Svolgimento del processo

Il Signor A. R. propone appello avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. 25154/47/16, depositata in data 7/11/2016, con la quale è stato accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. 09720140207795861000 TAS-AUTO 2008, con compensazione delle spese del giudizio.
L'appellante impugna il capo della decisione che ha disposto la compensazione delle spese del giudizio facendo valere il generale principio secondo il quale la condanna alle spese del giudizio seguono la soccombenza, salvi casi (che qui non ricorrono) espressamente indicati nell'art. 92 c.p.c.
L'Agenzia delle entrate-riscossione ed il Comune di Roma non si sono costituiti.
In data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.
L'appello è fondato.

Motivazione

Com'è noto la regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui - ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ. del 1865 - prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a luì, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite; ciò in quanto l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. Sicché, risponde al principio di responsabilità la previsione secondo la quale chi sia risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa (v., Corte cosò, sentt. n. 77/2018, punto 10 del diritto-, n. 135 del 1987).

È noto altresì che regola generale victus victori trova un suo temperamento nell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., che contiene la clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» in virtù delle quali il giudice della causa può compensare le spese del giudizio. Regola estesa anche al processo tributario In particolare, l'art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23) ha sostituito gli originari commi 2 e 2-bis dell'art, 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega governativa nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) ed ha, tra l'altro, previsto che le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni» che devono essere espressamente motivate.

Ebbene, nonostante, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 77/2018, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, il giudice di primo grado ha, nella specie, omesso di motivare circa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni "altre" rispetto a quelle espressamente contemplate nell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ,; ragioni che, in ogni caso, non è dato rinvenire; donde la riaffermazione, nella specie, della regola generale in base alla quale le spese del giudizio seguono la soccombenza nel giudizio, regola della quale ha fatto malgoverno il primo giudice.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per il doppio grado del giudizio, in euro 800,00.

PQM

Accoglie l'appello. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per il doppio grado del giudizio, in euro 800,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.


Scarica copia del provvedimento: Ctr Lazio sentenza 3842-2020

 

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