LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo - Presidente -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5047-2007 proposto da:
S. IMM DI V. G.
- ricorrente -
contro
P. S.R.L.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 36/2006 del Giudice di Pace di Rho, depositata il 05/01/2006 R.G.N. 113/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;
udito l'Avvocato M. C.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso con l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La S. Imm. di V. G. convenne in giudizio la P. s.r.l. dinanzi al Giudice di Pace di Rho, in opposizione a decreto ingiuntivo, per sentir dichiarare non dovute le somme ingiunte e revocare il decreto n. 854/04.
Parte convenuta chiese di respingere le domande rilevando di aver eseguito lavori per un'autovettura e di concedere la provvisoria esecuzione per l'importo di Euro 714,58, oltre accessori.
Il Giudice di Pace ha confermato il decreto ingiuntivo n. 854/04 e condannato la S. I. Di G. V. a corrispondere anche le spese del giudizio a favore di P. s.r.l.
Propone ricorso per cassazione la S. I. Di V. G. con due motivi.
Resiste con controricorso la P. s.r.l..

Motivazione

Con i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) "Omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla sussistenza o meno dell'accordo contrattuale tra le parti"; 2) "Errata valutazione delle risultanze istruttorie (error in iudicando)".
Sostiene parte ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente valutato sia le risultanze istruttorie, sia il comportamento processuale di parte opposta che, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione dell'ordine di lavoro da parte del V., non svolgeva formale istanza di verificazione ma si opponeva all'ammissione di perizia calligrafica volta a verificare l'autenticità della firma richiesta da parte attrice.
E' evidente, secondo la S. I., che la convenuta opposta, attrice sostanziale, sulla quale incombeva l'onere probatorio, non ha provato nè documentalmente nè testimonialmente il conferimento dell'incarico da parte di V.G. alla P.
Il motivo deve essere rigettato.
La decisione è stata resa dal Giudice di Pace secondo equità e non sono state denunciate violazioni di principi informatori della materia.
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sè favorevoli (Cass., 8 gennaio 1994, n. 155).
Infatti nell'impugnata sentenza il Giudice di Pace non ha fondato la sua decisione sull'ordine di servizio, ma sulle prove testimoniali, ritenendo provato che il V. ha fatto riparare l'auto e quindi egli è tenuto al pagamento del corrispettivo.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 600,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012


 

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