REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1815 del 2017, proposto da
Danilo Del Gaizo, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio eletto presso lo studio Maria Andretta in Napoli, via Carlo Poerio, n. 53;
contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Tiziana Monti, con domicilio eletto in Napoli, via S.Lucia, 81;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Avvocatura Generale dello Stato, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento

- della Nota della Direzione generale per le risorse umane del 15 febbraio 2017, prot. n. 108578, recapitata al ricorrente in data 21 febbraio 2017 e avente ad oggetto “Limite al trattamento economico dei pubblici dipendenti. Art. 23-ter D.L. n. 201/02011, D.P.C.M. 23 marzo 2012, art. 13 D.L. n. 66/2014. Recupero somme anni 2012 e 2013”, con cui la Regione Campania, in pretesa “applicazione della disciplina sul tetto retributivo”, ha domandato all'odierno ricorrente la restituzione delle somme asseritamente dovute di “€42.080,58 per l'anno 2012” e di “€39.093,44 per l'anno 2013”;

- ove occorra, della Nota della Direzione generale per le risorse umane del 24 gennaio 2017, prot. n. 49975;

- ove occorra, della Nota del Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato del 30 giugno 2015, prot. 304576 P, 304593 P, 304628 P, 304635 P;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche allo stato non conosciuto;

e per l’accertamento dell'infondatezza della pretesa, azionata nei confronti dell'odierno ricorrente, di riconduzione ai tetti retributivi degli emolumenti percepiti in qualità di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Regione Campania e della conseguente pretesa di restituzione alla Regione Campania delle somme pari agli importi netti di €42.080,58 e di €39.093,44, relative rispettivamente agli anni 2012 e 2013;

con richiesta di condanna dell'Amministrazione a restituire all'odierno ricorrente quanto eventualmente già trattenuto e recuperato.

Svolgimento del processo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti del fascicolo;

Vista l’istanza di discussione orale telematica depositata da parte ricorrente in data 9.12.2020;

Visti gli artt. 25 del D.L. n. 137/2020 e 4 del D.L. n. 28/2020, come convertito in legge dall'art. 1 della l. n. 70/2020;

Motivazione

Considerato che, per consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n. 3192 del 18.7.2016; TAR Campania-Salerno n. 1490 del 24.10.2018; TAR Umbria n. 100 del 26.1.2017; TAR Sicilia-Catania n. 2950 del 16.1.2016), i termini fissati dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti - cui deve essere assimilato quello in parola, fissato per chiedere la discussione da remoto, alla luce anche dell’espresso richiamo fatto dall’art. 4, co. 1, citato, quanto alle cause in trattazione nel merito, al “termine per il deposito delle memorie di replica” - hanno carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, oltre che delle esigenze di corrente funzionalità degli Organi e degli Uffici della Giustizia Amministrativa specificamente prese in considerazione nel quarto periodo del citato comma 1 dell’art. 4 D.L. n. 28/2020;

Ritenuto che l’istanza è tardiva essendo stata depositata successivamente alla scadenza del termine prescritto (cfr Decreto Presidente Sezione settima, TAR Campania, Napoli, n. 1014/2020) e che non si ravvisano d’ufficio necessità di acquisire difese ulteriori rispetto a quelle già ampiamente spiegate dalla parte richiedente;

PQM

Respinge l’istanza.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 9 dicembre 2020.


 

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