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Svolgimento del processo
Con ricorso spedito a mezzo P .E.C. il 14 giugno 2019 ed il medesimo giorno notificato alla ali' Agenzia delle Entrate ed alla Riscossione Sicilia S.p.A., nonché inviato in segreteria il 7 novembre 2019 all'esito del procedimento di mediazione-reclamo intrapreso ai sensi dell'art.17 bis D.Lgs. 546/1992, (Omisis) chiedeva alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania di dichiarare la nullità, previa sospensione cautelare, della cartella di pagamento presupposta e dell'intimazione di pagamento notificatale in data 15 aprile 2019, aventi per oggetto la somma di€ 702,19 pretesa nei suoi confronti a titolo di TASSA AUTO dovuta per gli anni 2010 e 2011, deducendone i seguenti vizi di legittimità:
1. Omessa notifica della cartella presupposta;
2. Prescrizione del vantato credito tributario;
3. Decadenza dal diritto a riscuotere il preteso tributo.
L'Agenzia delle Entrate e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. si costituivano in giudizio, rispettivamente, in data 11 e 15 settembre 2020, opponendosi all'accoglimento del ricorso in quanto infondato.
All'udienza pubblica del 22 settembre 2020, le parti concludevano come da verbale in atti ed il ricorso trattenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania in decisione.
Motivazione
Il primo ed il secondo motivo sono fondati.
Sebbene, infatti, l'Agenzia delle Entrate e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. abbiano offerto in comunicazione la cartolina comprovante il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento presupposta, non può prendersi in considerazione nessuno dei documenti prodotti da entrambe le parti resistenti perché tardivamente depositati in data 11 e 15 settembre 2020, ossia ben oltre il termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione fissata per il 22 settembre 2020.
Lo stesso dicasi per le deduzioni difensive che dovevano essere depositate entro il termine di 10 giorni liberi prima dell'udienza.
Sebbene, infatti, i termini di cui all'art.32 co.1 e 2 D.Lgs. 546/1992 non siano espressamente previsti come perentori, devono ritenersi ugualmente tali in ragione della funzione assolta, ed ossia garantire il rispetto del diritto del contribuente ad un pieno contraddittorio.
Il primo ed il secondo motivo, pertanto, devono ritenersi fondati e giustificano l'accoglimento del ricorso con declaratoria di nullità dell'intimazione e della cartella di pagamento impugnate, non essendo stata fornita in giudizio la prova degli atti interruttivi della prescrizione triennale del preteso tributo (TASSA AUTO).
L'esito del giudizio conseguente all'accoglimento del motivo con il quale è stata dedotta la nullità degli atti impugnati per maturata prescrizione del credito tributario preteso dall'Amministrazione Finanziaria giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
PQM
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA, SEZIONE VIII, definitivamente
pronunciando sulla causa iscritta al 0°5420/2019 R.G.R.,
ACCOGLIE IL RICORSO E, PER L'EFFETTO, DICHIARA LA NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI,
SPESE COMPENSATE.
R.G.R. 0°5420/2019
Così deciso in Catania all'esito della Camera di Consiglio della Commissione Tributaria Provinciale di Catania
Scarica copia del provvedimento: CTP Catania Sentenza n. 5450/2020
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
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