Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 5995/2018, depositata il 19 marzo 2018, la Sezione n. 39 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, accoglieva il ricorso presentato da R.M.A. avverso le cartelle di pagamento n. 10820120002756221, n. 10820130003742509 e n. 10820130002506417, rispettivamente relative a tassa automobilistica degli anni 2009 e 2010, asseritamente conosciute attraverso estratto di ruolo del 25 novembre 2016.

I primi giudici ritenevano fondata l'eccezione del ricorrente secondo la quale la notificazione delle cartelle di pagamento di cui trattasi doveva ritenersi affetta da nullità, per il mancato invio della raccomandata informativa al destinatario irreperibile "assoluto".

Avverso la sentenza ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base dei seguenti motivi:

la forma di notificazione disciplinata dagli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e 60 del d.P.R. n. 600/1973 per il caso di irreperibilità assoluta del destinatario prevede il deposito del plico presso la Casa comunale, ma non anche l'invio della raccomandata informativa, del tutto superflua, come affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia;
in caso di accertata notificazione della cartella di pagamento, come è avvenuto nella specie sulla base della documentazione depositata, è inammissibile il ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo;
per i crediti portati da dette cartelle non si è determinata prescrizione, stante l'effetto interruttivo dell'intimazione di pagamento n. 108201690000522119000, notificata al contribuente a mezzo P.E.C. in data 4 aprile 2016.
Per tali motivi, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, sia disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento oggetto del giudizio.

Si è costituito il contribuente, il quale ha depositato controdeduzioni nelle quali ha osservato quanto segue:

è nulla la costituzione nel giudizio di primo grado dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in quanto avvenuta con difensore del libero foro anziché con un dipendente funzionario, sicché è inutilizzabile la documentazione prodotta;
la documentazione prodotta è, comunque, inutilizzabile perché non in copia autenticata;
la notificazione della cartella di pagamento la notificazione delle cartelle di pagamento n. 10820120002756221 è nulla per mancata effettuazione delle ricerche, previste per il caso di irreperibilità del destinatario, e la raccomandata informativa non è stata recapitata in quanto il destinatario era risultato "trasferito";
la notificazione delle cartelle di pagamento n. 10820130003742509 e n. 10820130002506417 è nulla perché effettuata senza le dovute ricerche del destinatario, ritenuto irreperibile "assoluto";
è stata omessa la produzione degli atti presupposti delle cartelle di pagamento di cui trattasi;
per i crediti relativi agli anni 2009 e 2010 si è determinata decadenza, per tardiva emissione delle cartelle esattoriali;
- per documentare la notificazione dell'avviso di intimazione n. 108201690000522119000 sono state depositate copie analogiche delle ricevute di accettazione e di consegna che il contribuente contesta, chiedendo la produzione degli originali informatici o di copia analogica munita di attestazione di conformità.

In ragione di quanto sopra, l'appellato ha chiesto, preliminarmente, la declaratoria di nullità della costituzione in primo grado dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, comunque, l'inutilizzabilità degli atti prodotti in copia fotostatica, e, nel merito, la conferma della nullità della notificazione delle cartelle di pagamento di cui trattasi, con vittoria di spese.

Il processo è stato fissato all'odierna udienza in camera di consiglio per la trattazione, ai sensi dell'art. 27 del d.l. n. 137/2020.

Motivazione

Preliminarmente va respinta l'eccezione relativa alla costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con l'assistenza di difensore del libero Foro. Si tratta di questione ormai risolta dalla Corte di cassazione nel senso che siffatta costituzione è del tutto regolare (Cass., Sez. 5, sent. n. 31241 del 29/11/2019, in C.e.d. Cass., rv. 655943 - 01).
Passando al merito, va detto che l'appello è fondato e, dunque, deve essere accolto.
Invero, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha, con il compendio documentale prodotto in primo e in secondo grado, dimostrato la ritualità delle notificazioni delle cartelle di pagamento di cui trattasi e il mancato decorso del termine di prescrizione.

In primo luogo si deve osservare che non sono condivisibili le obiezioni del contribuente in ordine alla produzione di copie fotostatiche. Infatti, va ricordato che è senz'altro ammessa la produzione in copia fotostatica, come da costante giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. 5 - , sent. n. 11435 del 11/05/2018, in C.e.d. Cass., rv. 648072: «[...] In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 22, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la produzione [...] di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo.'»'). Inoltre, l'appellato si è limitato a contestare la produzione di documenti in copia, senza obiettare alcunché circa la loro conformità agli originali, che è l'ineludibile presupposto di un'eccezione quale quella in parola (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 8108 del 22/05/2003, in Cass. C.e.d., rv. 563447: «[...] La copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all 'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta, secondo il principio fissato dall'art. 2712 cod. civ., applicabile anche nel processo tributario. »).
Peraltro, come affermato dalla Corte di Cassazione, «[...] In tema, di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all 'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni». (Nella specie, la S. C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto " con il ricorso. - Cass., Sez. 5 - , sent. n. 16557 del 20/06/2019, in C.e.d. Cass., rv. 654386 - 01; confi Cass., Sez. 1, sent. n. 4912 del 27/02/2017, in C.e.d. Cass., rv. 644441).

Nella specie nessuna contestazione specifica è stata effettuata, sicché la documentazione prodotta è pienamente utilizzabile.


Ciò premesso, dall'esame della documentazione prodotta, si può rilevare quanto segue:
la notificazione deve essere ritenuta regolare, in quanto il messo notificatore, con le sue annotazioni fidefacienti, ha attestato che a seguito degli accertamenti svolti il destinatario non era reperibile all'indirizzo anagrafico e, pur se non risulta depositato il referto della ricerca anagrafica, non vi sono motivi per escludere che sia stata effettuata, stante il tenore dell'annotazione, né va dimenticato che l'acquisizione di certificazione anagrafica non è, comunque, normativamente obbligata;

sul punto è di insegnamento la giurisprudenza di legittimità, che in più arresti ha avuto modo di affermare che «.[...] con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 6765 del 08/03/2019, in C.e.d. Cass., rv. 653075 - 01; confi Cass., Sez. 5, sent. n. 11827/2020);

per le cartelle di pagamento n. 10820130003742509 e n. 10820130002506417, relative a tassa automobilistica dell'anno 2010 di due autoveicoli, è stata tentata la notificazione il 12 dicembre 2013 in aaaaaa, via zzzzzzzzzzz s.n.c., e il messo notificatore ha indicato nella relativa relazione che il destinatario era "sconosciuto al campanello e al civico', vi è stata, poi, la ricerca anagrafica (di cui è stata allegata copia), che ha confermato l'indirizzo suindicato, seguita dal deposito presso la Casa comunale il 15 gennaio 2014;
dunque, le notificazioni in questione, effettuate sul verificato presupposto dell'irreperibilità assoluta del destinatario, sono tutte regolari e, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente e dai primi giudici, non era richiesto, per evidenti ragioni, l'invio della c.a.d. («/fi.] In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale sicché, in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale.» (Cass., Sez. 5, sent. n. 11827/2020).
Appurata la regolarità delle notificazioni delle cartelle di pagamento, si deve osservare che non è possibile porre questioni di decadenza o di mancata allegazione di atti presupposti, proponibili solo in sede di impugnativa delle cartelle, che nel caso in esame non vi è stata.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione formulata dal contribuente, in quanto per nessuno dei crediti portati dalle suindicate cartelle di pagamento il relativo termine è maturato successivamente alla notificazione delle stesse.

Infatti, come comprovato dal Concessionario con la documentazione depositata, esse sono state, dapprima, ricomprese nel preavviso di fermo amministrativo n. 10880201400001651000, notificato con la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta mediante deposito nella casa comunale il 31 luglio 2014 (si vedano, al riguardo gli allegati al proc. n. 1276/2107).

I crediti in parola sono stati, poi, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 10820169000522119000 notificata a mezzo P.E.C. al contribuente in data 4 aprile 2016, come attestato dalla ricevuta di consegna prodotta. In proposito devono essere respinta l'eccezione formulata dall'appellato circa la produzione della ricevuta di consegna della P.E.C. priva dell'attestazione di conformità, in quanto in allegato all'atto di appello la difesa del concessionario ha depositato copia di detta ricevuta con l'attestazione di conformità necessaria. Data la piena ritualità delle notificazioni degli atti di cui sopra, risulta evidente che, successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento suindicate, si sono succeduti due atti interruttivi pienamente idonei a impedire il decorso del termine triennale di prescrizione per i crediti dalle stesse portati.

Per le tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere accolto.
Alla soccombenza consegue la condanna del contribuente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate- Riscossione le spese di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate - avuti presenti i criteri direttivi di cui agli artt. 4 e ss. del D.M. 55/2014 e gli importi di cui alle tabelle ad esso allegate, tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta, nonché applicata la riduzione prevista dal comma 2-sexies dell'art. 15 del d.lgs. n, 546/1992 e praticato l'aumento del 15% per spese forfettarie di cui all'art. 2 del citato d.m. 55/2014 -, nella misura complessiva di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per il primo grado e di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per il secondo grado.

PQM

la Commissione accoglie l'appello; condanna il contribuente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate nella misura complessiva di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per il primo grado e di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per il secondo grado.

Così deciso in Roma, l'11 novembre 2020


 

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