REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza 4661-2014 proposto da:
R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato MORICONI VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato CASSELLA LUCIA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
T.R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 95, presso lo studio dell'avvocato MENICHELLI MARCO, rappresentata e difesa dall'avvocato PATANE' ROSARIO, giusta procura a margine della memoria;
- resistente -
e sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge;
avverso il provvedimento R.G. 12743/09 del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 14/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Svolgimento del processo

quanto segue:
1. R.F. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro T.R.G. avverso l'ordinanza del 14 gennaio 2014, con la quale il Tribunale di Catania ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. del giudizio dinanzi ad esso pendente sull'opposizione promossa dalla T. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nel 2009 da esso ricorrente per l'importo di Euro 207.000,00.
1.1. Nel detto giudizio la T. svolgeva querela di falso in via incidentale avverso una scrittura privata prodotta in sede monitoria dal R., recante una sua dichiarazione nella quale essa attestava di avere ricevuto la somma di Euro 207.000,00 in prestito per acquistare un immobile e si impegnava a restituirla senza pagare interessi entro il 31 dicembre 2008. La T. assumeva che la scrittura era stata da lei sottoscritta, ma in data anteriore alla data che vi figurava, che, dunque, era frutto di abusivo riempimento sul punto.
1.2. All'esito dell'istruzione sulla querela tramite una c.t.u. la controversia su di essa veniva rimessa al Tribunale in composizione collegiale (del quale faceva parte il magistrato assegnatario della causa principale).
1.3. Il Tribunale, con sentenza del 9 luglio 2013, rigettava la querela e disponeva la rimessione sul ruolo della causa di merito come da separata ordinanza. Quest'ultima veniva pronunciata lo stesso giorno dal magistrato affidatario della controversia principale ed egli fissava per la trattazione l'udienza del 14 gennaio 2014, concedendo i termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6.
Quindi, con l'ordinanza qui impugnata, all'esito di riserva assunta all'udienza del 14 gennaio 2014, il Tribunale in composizione monocratica disponeva la sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio sulla querela di falso, ravvisandone la pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c..

2. All'istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria la T.
3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivazione

quanto segue:

1. L'istanza di regolamento di competenza è stata fondata dal R. sulle seguenti ragioni:

a) contrariamente a quanto indicato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata non era stato ancora proposto appello sulla sentenza di decisione del giudizio sulla querela;
b) il Tribunale avrebbe dato rilievo all'istanza di sospensione proposta dalla T., mentre il potere di cui all'art. 295 c.p.c. dovrebbe essere esercitato solo d'ufficio;
c) inoltre, lo stesso magistrato-persona che ha pronunciato l'ordinanza aveva in precedenza, nell'ordinanza separata pronunciata all'atto della sentenza de qua, escluso la sospensione, dato che aveva fissato udienza con concessione di termini ai sensi dell'art. 183 c.p.c., in tal modo escludendo l'esistenza di un nesso di pregiudizialità fra il giudizio di merito ed il giudizio sulla querela e la stessa valutazione era stata espressa in precedenza, nell'ordinanza del 7 maggio 2010, dal magistrato-persona cui la controversia era affidata;
d) il nesso di pregiudizialità non si configurerebbe, perchè l'istante aveva dedotto a fondamento della sua pretesa altre prove, rappresentate da testimonianze ed altri documenti, e la materia del contendere era stata anche allargata dalla riconvenzionale proposta dalla T., sicchè la decisione sull'opposizione al decreto ingiuntivo potrebbe avvenire prescindendo dal documento sottoposto alla querela;
e) privo di pertinenza sarebbe il precedente evocato dall'ordinanza impugnata, cioè Cass. n. 4231 del 2007.

2. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso, adducendo a giustificazione della illegittimità della sospensione il precedente di questa Corte di cui a Cass. n. 14578 del 2011.

3. Il Collegio, rilevato che la Corte di cassazione, adita con il regolamento di competenza sulla sospensione deve statuire sull'esistenza della causa di sospensione senza essere vincolata dai motivi su cui si fonda l'istanza, in via preliminare rileva che la questione della proposizione dell'appello è superata, come riconosce nella sua memoria parte ricorrente, atteso che l'appello è stato proposto.

Osserva, quindi, che l'istanza di regolamento di competenza deve ritenersi fondata, all'esito di una riflessione sulla norma dell'art. 225 c.p.c, che consente di pervenire alla conclusione che, nell'ipotesi di proposizione in via incidentale della querela di falso dinanzi al tribunale, in causa su cui esso giudichi in primo grado ed in presenza della scelta del giudice di dar corso alla decisione sulla querela non già unitariamente con la causa di merito, bensì, come nella specie, in via separata, cioè con rimessione al collegio della sola decisione sulla querela, l'intervento di tale decisione - fermo lo stabilire quale sia la sorte del processo di merito prima della decisione ed a seguito della rimessione separata - non possa giustificare in alcun modo la sospensione del giudizio sulla causa di merito. E ciò tanto nel caso in cui la querela venga accolta, quanto nel caso in cui venga respinta. Si deve, invece, ritenere che la decisione sulla querela, ancorchè impugnata, debba essere applicata dal giudice della causa di merito, che, dunque, deve decidere dando al documento in ipotesi rilievo se la querela è stata rigettata e negandogliela se è stata accolta.

3.1. Queste le ragioni, che suppongono la corretta esegesi innanzitutto dell'art. 225 c.p.c. e che consentono di prescindere:
aa) dal precedente evocato dall'ordinanza impugnata (cioè Cass. n. 4231 del 207, tra l'altro riferentesi a fattispecie di proposizione di querela davanti al giudice di pace);
bb) dal precedente evocato dal Pubblico Ministero (cioè Cass. n. 4578 del 2011, il quale non è pertinente, sia perchè nella specie si preoccupa del caso in cui il documento oggetto della querela non sia necessario per la decisione, il che, però, smentisce la stessa valutazione di rilevanza che innescò la querela (art. 222 c.p.c.) e che, evidentemente, se la querela viene decisa nel merito (come nella specie), è condivisa dal collego, sia perchè si preoccupa dell'ipotesi del secondo inciso dell'art. 225 c.p.c., comma 2 mentre nel caso di specie - di contro a quel che ritiene il ricorrente - il documento oggetto delle querela riguarda comunque la decisione della domanda originariamente proposta in sede monitoria, sebbene supportata poi con altri documenti e prove orali).

Rilevanti, invece, appariranno le intuizioni di altro più remoto precedente, non considerato dalle parti e dal Pubblico Ministero. Si tratta di Cass. n. 3880 del 1988, che ebbe ad affermare che Qualora la querela di falso venga proposta, in via incidentale, davanti al tribunale, la priorità logica della decisione sulla falsità, rispetto alla definizione della causa, non impone la sospensione di questa, che è necessaria nella diversa ipotesi in cui la competenza sulla querela spetti ad un giudice diverso da quello davanti al quale è presentata. Esso, come si vedrà, contiene nella motivazione una parziale intuizione delle coordinate esegetiche che si verranno esponendo per la soluzione della questione in esame.

3.2. La norma dell'art. 225 c.p.c., dopo avere detto nel comma 1, che la decisione sulla querela è sempre di competenza del collegio e ciò anche quando la causa di merito in cui la querela si inserisca in via incidentale sia di competenza del tribunale in composizione monocratica, detta nel secondo comma le regole del modus procedendi e prevede un'alternativa espressa, che, però, in via speculare, rivela quella contraria costituente in realtà la regola.
L'alternativa espressa è quella per cui il giudice istruttore della causa di merito a decisione monocratica o collegiale ha il potere, una volta proposta la querela e proceduto, dopo l'interpello (positivo) e la valutazione di rilevanza (art. 222 c.p.c.), alla sua istruzione (salvo che opini ch'essa sia inammissibile e, dunque, che non sia necessario istruirla), di rimettere le parti al collegio per la decisione solo su di essa.
La lettura della previsione espressa rivela per implicazione necessaria l'altra alternativa, che è rappresentata dalla scelta che la decisione sulla querela avvenga unitariamente rispetto al merito e che, dunque, l'istruttore rimetta al Collegio, eventualmente anche istruendo (se vi sono istanze istruttorie anche sulla causa di merito) l'una e l'altra, sia la causa di merito sia quella sulla querela.
Questa seconda, anzi, parrebbe l'ipotesi normale, dato che l'altra è regolata con un "può rimettere", che sottende una mera eventualità di modus procedendi rispetto a quello normale della rimessione in decisione dell'intera causa. Modo che è quello operante in generale anche quando sorgono questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito che il giudice istruttore reputi idonee a definire il giudizio ovvero che reputi opportuno decidere immediatamente, anche se non sono idonee a definire il giudizio: regola che è espressa, com'è noto, nell'art. 189 c.p.c., comma 2.
Nell'ipotesi di cui all'art. 225 c.p.c., comma 2 quella in cui il giudice istruttore scelga di rimettere solo la causa sulla querela in decisione, la rimessione in decisione, al contrario di quanto avviene di norma per qualsiasi rimessione in decisione, non riguarda tutta la causa, cioè il cumulo fra causa di merito e querela.
La regola è, si badi, diversa anche da quella che opera quando, in controversia che veda investito della decisione il tribunale in composizione monocratica, l'istruttore rimetta in decisione un cumulo di cause: la rimessione deve riguardare tutto il cumulo ed è il collegio che stabilisce quali fra le cause cumulate siano da decidere: si veda l'art. 277 c.p.c., comma 2.

Nel caso di giudice di tribunale investito di cumulo fra cause da decidersi in composizione monocratica, d'altro canto, solo se il giudice istruttore separi - esistendone le condizioni - le cause cumulate, la rimessione in decisione dianzi a sè può non riguardarle tutte.

3.3. Ebbene la riflessione che somministra l'ipotesi di rimessione in decisione considerata implicitamente dal legislatore come "normale", cioè quella di rimessione al collegio sia della causa di merito sia della causa sulla querela, è questa: è palese che se il giudice decida su entrambe le cause, necessariamente l'esito della decisione su quella di merito dovrà essere regolato sulla base della decisione della causa di querela. Quest'ultima, infatti, è "pregiudiziale" rispetto alla decisione della causa di merito non nel senso supposto dall'art. 295 c.p.c., cioè di pregiudizialità fra controversie aventi ad oggetto diritti di natura sostanziale, bensì nel senso di pregiudizialità riguardo all'utilizzabilita nella causa di merito di una prova, cioè del documento impugnato di falso. Si tratta di una pregiudizialità riguardante l'utilizzo di uno strumento, il documento, cioè di uno strumento probatorio.
Ora, la regola normale della decisione unitaria di causa di merito e causa di querela sottende necessariamente l'intenzione del legislatore che la decisione sulla querela, quale che essa sia, debba immediatamente ridondare sulla decisione della causa di merito, che dunque, se è anch'essa considerata matura per la decisione, dovrà essere necessariamente decisa tenendo conto dell'esito della decisione "pregiudiziale" sulla querela, cioè di quanto ha detto la stessa sentenza sul documento che ne è stato oggetto.
Certo, potrebbe accadere che il collegio - davanti al quale in ogni caso la causa di merito sarà stata rimessa anche se a decisione monocratica (art. 281-novies c.p.c. - ritenga non matura per la decisione la causa di merito ed in questo caso essa verrà rimessa nella fase istruttoria (comunque di competenza del tribunale monocratico e, dunque, da svolgersi davanti all'istruttore per la successiva decisione monocratica dopo l'istruzione o per la nuova decisione collegiale in caso contrario).
Ma è palese che patimenti la decisione resa sulla querela sarà comunque vincolante in sede di successiva decisione sulla causa di merito.

La sentenza resa solo sulla querela sarà, com'è noto, impugnabile secondo i modi ordinali, ma si deve ritenere che la sua impugnazione non la privi dell'efficacia conseguente al suo contenuto sulla causa di merito, che, dunque, dovrà essere decisa, all'esito dell'ulteriore istruzione che sia stata ritenuta necessaria, sulla base del contenuto della sentenza impugnata, salvo risentire dell'eventuale esito dell'impugnazione su di essa, se sopravvenga prima.

3.4. Non è possibile reputare, come taluno opina, senza, peraltro, notevole approfondimento, pensare che, quando la querela, a seguito di rimessione in decisione unitamente alla causa di merito, venga decisa essa sola e la causa di merito venga rimessa nella fase istruttoria, il coordinamento necessario fra le due cause, se la sentenza sulla querela venga impugnata, debba avvenire in altro modo che tenendo ferma l'efficacia della decisione resa sulla querela.
Non è possibile, in particolare, ipotizzare che la situazione vada ricondotta all'art. 295 c.p.c., perchè la querela è stata decisa e dunque v'è ormai una decisione oggetto di impugnazione, la cui autorità risulta invocabile e comunque oggettivamente rilevante nella causa di merito.

Ma nemmeno è possibile, considerando che viene invocata l'autorità di una sentenza impugnata, giustificare la riconducibilità della vicenda all'art. 337 c.p.c., comma 2 e, dunque, configurare in capo al giudice della causa di merito l'esistenza del potere di cui a tale ultima norma.
L'una e l'altra ipotesi (la prima per chi non creda, come si deve, che l'art. 295 c.p.c. trovi applicazione solo quando la causa pregiudicante non sia stata ancora oggetto di decisione, altrimenti se decisione impugnata v'è stata, venendo in giuoco il secondo coma dell'art. 337 c.p.c.), si porrebbero invero in manifesto contrasto con l'ipotesi normale supposta dal legislatore, che è quella della decisione comune sulla causa di merito e sulla causa di querela di falso.

Invero, se il legislatore ha previsto come ipotesi normale che l'una e l'altra causa siano decise congiuntamente è palese che lo ha fatto nel presupposto che la decisione sulla querela - in quanto concernente una prova rilevante per la decisione della causa di merito ed afferente ad una causa che, ancorchè diretta all'accertamento del falso al di là dell'incidenza su di essa, è strumentale alla decisione della causa di merito stessa - dispieghi i suoi effetti in via immediata ai fini della decisione sulla causa di merito. Si vuoi dire, cioè, che la querela di falso incidentale, proprio per il modo in cui viene introdotta, si connota come causa strumentalmente collegata alla causa di merito e che, quindi, deve servire per la sua decisione, sicchè la circostanza che la decisione sull'una e sull'altra debba tendenzialmente essere unitaria significa che la decisione sulla querela, quando è presa, deve dispiegare immediatamente tale strumentalità e, quindi, essere considerata ai fini della decisione di merito.
Ne segue che, non diversamente da come la strumentalità immediata si dispiega naturaliter quando entrambe le cause siano decise coevamente a seguito della rimessione totale, se, sempre in tal caso, viene decisa solo quella sulla querela, la causa di merito rimessa in istruttoria dev'essere istruita e, una volta finita l'istruzione e ritornata in decisione, dev'essere decisa dando rilievo alla sentenza sulla querela anche se essa sia stata impugnata.
Ciò, non diversamente da come la causa principale, se decisa congiuntamente a quella inerente la querela, ancorchè la coeva decisione su quest'ultima sia impugnabile e, quindi, ridiscutibile, si deve comunque decidere riconoscendone l'efficacia, con la conseguenza che se la querela è stata rigettata in rito o nel merito del documento si dovrà tenere conto, mentre, se la querela sia stata accolta ed il documento dichiarato falso, del documento non si dovrà tenere conto.

3.5. Tale ricostruzione induce, dunque, a negare che, quando la rimessione in decisione riguardi sia la causa di merito sia la causa di querela e venga decisa solo quest'ultima, la prima, una volta rimessa in istruttoria, debba essere sospesa automaticamente sino alla definizione con sentenza passata in cosa giudicata del giudizio sulla querela, qualora la decisione su di essa sia impugnata.
La causa di merito deve, invece, senz'altro aver corso ed essere istruita e, quindi, decisa dando rilievo alla decisione avutasi sulla querela, con la conseguenza che se essa è stata rigettata la causa di merito sarà decisa anche sulla base del documento, mentre ove sia stata accolta sarà decisa senza considerarlo.
Questa è la ricostruzione della voluntas legis sottesa alle implicazioni necessarie della possibilità "normale" che la rimessione in decisione della causa di merito e della causa di querela incidentale siano contemporanee. Se effettivamente il legislatore intendesse, nel caso di querela di falso incidentale, subordinare la decisione sul merito alla definizione con sentenza passata in cosa giudicata formale del giudizio sulla querela, non avrebbe ammesso in alcun modo la possibilità, anzi normale, della rimessione e, quindi, decisione dell'un e dell'altra, ma avrebbe previsto l'automatica sospensione del giudizio di merito in attesa della definizione del giudizio di querela.

3.6. Si deve, ora, passare a chiarire il senso della disciplina, questa volta espressa, che il legislatore detta invece nell'art. 225 c.p.c. per il caso in cui il giudice istruttore abbia rimesso al collegio solo la decisione della querela.
Esso a questo punto appare pienamente comprensibile se gli si assegna il seguente significato, che lo rende pienamente compatibile con la disciplina implicita dell'altra ipotesi, quella della rimessione dell'una e dell'altra causa.
Il secondo inciso dell'art. 225 c.p.c., comma 2 là dove allude alla richiesta che la parte può fare al giudice istruttore di disporre la continuazione della trattazione della causa davanti a sè relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato, si spiega nel senso che nel diverso caso in cui vi sia una sola domanda, quella in relazione alla quale il documento impugnato sia rilevante (e tale è, perchè tale è stato ritenuto dal giudice: art. 222 c.p.c., secondo inciso), o comunque quando pure vi siano cause connesse per la cui decisione il documento sia rilevante, la trattazione del processo sulla causa di merito è sostanzialmente ex lege sospesa a cagione della rimessione in decisione della sola querela, ma lo è solo fino alla decisione in primo grado su quest'ultima.
Una volta decisa la querela, ferma la possibilità dell'impugnazione della relativa sentenza (che non ha natura parziale, ma definitiva, perchè definisce sì - con riferimento al processo di merito - solo una questione probatoria, ma, peraltro, lo fa al di là dell'interesse che la sorte del documento ha rispetto alla causa di merito, accertando il modo di essere del documento come tale con decisione su quella che notoriamente viene definita una pura azione), il tribunale in sede collegiale deve disporre la ripresa del processo sulla causa di merito che avrà luogo tenendo conto dell'efficacia della sentenza sulla querela fintanto che essa non sarà eventualmente ribaltata dalla decisione in sede di impugnazione.
La sospensione della trattazione del giudizio di merito nel caso di rimessione in decisione della sola querela, che si legge, dunque, nella previsione del secondo inciso dell'art. 225 c.p.c., art. 2 è così una sospensione che risulta pienamente spiegabile in quanto conforme alla logica per cui la decisione sulla querela incidentale è immediatamente efficace in ordine alla sorte da assegnare al documento ai fini della decisione sul giudizio di merito ed il giudice di questa essa è chiamato a farne applicazione, senza che rilevi l'eventuale impugnazione della decisione sulla querela stessa.
Ciò, non diversamente da come, nel caso normale di rimessione in decisione di tutta la controversia, il collegio, una volta decisa in via preliminare la querela (sempre che confermi la valutazione di rilevanza dell'istruttore) e stabilita la sorte del documento, lo utilizzi per la decisione della causa di merito se la querela è stata rigettata in rito o nel merito, non lo utilizzi se la querela sia stata, invece, accolta ed il documento dichiarato contestualmente falso.

3.7. Nella logica dell'art. 225 c.p.c. quella proposta appare l'unica ricostruzione conforme al disposto implico ed espresso della norma, per come sopra ricostruito.
Essa, d'altro canto, appare conforme all'effettività del diritto di azione a tutela delle situazioni sostanziali, in quanto sarebbe ad essa contrario che la sua tutela e, quindi, quella della situazione sostanziale cui l'azione si riferisce, rimanga bloccata fino al passaggio in cosa giudicata della decisione sulla querela di falso, che riguarda una pura azione relativa alla prova strumentale nel giudizio sulla situazione sostanziale.
Le esigenze che si possono manifestare se vi sia impugnazione della decisione sulla querela di falso e, quindi, in ragione del possibile ribaltamento del suo contenuto, possono eventualmente rilevare sulla decisione di merito resa coevamente o sopravvenuta successivamente (nel caso di decisione separata sulla querela), allorquando essa venga impugnata. La sede sarà l'art. 283 c.p.c. o l'art. 373 c.p.c. 3.8. Per vero, si rileva che il sistema poteva e doveva essere così ricostruito già prima che la riforma della L. n. 353 del 1990 e successive modifiche introducesse il principio dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado, atteso che il dire efficace la decisione sulla querela nel giudizio di merito coevamente deciso o deciso successivamente, ancorchè essa fosse impugnata e, quindi, senza che occorresse aspettare il giudicato, concernendo solo l'efficacia di accertamento in ordine alla sorte del documento e, quindi, alla sua utilizzabilità o meno, sfuggiva alla logica dei pregressi artt. 282 e 283 c.p.c., che riguardava l'esecuzione della sentenza di primo grado.
In ogni caso, in quel sistema, come nell'attuale, l'art. 227 c.p.c., comma 1, lasciava come lascia intendere che solo per l'esecuzione della sentenza sulla querela occorresse come occorre attendere il passaggio in cosa giudicata della sentenza. La previsione lasciava come lascia intendere, per la contraddizione che non consente, che invece l'efficacia di accertamento della sentenza sulla querela dispiegava come dispiega i suoi effetti immediatamente.

3.9. Le svolte considerazioni consentono anche di ritenere che, quando la querela venga proposta dinanzi al giudice di pace (art. 313 c.p.c.) ovvero dinanzi al giudice d'appello (sia esso anche il tribunale: art. 355 c.p.c.) ed abbia luogo la rimessione della decisione al tribunale collegiale in primo grado, con sospensione ex lege del giudizio, tale sospensione è destinata a durare solo fino a che abbia luogo la decisione di primo grado sul giudizio di falso, dovendo, all'esito di essa, il giudizio di merito di primo grado dinanzi al giudice di pace o quello d'appello dinanzi al tribunale o alla corte d'appello riprendere senz'altro, essendo fuori di luogo ed in contraddizione con l'art. 225 c.p.c. ipotizzare che quei giudici debbano fare applicazione dell'art. 337 c.p.c., comma 2, e meno che mai che si debba attendere la cosa giudicata sul giudizio di falso.

4. Sciogliendo la riserva sopra formulata si rileva che nella pagina 15 della sua motivazione Cass. n. 3880 del 1988 aveva svolto alcune pur rapide considerazioni, che evidenziavano come, nel caso di querela incidentale dinanzi al tribunale la sospensione della causa di merito in attesa del giudicato sulla querela non avesse senso data la possibilità di decidere congiuntamente e considerato il disposto del citato art. 227 c.p.c. 5. Per ragioni di completezza sistematica si deve osservare che, quando la querela sia stata decisa separatamente e la decisione sia stata impugnata e, successivamente, venga decisa la causa di merito tenendo conto della decisione sulla querela, e la relativa sentenza venga anch'essa impugnata, il coordinamento fra i de procedimenti ben potrà avvenire tramite la loro riunione nella sede comune del giudizio di impugnazione.
Se il giudizio di impugnazione si svolga davanti a due giudici diversi varrà sempre il principio per cui la decisione sulla querela sarà applicata dal giudice del merito.

6. Potrebbe accadere che la decisione sul merito non venga impugnata, perchè l'unica ragione per cui la si dovrebbe impugnare risieda nella circostanza che si è dato o si è negato valore al documento secondo il decisum della sentenza sulla querela.
In tal caso, ove la decisione sulla querela che abbia negato la falsità venga ribaltata e si accerti la falsità del documento che ha determinato la decisione sul merito, si dovrà considerare in primo luogo che potrebbe soccorrere certamente l'art. 395 c.p.c., n. 2 e la sentenza sarebbe revocabile ai sensi di tale norma.
Peraltro, proprio in ragione della spiegazione data sopra del rapporto che si determina fra la causa di merito e la decisione sulla querela incidentale quando questa venga assunta separatamente e nemmeno in sede di impugnazione abbia luogo la loro riunione, si deve giungere ad alta conclusione.
Occorre pensare, in realtà, che, poichè il nesso di incidentalità fra la querela e la causa di merito e, quindi, il nesso per cui la causa di merito deve essere decisa tenendo conto della qualità del documento, cioè della sua falsità o non falsità, non viene a cessare per effetto della separata trattazione della querela e ciò perchè il documento è stato ritenuto rilevante quando si è dato corso alla querela, la decisione sulla causa di merito - in quanto resa sulla base della sorte della querela e, dunque, dell'efficacia della sentenza in ordine ad essa - si connoti, nel momento in cui viene resa, come una sentenza "condizionata" all'esito della decisione sulla querela. Ne dovrebbe allora seguire l'implicazione che, in quanto la decisione di merito pronunciata sulla base dell'esito della querela pur sub iudice è sempre una sentenza condizionata all'eventuale ribaltamento della decisione sulla querela, qualora non la si impugni perchè non si avrebbero altre ragioni per farlo se non la postulazione di un esito finale diverso della decisione sulla querela, il giudicato formale su tale decisione risulta un giudicato condizionato. Per cui, una volta sopravvenuto il giudicato sulla querela, il condizionamento della decisione di merito alla decisione sulla querela deve assumere necessario rilievo, con la conseguenza che:

a) se la decisione sul merito è stata resa sulla base del documento che era stato riconosciuto non falso e poi venga riconosciuto tale, sarà possibile chiedere un nuovo accertamento che evidenzi lo scioglimento del condizionamento e postuli un nuovo accertamento sulla base dell'accertata falsità, salvo ritenere, come s'è detto, applicabile l'art. 395 c.p.c., n. 2;

b) se la decisione sul merito è stata resa sulla base della decisione sulla querela (non passata in giudicato) che aveva accertato il falso e poi invece venga, con sentenza passata in cosa giudicata riconosciuto non falso, sarà possibile chiedere un nuovo accertamento che evidenzi lo scioglimento del condizionamento e postuli un nuovo accertamento sulla base dell'accertata non falsità.

7. Le considerazioni svolte consentono, a questo punto, di affermare i seguenti principi di diritto:

A) Nel caso di proposizione di querela di falso in via incidentale dinanzi al tribunale, qualora il giudice istruttore, secondo la regola normale di cui all'art. 225 c.p.c., rimetta tutta la controversia al collegio (ai sensi dell'art. 2l-novies ove la causa di merito sia a decisione monocratica) ed il collegio decida sia sulla querela sia sulla causa di merito, la decisione su quest'ultima deve avvenire dando rilievo all'accertamento positivo o negativo sul falso coevamente emerso dalla decisione sulla querela. Qualora, invece, il tribunale collegiale decida solo sulla querela e rimetta in istruttoria la causa di merito, il giudizio su di essa deve proseguire, essendo esclusa la sua sospensione (tanto ai sensi dell'art. 295, quanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2), ove la decisione sulla querela venga impugnata; la successiva decisione sulla causa di merito dovrà avvenire con l'applicazione della decisione sulla querela ancorchè impugnata, salva l'eventuale sopravvenienza della decisione del giudice d'appello, al cui esito in ordine alla sorte del documento oggetto della querela dovrà darsi immediato rilievo;

B) Nel caso di proposizione di querela di falso in via incidentale dinanzi al tribunale, qualora il giudice istruttore, secondo la regola eccezionale di cui all'art. 225 c.p.c., comma 2, rimetta le parti dinanzi la collegio per la decisione soltanto sulla querela, il giudizio sulla causa di merito è sospeso ex lege in conseguenza di tale rimessione (salvo il caso che ricorra l'ipotesi del secondo inciso della norma del detto comma 2), ma, una volta intervenuta la decisione sulla querela, il collegio ne dispone la prosecuzione dinanzi all'istruttore e la successiva decisione sulla causa di merito, esclusa l'applicabilità dell'art. 295 sia dell'art. 337 c.p.c., comma 2 sarà resa dando rilievo alla sentenza di primo grado sulla querela ancorchè appellata oppure all'esito della sentenza di appello, se sopravvenuta.

C) Nel caso di proposizione della querela incidentale dinanzi al giudice di pace o al giudice d'appello (tribunale o corte d'appello), ai sensi, rispettivamente, degli artt. 313 e 355 c.p.c., la sospensione del giudizio di merito nascente dalla rimessione dura fino alla decisione di primo grado sulla querela, dopo la quale il giudizio di merito può essere riassunto e proseguire, dovendo il giudice di pace o quello d'appello applicare la decisione di primo grado sulla querela, ancorchè appellata.

Per completezza può dirsi che se venga cassata con rinvio la sentenza di appello resa nel giudizio sulla querela, in attesa di una nuova decisione sulla querela e mancando una decisione riguardo ad essa, il giudizio di merito dovrà sospendersi in attesa che il giudice d'appello renda nuova decisione. All'esito di essa il processo potrà riprendere e dovrà applicare la decisione resa dal giudice d'appello.

8. A questo punto può passarsi alla decisione dell'istanza di regolamento, la quale, giusta i principi esposti, dev'essere accolta, dovendosi disporre la prosecuzione del giudizio, con caducazione dell'ordinanza dispositiva della sospensione.

La novità della ricostruzione proposta giustifica la compensazione delle spese del giudizio di regolamento di competenza in applicazione del testo dell'art. 92 c.p.c., comma 2 introdotto dalla L. n. 69 del 2009 applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte accoglie l'istanza di regolamento di competenza e dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione il termine di cui all'art. 50 c.p.c., con decorso dalla comunicazione del deposito della presente. Compensa le spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 11 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2015


 

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