REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7430/2013 promossa da:
(A)
(B)
(C)
(D)
ATTORI
contro
(E)
(F)
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Svolgimento del processo

La controversia trae origine da un tragico sinistro stradale nel quale ha perso la vita il povero giovane motociclista (G), a seguito di uno scontro con un’autovettura di proprietà e condotta da (E).
A seguito di tale fatto, gli eredi di (G), sul presupposto dell’integrale o quantomeno concorrente responsabilità di (E) nella causazione del sinistro, evocano in giudizio (E) stesso e la sua assicurazione (F), onde ottenerne la solidale condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto per la perdita del proprio congiunto.
Resistono i convenuti, sul presupposto dell’integrale responsabilità di (G) nella causazione del sinistro.
La causa è istruita con produzioni documentali, anche relative al procedimento penale per omicidio colposo promosso nei confronti di (E) e conclusosi con decreto di archiviazione del GIP su conforme richiesta del P.M., nonostante l’opposizione della parte offesa, cioè il padre di (G).

Motivazione

a) Vanno innanzitutto rigettate le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che la controversia è sufficientemente istruita dalle produzioni documentali agli atti, ivi compresi gli accertamenti ed i verbali delle sommarie informazioni rese dai testimoni oculari alla Polizia Stradale nell’immediatezza dei fatti (all. 1 fascicolo attoreo), la consulenza disposta dal P.M. redatta dall’ing.____ (cfr. all. 5 fascicolo attoreo), il decreto 4/2/2011 di archiviazione del GIP (al. 3 fascicolo attoreo), in quanto prove atipiche pienamente utilizzabili.

Si possono infatti definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Va in proposito osservato che nell’ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall’art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.
Tuttavia, l’assenza di una norma di chiusura nel senso dell’indicazione del numerus clausus delle prove, l’oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l’affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l’elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).

Detto quindi dell’ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l’ingresso nel processo, la giurisprudenza ha chiarito che la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).
Va peraltro segnalato come sia sostanzialmente impossibile ricondurre concettualmente ad unità le molteplici prove atipiche conosciute dall’esperienza giurisprudenziale.
Invero, alcune di esse si caratterizzano per il fatto che l’atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata (si pensi alla testimonianza resa in un processo penale ed utilizzata in un processo civile); altre sono connotate dall’utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora, l’atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi, od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di CTU).

Più specificamente, sono state ritenute prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento.
E proprio queste tre ultime sono le prove atipiche che vengono in rilievo nel caso che qui occupa.
In particolare, da una prima angolazione la Suprema Corte ha ritenuto utilizzabili nel procedimento civile gli atti dell’istruttoria penale ed amministrativa, quali appunto gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni assunte dagli organi di Polizia nell’immediatezza dei fatti e qui prodotti, i quali fanno fede sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze, quali le dichiarazioni raccolte, sono soggette al prudente apprezzamento del Giudice e possono essere controbattute con qualsiasi prova (giurisprudenza consolidata a partire da Cass. Sez. Un. n. 12545/1992. Ex pluribus, cfr. Cass. n. 7537/2009, Cass. n. 22662/2008, Cass. n. 22020/2007, Cass. n. 3525/2005, Cass. n. 20335/2004, Cass. n. 1124/2005, Cass. n. 19833/2003, Cass. n. 9620/2003, Cass. n. 9963/2002, Cass. n. 3257/2001, Cass. n. 1786/2000, Cass. n. 1133/2000, Cass. n. 8659/1999, Cass. n. 3973/1998, Cass. n. 12782/1997, Cass. Sez. Un. n. 916/1996).

Da una seconda angolazione poi, valore di prova atipica hanno anche le perizie rese in un diverso giudizio tra le stesse parti od altre parti, come nel caso di specie la consulenza del P.M. disposta nell’ambito del procedimento penale.
Al pari infatti dei chiarimenti resi dalle parti al CTU e dalle informazioni da lui assunte da terzi, anche nel caso di consulenza disposta in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti, si è in presenza di elementi aventi valore indiziario di argomento di prova, rientranti nella categoria delle prove atipiche, non dubitandosi della possibilità per il giudice del merito di trarre elementi di convincimento anche da tale consulenza (cfr. Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001).

Da una terza angolazione inoltre, prove atipiche sono pure le pronunce penali, quale appunto il decreto di archiviazione del GIP nel procedimento contro (E).
E’ infatti noto che la sentenza penale di condanna, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel processo civile o amministrativo, “nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale”, quando “si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.

Al di fuori di tale ipotesi, tuttavia, il Giudice civile può comunque trarre elementi di giudizio dalle sentenze penali, anche non irrevocabili, con riferimento alle risultanze dei mezzi di prova esperite e alle affermazioni di fatti (cfr. Cass. n. 10055/2010, Cass. n. 11773/2002, Cass. n. 2200/2001, Cass. n. 13889/1999, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 4763/1993, Cass. n. 4949/1987).
Discende, pertanto, la piena utilizzabilità, nel presente giudizio, degli accertamenti e dei verbali di sommarie informazioni rese dai testimoni alla Polizia Stradale nell’immediatezza dei fatti, della consulenza disposta dal P.M., del decreto di archiviazione del GIP.

b) Tanto premesso e venendo al merito, la dinamica del sinistro è stata chiaramente ed incontrovertibilmente ricostruita nell’ambito del procedimento penale, stante le inequivoche e convergenti risultanze degli accertamenti della Polizia Stradale, delle deposizioni da essa raccolte e
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dell’elaborato peritale del consulente del PM, risultanze tutte poste dal GIP alla base del decreto di archiviazione.
Infatti, la ricostruzione della P.S., le deposizione dei testi oculari ____, ____ e ___, nonché le risultanze della perizia del P.M. redatta dall’ing. ____ sono tutte concordi nel ritenere che (G), procedendo a velocità elevatissima, abbia invaso la semicarreggiata di pertinenza di (E), e che il punto d’urto si sia verificato oltre mezzo metro all’interno di tale carreggiata, senza che (E) abbia avuto la possibilità, in base al tempo disponibile dopo l’avvistamento, di porre in essere efficaci manovre di emergenza.
Uniche risultanze distoniche rispetto a tali conclusioni sono quelle emergenti dalla deposizione del teste ____ e dalla consulenza depositata dalla persona offesa.
Tuttavia, così come correttamente evidenziato dal GIP, deve replicarsi che ____, coindagato e coinvolto nel sinistro (di talché anche incapace di testimoniare nel presente procedimento civile ex art. 246 c.p.c.), a sua volta impegnato nella guida di una moto, “non può avere avuto una corretta percezione della dinamica del sinistro, che si è consumato in pochi attimi”.
Quanto al consulente della persona offesa, “la sua ricostruzione postula una manovra di sorpasso, effettuata o almeno tentata da (E), alla quale nessuno dei pretesi sorpassati fa il minimo cenno e che pare pochissimo compatibile con le modeste prestazioni di un veicolo lento e pesante come quello che (E) conduceva” (cfr. decreto di archiviazione del GIP); e postula inoltre tracce dell’incidente sull’asfalto non rinvenute dai verbalizzanti.
Irrilevante è poi il fatto che (E) sia stato indagato per guida sotto effetto di stupefacenti ex art. 187 C.d.S.
In proposito, basta infatti replicare che, così come emerso nel procedimento penale, per un verso non è possibile – “in mancanza di un accertamento sintomatico, di una visita medica o di dato di laboratorio adeguato come sarebbe quello ematico” - postulare che l’assunzione di cocaina contestata, sia stata posta in essere in un periodo riconducibile a quello del sinistro, e che abbia quindi prodotto “un’alterazione cognitiva” del (E) (richiesta di archiviazione del P.M.); per altro verso e comunque, anche a volere in mera ipotesi diversamente opinare, se anche fosse stato violato l’articolo 187 C.d.S., “la violazione non risulterebbe in nessun modo causale rispetto all’evento, dal momento che la condotta di guida di (E) non è stata diversa da quella di un qualunque soggetto in piena lucidità” (decreto di archiviazione del GIP).
c) Discende, in conclusione, che nessun rilievo causale può essere mosso al (E) in ordine al sinistro per cui è processo, ciò che impone il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori.
Tale rigetto deve essere posto in essere, come detto, senza dare corso all’istruttoria richiesta dalle parti, ed in particolare dall’attrice, poiché, come più sopra illustrato, le risultanze documentali sono inequivoche; il teste ____ è incapace di testimoniare in quanto avente un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, mentre non vi è motivo di ritenere che i testi ____, ____ e ____, possano riferire fatti diversi da quelli riferiti alla PM nell’immediatezza del fatti; una CTU sarebbe meramente duplicativa della perizia del PM, che già ha persuasivamente risposto ai rilievi del consulente di parte.
Nonostante la totale soccombenza attorea, i motivi che, ex art. 92 comma 2 c.p.c., suggeriscono comunque la totale compensazione fra tutte le parti delle spese di lite, vanno rinvenuti in esigenze di giustizia sostanziale, integrate dall’opportunità di non penalizzare oltre la parte debole del rapporto processuale, e cioè i famigliari di un ragazzo di 25 anni prematuramente scomparso in un tragico sinistro stradale, e che per questo meritano comunque rispetto in ragione del profondo dolore patito.

PQM

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Reggio Emilia, 1/12/2014
Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI
Depositato il 3 dicembre 2014


 

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