Svolgimento del processo

nella controversia originata dall'impugnazione da parte di Claudio Strigari di iscrizione di ipotecaria, la Commissione Tributaria Regionale della Campania (d'ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da Equitalia Sud S.p.a. avverso la decisione di primo grado che, in accoglimento del ricorso introduttivo, aveva annullato detta iscrizione. In particolare, la C.T.R.. confermava, seppur con diversa motivazione, la decisione del primo Giudice, accertando la nullità della notificazione di una cartella per l'importo di euro 5.747,54.

Da tale nullità conseguiva, secondo il Giudice di appello, che gli atti impositivi non potevano costituire titolo per l'iscrizione ipotecaria la quale andava, comunque, annullata perché l'importo residuo, pari a euro 3.607,7 non ne legittimava l'iscrizione a ruolo.

Avverso la sentenza Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso su cinque motivi. C.S. non ha svolto attività difensiva.

Motivazione

1.con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ., l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di appello per non avere dichiarato, pur in assenza di eccezione alcuna sollevata dalle parti, l'inammissibilità del ricorso introduttivo, perché depositato oltre il termine, tassativamente stabilito dall'art.22 del d.lgs.n.546/1992, di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, avvenuta, secondo la prospettazione difensiva il 25.9.2008 (data del timbro di spedizione postale).

1.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità. Secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr.sentenza n.13452 del 29/05/2017 seguita, tra le tante da Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19642 del 24/07/2018) nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione). Nel caso, in esame, nel ricorso, con difetto di specificità, non è neppure indicata la data di recezione del plico, impendendosi, così, a questa Corte il preliminare vaglio sull'ammissibilità della doglianza né si rinvengono in atti i documenti che si indicano come allegati (n.2 e 3).

2.Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, n.4 e n.3 cod.proc.civ., la violazione dell'art.2697 cod.civ. e dell'art.21 del d.lgs.n.546/92 laddove la C.T.R. aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività, argomentando essere onere del Concessionario dare la dimostrazione del momento in cui il contribuente era venuto a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome vertenti sulla medesima questione, sono infondati.
Per orientamento di questa Corte (cfr. Cass.n.10209 del 27/04/2018) «nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto». Nel caso, in esame, seppure le doglianze sono, in linea di principio astratto, fondate per l'evidente errore in cui è incorsa la C.T.R., nel ritenere, contrariamente a quanto affermato da questa Corte, che fosse onere del Concessionario dimostrare la data di comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, è pur vero che dagli atti emerge che il contribuente avesse comunque fornito la prova della tempestività del ricorso avendo rappresentato di avere avuto notizia dell'iscrizione ipotecaria a seguito di diniego alla richiesta di un finanziamento il 9.9. 2008, laddove il ricorso risulta spedito per posta il successivo giorno 25.

4 Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la violazione dell'art.139 cod.proc.civ. In particolare, si censura la C.T.R. per avere ritenuto la nullità della notificazione di una delle cartelle, poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria, perché consegnata a un soggetto completamente estraneo a quelli previsti dall'art.139 cod.proc.civ. laddove, invece, la cartella era stata consegnata a un dipendente del contribuente espressamente indicato come addetto alla ricezione degli atti.

4.1. La censura è fondata. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre di recente, Cass. n.27587 del 30/10/2018; Cass. n. 8418 del 2018) «In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate>>.
Nella fattispecie, dalla relata della notificazione della cartella in oggetto, integralmente riprodotta in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, risulta che la stessa venne ricevuta da tale Scarano Rosario, qualificatosi, come si legge dalla relata "dipendente dico addetto alla recezione degli atti", laddove, di contro, appare evidente che la diversa interpretazione fornita dalla C.T.R. (dipendente dell'addetto alla ricezione degli atti) sia il frutto di una lettura errata. La notificazione della cartella, a mani del dipendente addetto alla recezione degli atti, deve, pertanto, ritenersi rituale e legittima con conseguente cassazione, sul punto, della sentenza impugnata che dai principi sopra esposti si è discostata.

5.L'accoglimento del quarto motivo comporta l'assorbimento del quinto con il quale si è dedotto l'errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell'avere ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria perché disposta, una volta dichiarata la nullità della cartella di cui al quarto motivo, per un importo inferiore agli otto milioni di lire.

6.In conclusione, rigettati i primi tre motivi e assorbito il quinto, in accoglimento del quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto e va disposto il rinvio al Giudice dì merito anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

Rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto e dichiara assorbito il quinto.
Cassa nei limiti del motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda dì provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 10 settembre 2020.


Scarica copia del provvedimento: Cassazione sez. 5 ORd. n. 28159/2020

 

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