto che “Il ragionamento con cui il giudice di merito, in sede di revocatoria fallimentare, proposta ai sensi del comma 2 art. 67 l. fall., avverso pagamenti di parcelle effettuati ad un avvocato, desume la "scientia decoctionis" da parte del medesimo dalla circostanza che egli, avendo difeso quale legale la società fallita nella fase prefallimentare, non poteva ignorare lo stato d'insolvenza in cui versava la società, si fonda su una presunzione, la cui utilizzabilità è certamente consentita per giungere alla prova del suddetto elemento ed è in concreto idonea a fornire tale prova, atteso che la posizione privilegiata del legale consentiva di rendersi conto dell'effettivo stato della società. (Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 1999, n. 12366 Sarasso c. Fall. soc. Maglificio calzificio Torinese Dir. e prat.soc.2000,f.13,73 Fallimento 2000, 1266 osservazione (BARBIERI)
6Appare infine pacifica la lesione dei principi di liquidazione concorsuale del patrimonio del fallito posto che dalla documentazione prodotta dal curatore si evince la sussistenza di svariati crediti dell’INPDAI, dell’INPS, dell’INAIL che sono di grado superiore a quello, pure privilegiato, dell’avvocato, che non ha comunque provato l’assenza di danno pure affermata. Ora, “L'interesse del curatore del fallimento all'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare del pagamento del compenso al difensore, per l'assistenza professionale prestata al fallito nella fase di istruttoria prefallimentare, non viene meno ancorché detto credito sia assistito da privilegio, salvo che il convenuto dimostri la priorità del suo diritto rispetto ai creditori della massa ed agli eventuali creditori concorrenti di grado poziore e pari. (Tribunale Nuoro, 3 maggio 1990Fallimento Sio c. Cualbu Riv. giur. Sarda 1992, 432 (nota). Non sembrano , infine, fondate le argomentazioni svolte dalla difesa di parte convenuta circa la necessità di una tutela della posizione del professionista che abbia assistito l’imprenditore – quasi un suo alter ego – nel tentativo di salvarlo dal fallimento, tutela che richiederebbe l’applicazione di criteri valutativi del tutto distinti per l’individuazione della lesione del principio della par condicio.In realtà, si deve ragionevolmente convenire sul principio per cui “È revocabile, ove sussistano le condizioni di legge, il pagamento del compenso dell'avvocato, per prestazioni professionali, eseguito da un imprenditore nella fase prefallimentare. Tribunale Napoli, 15 luglio 2001 Fall. soc. Balsamo costruz. c. Di Sabato Giur. napoletana 2002, 15”.
7Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1) revoca ex art. 67 legge fallimentare il pagamento di lire 24.900.000, pari ad € 12.859,78, effettuato dalla società XX s.r.l. a favore dello Studio Legale YY e Associati nei quattro mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento della società suddetta;
2) condanna lo Studio Legale YY e Associati, in persona del legale rappresentante prof. avv. YY, a restituire la somma di € 12.859,78 al Fallimento della società XX s.r.l., oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e oltre alle spese del presente procedimento, che liquida in € 160,06 per anticipazioni non imponibili, € 820,80 per diritti, € 1.560,00 per onorario, € 297,60 per rimborso spese generali, oltre iva e c.a.p.
Modena, 18 ottobre 2005
Dep. In cancelleria il 10.11.05
Il Giudice Roberto Cigarini


 

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