REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7700 del 2020, proposto da
Floriana Peracchia, Roberta Leone, Aurora Mariani, Antonietta Giuseppina Napolitano, Giampiero Chiarlone, Antonina D'Agostino, Barbara Fallica, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario - CINECA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti

Emanuela Pispisa non costituita in giudizio;
per l'accertamento ex art 116 c.p.a.

- dell’illegittimità del silenzio - diniego opposto dalle Amministrazioni resistenti in ordine all'istanza di accesso agli atti inoltrata dai ricorrenti in data 31.07.2020, avente per oggetto l'accesso all'algoritmo o sequenza di operazioni di calcolo che hanno gestito il software relativo alla prova scritta del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici (D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259) noto come “codici sorgenti”, e a documentazione connessa;

nonché, per l’accertamento

del diritto d'accesso integrale degli istanti alla documentazione chiesta;

e, per la condanna

dell’Amministrazione resistente all'integrale ostensione e consegna dei documenti amministrativi anelati e richiesti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020 il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Motivazione

Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti recapitata all’Amministrazione resistente il 31 luglio 2020, con cui è stato chiesto l’accesso al codice sorgente del software che ha gestito la prova scritta del concorso per l’immissione in ruolo dei dirigenti scolastici indetto con d.d.g. n. 1259/2017, unitamente a della documentazione a quest’ultimo connessa.

I ricorrenti dichiarano di aver tutti partecipato alla procedura selettiva in parola, non riuscendo a superare la prova scritta. A loro giudizio, per vero, la gestione informatizzata della prova avrebbe generato numerose anomalie, già portate a conoscenza di questo T.A.R. in altri contenziosi, che legittimerebbero la necessità di acquisire il codice sorgente del programma informatico al fine di verificare se lo stesso abbia effettivamente funzionato in maniera corretta.

Parte ricorrente ha notificato il ricorso anche al CINECA, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata contenuto nell’elenco IPA, tenuto conto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 30/2020, ha chiarito come il Consorzio, in giudizi in cui si chieda l’accesso a programmi informatici dallo stesso forniti all’Amministrazione, debba essere citato in giudizio in qualità di parte controinteressata.

Nonostante ciò, il CINECA non risulta costituito in giudizio mentre si è regolarmente costituito il Ministero dell’Istruzione con atto di stile depositato dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Con memoria depositata il 27 novembre 2020 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come evidenziato con le sentenze nn. 7370/2020 e 7526/2020 di questa Sezione, che si richiamano quali precedenti conformi ai sensi dell’art. 74 c.p.a., sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale dei ricorrenti ad accedere all’algoritmo del software con cui è stata gestita la prova selettiva che non hanno superato, atteso che il ruolo svolto dal programma informatico nell’ambito di un’attività amministrativa di indubbio rilievo pubblicistico, quale è quella riferibile ad un pubblico concorso, ne determina l’attrazione nell’alveo dei “documenti amministrativi” accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge generale sul procedimento amministrativo.

Con le medesime pronunce richiamate, la Sezione ha altresì affrontato le questioni relative alla rilevanza del “codice sorgente” ai fini difensivi ed alle esigenze di riservatezza e di sicurezza informatica paventate dal CINECA, concludendo per la loro infondatezza e concedendo l’accesso al codice in questione, non potendosi ritenere che l’adozione di strumenti informatici per l’espletamento di procedure selettive pubblicistiche di tipo comparativo si ponga ad esclusivo servizio dei principi di buon andamento ed efficienza della p.a., obliterando l’altrettanto fondamentale principio della trasparenza dell’azione amministrativa.

Per tali ragioni, contenute compiutamente nelle sentenze cui si è fatto richiamo ai sensi dell’art. 74 c.p.a., ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 22 e successivi della legge n. 241/90 e non ravvisandosi alcuna preclusione rinvenibile nell’art. 24 del medesimo riferimento normativo, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 31 luglio 2020 ed obbligo dell’Amministrazione di provvedere all’ostensione di quanto chiesto dalla parte ricorrente.

Attesa la peculiarità delle questioni trattate sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

1) annulla il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti;

2) dispone l’ostensione di quanto chiesto dalla parte ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Daniele Profili, Referendario, Estensore


 

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