Svolgimento del processo

Con atto depositato telematicamente il 04/10/2019, (Omissis), rappresentato e difeso dall’avv. (Omissis), proponeva ricorso, unitamente a istanza ex art. 17bis d. Igs. n. 546/1992, avverso l’avviso di accertamento n. 17762 del 23/10/2018, relativo a TARES anno 2013, per un importo complessivo pari a € 719,00, notificatogli dal Comune di Scordia, a mezzo posta, asseritamente in data 26/03/20 19.

Con il predetto ricorso, spedito, a mezzo PEC, al Comune anzidetto il 17/05/2019, contestava il difetto di motivazione e l’avvenuta prescrizione del credito tributario ai sensi dell’art. 2948, conrnia 4, cod. civ., chiedendo pertanto l’annullamento dell’avviso impugnato.

All’udienza deI 22/09/2020 la causa è definita in camera di consiglio.

Motivazione

Il ricorso è infondato. Ai sensi dell’art. 1, comma 161, 1. n. 296/2006, «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

Nella specie, parte ricorrente asserisce nell’epigrafe del ricorso che l’atto impugnato gli è stato «notificato a mezzo posta il 26.3.2019»; nel corpo del ricorso, tuttavia, Io stesso ricorrente afferma che «... sebbene l’Amministrazione comunale non sia incorsa nella decadenza prevista dall’art. 1, co 16] della legge 296/2006, avendo provveduto ad affidare al servizio postale ben prima della scadenza, deve in ogni caso evidenziarsi il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c.» (terza facciata del ricorso).
Lo stesso ricorrente — che si è astenuto dal produrre in giudizio qualsiasi riscontro probatorio a supporto di quanto affermato - non sembra pertanto escludere che la spedizione dell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione sia avvenuta anteriormente alla scadenza del quinquennio e, cioè, anteriormente al 3 1/12/2018 e, quindi, che l’Ente impositore non sia decaduto dalla sua potestà impositiva, giusta l’orientamento della giurisprudenza che estende il principio della scissione anche alla notificazione degli atti tributari (Cass. civ., sez. VI, ord., 05/12/2011, n. 26053; Comm. Trib. Prov.Ie di Catania, Sez. VIII, 08/09/2020, n. 4454).
Nessuna certezza probatoria può dunque ritenersi raggiunta in ordine alla effettiva data di notificazione al contribuente dell’impugnato avviso. Non giova, certo, al ricorrente la mancata costituzione del Comune di Scordia, giusta l’orientamento secondo il quale la mancata costituzione del convenuto non può essere ritenuta come non contestazione dei fatti e pertanto non esime l’attore dall’onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto (Comm. Trib. Reg. Palermo, (Sicilia), sez. I, 03/07/2017, n. 2464).
A nulla rileva, infine, quanto dedotto dallo stesso ricorrente nel momento in cui invoca, in luogo della citata disposizione, l’applicazione dell’art. 2948 n. 4 cod. civ., atteso che — anche a voler ritenere plausibile tale applicazione pur in presenza di una disposizione speciale (il citato art. 1, comma 161, I. n. 296/2006) - il termine di prescrizione previsto nell’invocata norma codicistica rimane pur sempre di cinque anni. Stante quanto sopra, il motivo di ricorso non può essere accolto. Infondato è pure il dedotto difetto di motivazione, risultando quest’ultima conforme ai canoni richiesti, in termini generali, dall’art. 7 1. n. 202/2000, nell’interpretazione che ne suole dare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a nulla, in particolare, rilevando che nell’avviso impugnato non sia esattamente indicato l’immobile cui si riferisce l’omesso versamento della TARES anno 2013, essendo questo un dato certamente rientrante nella sfera di conoscenza del contribuente (cfr., ex rnzdtis, Cass. civ., sez. trib., 19/11/2019, n. 29968). Nulla sulle spese

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Sez. 8”, rigetta il ricorso in quanto infondato.
Nulla sulle spese.
Catania, 22/09/2020


Scarica copia del provvedimento: CTP Catania Sentenza n. 4448/2020

 

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