REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10171/2014 proposto da:
R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RUFFIER Giuseppe, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3/2014 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 19/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2014 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;
udito l'Avvocato Giorgio VILLA per delega dell'avvocato Giuseppe Ruffier;
udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. L'avv. R.M. ha proposto ricorso per cassazione - con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata - avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense depositata il 19 febbraio 2014, con la quale è stata confermata la sentenza del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Novara del 5 settembre 2012, che aveva inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di dodici mesi.
In particolare, l'avv. R., all'esito di procedimenti disciplinari riuniti, avviati a seguito di tre esposti presentati da altrettanti clienti ( F., G. e O.), era stato assolto da quattro addebiti (tra cui i tre scaturiti dall'esposto O.) e ritenuto colpevole per gli altri sei, e cioè: 1) in relazione all'esposto G.; a) violazione degli artt. 7 e 8 del codice deontologico per essere venuto meno ai doveri di fedeltà e di diligenza non avendo verificato la sussistenza di tutta la documentazione necessaria a far dichiarare fondata la domanda giudiziale; b) violazione dell'art. 15 del codice deontologico per aver omesso gli adempimenti fiscali a suo carico a seguito del versamento di un acconto di Euro 3000,00 a suo favore da parte del cliente; c) violazione dell'art. 38 del codice deontologico per non aver compiuto i necessari atti inerenti al mandato conferito, in particolare omettendo di depositare in cancelleria il fascicolo di parte dopo averlo ritirato per la redazione della comparsa conclusionale, non redatta; d) violazione dell'art. 43 del codice deontologico per aver richiesto un compenso sproporzionato all'attività svolta e comunque eccessivo; 2) in relazione all'esposto F., a) violazione dell'art. 40 del codice deontologico per aver omesso di informare compiutamente i clienti in merito allo stato della pratica; b) violazione dell'art. 43 del codice deontologico per aver richiesto un compenso sproporzionato all'attività svolta e comunque eccessivo, oltre che per non aver tenuto la contabilità delle spese sostenute ed aver subordinato il compimento di un atto.
Il CNF, con la sentenza impugnata, ha ritenuto, per quanto qui rileva, che: a) le valutazioni circa l'attendibilità dell'esponente e dei testi è rimessa al COA, sul quale incombe l'unico obbligo di una corretta valutazione conseguente ad una adeguata istruttoria e tali presupposti esistono nella specie, avendo il COA operato un'accurata e attenta valutazione delle prove; b) una conferma dell'attendibilità della versione accusatoria è data dalla precisione e coerenza delle dichiarazioni dell'esponente a fronte delle diverse ricostruzioni fornite dall'incolpato; c) correttamente il COA ha riconosciuto la sussistenza della violazione dell'art. 43 cod. deont., per mancanza di proporzionalità tra attività svolta e compensi richiesti; d) quanto alla determinazione della sanzione, essa è frutto della complessiva valutazione dei fatti e deve essere adeguata alla loro gravità, tenendo conto delle specifiche circostanze soggettive ed oggettive che hanno determinato o concorso a determinare l'infrazione: nella specie, è corretta l'applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per dodici mesi, in ragione della gravita e pluralità delle violazioni, nonchè dei precedenti disciplinari (due sospensioni - una per cinque e l'altra per due mesi -, quattro censure e due avvertimenti).

2. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Novara e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione non si sono costituiti.
3. Questa Corte, dopo aver fissato per il 27 maggio 2014 l'adunanza in camera di consiglio per l'esame dell'istanza di sospensione, rilevato che il ricorrente ne aveva chiesto il rinvio a nuovo ruolo, con ordinanza n. 12365 del 3 giugno 2014 ha accolto la richiesta, disponendo la trattazione dell'istanza di sospensione unitamente al merito del ricorso.

Motivazione

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "violazione di legge per falsa applicazione di norme di diritto del codice deontologico forense in relazione al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 7, 8, 15, 38, 40 e 43".
La censura concerne il "procedimento G.", in ordine al quale il ricorrente, premesso che le obbligazioni del professionista, nel contratto di prestazioni d'opera, sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, contesta tutti gli addebiti: in particolare, nega la violazione dell'art. 7 (dovere di fedeltà), art. 8 (dovere di diligenza) e art. 38 (inadempimento al mandato) del codice deontologico forense (d'ora in avanti CDF), osservando che egli aveva esaminato tutta la documentazione necessaria, che l'esito del processo (per risarcimento del danno da sinistro stradale) non era stato del tutto negativo, avendo il G. ottenuto dall'assicurazione la somma di Euro 8.000,00, e che la mancata produzione del fascicolo di parte era stata una precisa scelta difensiva, concordata con il G.; nega la violazione dell'art. 15 (dovere di adempimento fiscale), in quanto la ricevuta di pagamento di Euro 3000,00 in contanti doveva considerarsi un mero appunto su foglio volante, privo di efficacia probatoria; contesta la violazione dell'art. 43 del CDF (divieto di richiedere compensi sproporzionati), rilevando che non si era tenuto conto del fatto che egli aveva svolto per il G. anche una difesa penale ed aveva avuto con lo stesso numerosi e impegnativi incontri. Insiste, al termine del ricorso, sulla errata attribuzione del valore di prova dell'avvenuto pagamento da parte del G. ad un documento (post- it), che può costituire solo una presunzione.

1.2. Con il secondo motivo, è denunciata "violazione di legge per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 56 L.P.F. e ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".
La doglianza concerne il "procedimento F.": il ricorrente contesta il difetto di motivazione in ordine alla violazione del richiamato art. 43 del CDF, rilevando che era priva di fondamento l'affermazione del COA secondo cui le spese erano a carico del Ministero della salute, che egli aveva predisposto un rilevante parere legale e che la somma richiesta era stata correttamente determinata secondo le tabelle all'epoca vigenti; nega anche la violazione dell'art. 40 del CDF medesimo (obbligo di informazione), avendo egli continuamente informato i clienti dell'attività giudiziaria svolta. Insiste, al termine del ricorso, sulla violazione di legge consistita nell'aver ritenuto esagerata la somma richiesta a titolo di onorari, laddove occorreva tener conto del valore della domanda, a prescindere dall'esito della causa.

1.3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta "ex art. 111 Cost., vizio di motivazione", contenendo la sentenza impugnata "omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio". In particolare, l'avv. R. contesta la determinazione della sanzione irrogata, basata sull'esistenza di precedenti disciplinari, senza altre argomentazioni; aggiunge che la sentenza contiene un travisamento dei fatti, non avendo considerato che il "procedimento O." si era concluso con l'assoluzione da tutti gli addebiti, così configurandosi un eccesso di potere per non avere il CNF stralciato tale procedimento, così aggravando la posizione del ricorrente.

2.1. I motivi sono in gran parte inammissibili e, per qualche aspetto, comunque infondati.
Va premesso che nella fattispecie si applica il testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate a partire dall'11 settembre 2012), il quale, com'è noto, prevede come motivo di ricorso per cassazione l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
La norma è stata interpretata da queste sezioni unite nel senso che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Si tratta di un vizio specifico, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la conseguenza che, nel rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., nn. 8053 e 9032 del 2014).

2.2. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, come si evince dalla esposizione delle censure sopra effettuata, non denuncia in realtà violazioni di legge, bensì la insufficiente o errata, o semplicemente non condivisa, valutazione - peraltro da parte del COA di Novara, più che del CNF - di risultanze probatorie, in assenza dei requisiti dianzi indicati per la configurabilità e corretta denunciabilità del vizio di cui al nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Ciò vale anche per la doglianza, su cui il ricorrente concentra la censura nella parte finale del ricorso, consistente nell'avere il giudice attribuito ad un appunto scritto su un foglietto volante valore di prova dell'avvenuto pagamento in suo favore di una somma di denaro in contanti da parte del cliente, dovendosi, peraltro, ricordare che, in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia dei mezzi probatori, che ponga la prova per presunzioni in una posizione inferiore rispetto alle altre prove (tra altre, Cass. nn. 10484 del 2004,9245 del 2007).

2.3. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, espressamente consistente nella denuncia di vizi motivazionali concernenti l'addebito di sproporzionalità dei compensi richiesti e quello della violazione dell'obbligo di informazione del cliente.

2.4. Risulta, infine, inammissibile e comunque infondato anche il terzo motivo, concernente la determinazione della sanzione: la sentenza, infatti è motivata sul punto, senza che il mancato formale stralcio del "procedimento O." (archiviato) abbia avuto incidenza alcuna sull'iter decisionale.

Va, infine, ribadito, il principio secondo il quale, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione (Cass., sez. un., n. 13791 del 2012).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Resta assorbita l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
4. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
5. Sussistono, infine, i presupposti per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso, assorbita l'istanza di sospensione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.