REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino-sezione 1° civile delle imprese in composizione collegiale costituita da
dott. Umberto Scotti Presidente dott. Giovanni Liberati giudice dott. Francesco Rizzi giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n.1532 R.G. 2013, promossa da
Cooperativa “Giuseppe Di Vittorio” , in persona del legale rappresentante, con sede in Torino ed ivi elettivamente domiciliata in c.so Montevecchio n.68 presso lo studio degli avv. A. Sciolla e S. Viale che la rappresentano e difendono in forza di delega a margine dell'atto di citazione

contro
Simona Amati, residente in Chivasso (TO), via Gozzano n.36/C.

OGGETTO: rapporti societari
CONCLUSIONI PER L'ATTORE: Dichiarare tenuta e condannare la convenuta a rilasciare l’alloggio sociale, sito in Chivasso (TO), via Gozzano n.36/C, piano I, compresa cantina n.12 e box n.4 libero da persone a sgombero da cose; condannare la convenuta a corrispondere le somme di euro 7.596,99 a titolo di canoni di assegnazione e godimento; di euro 9.466,58 a
titolo di indennità di occupazione sine titulo per il periodo successivo oltre canoni maturati sino alla emanazione della sentenza; in via alternativa condannare la convenuta al risarcimento del danno; sempre con interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese.

Motivazione

In via pregiudiziale è bene specificare che il presente giudizio, relativo a rapporti societari tra socio e cooperativa, è disciplinato dagli art.2511 e ss. c.c., cosicchè, ai sensi dell’art.3, D.Lg.svo 27.6.2003 n.168, è di competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
Con delibera del 29.1.10 del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Di Vittorio (doc. n.1) Simona Amati è stata ammessa quale socia della cooperativa medesima.
Con delibera del 28.10.10 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa (doc. n.2) ha assegnato alla convenuta l’alloggio sito in Chivasso, via Gozzano n.36/C oggetto del presente giudizio e Simona Amati (doc. n.3 prodotto in copia) con verbale di presa di consegna già in data 22.10.10 da lei sottoscritto (documento riconosciuto ai sensi e con gli effetti di cui all’art.2719 c.c.) ne è entrata ritualmente in possesso (unitamente alla cantina n.12 ed al box n.4, pertinenziali) impegnandosi (tra l’altro) a versare mensilmente “entro il 10 di ogni mese gli importi determinati secondo i criteri stabiliti dallo Statuto Sociale, dalle Leggi in materia e dalla Convenzione...”. Importi che l’art.47 dello Statuto sociale (doc. n.5) prevede siano pagati per l’ottenuto godimento dell’alloggio e per far fronte ai relativi costi di esercizio.

Piu’ in particolare, l’Atto Unilaterale d’Obbligo in data 10.7.09 (doc. n.4) assunto dalla Cooperativa verso il Comune di Chivasso, prevede che la Cooperativa si obbliga a rispettare quanto prescritto nei bandi della Regione Piemonte “in particolare per quanto riguarda l’assegnazione degli alloggi a soci aventi i requisiti di legge, la determinazione dei canoni di locazione...”.
La Giunta Regionale, con deliberazione 29.3.10 n.43 – 13697, attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, (doc. n.12) ha approvato i canoni di locazione specificando che “...il canone di locazione non puo’ essere superiore a quello concordato di cui all’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n.431 e s.m.i. In assenza degli accordi comunali sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini...il canone di locazione è determinato con riferimento ai valori risultanti...da analogo accordo sottoscritto in un comune limitrofo, di piu’ prossima dimensione demografica...”. Conseguentemente le modalità di calcolo del canone di godimento sono state specificamente determinate dalla Cooperativa Di Vittorio (doc. n.14) sulla base dell’Accordo Territoriale relativo al Comune di Settimo Torinese (doc. n.13).
Alcuna prova vi è agli atti di causa che parte convenuta Simona Amati, assegnataria dell’alloggio, abbia adempiuto all’obbligo di pagare il suddetto canone dal mese di giugno '11; onere della prova che, in forza della principio di presunzione di persistenza del diritto, incombe su parte convenuta-debitrice (Cass.2006 n.8615).
Ai sensi dell’art.9, 1°c., l.b) dello Statuto sociale (doc. n.5), se si verifica una morosità nel pagamento “il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola con i pagamenti” pena l’esclusione dalla società “che puo’ aver luogo soltanto trascorso un mese da detto invito, sempre che il socio rimanga inadempiente”.
La diffida ad adempiere nel termine perentorio di trenta giorni, pena decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, ai sensi dell’art.2 del Regolamento della Cooperativa per la disciplina da osservarsi per l’esclusione dalla società del socio (doc. n.5), deve avvenire tramite atto notificato ai sensi degli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Con atto di diffida in data 7.12.11, notificato alla convenuta ai sensi dell’art.149 c.p.c. in data 12.1.12 (doc. n.6) parte attrice ha invitato Simona Amati (morosa, in allora, per la cifra di euro 4.215,34 per pagamenti dovuti dal giugno al novembre ’11) “a mettersi in regola con i pagamenti pena l’esclusione da socio e la decadenza dall’assegnazione”. Non avendo il socio moroso adempiuto ai propri obblighi, con delibera del 3.5.12 il Consiglio di Amministrazione disponeva l’esclusione di Simona Amati da socia della Cooperativa Di Vittorio, annotando tale delibera sul libro soci in data 3.5.12 (doc. n.8) e, come previsto dall’art.9, 2°c., dello
Statuto nonché dall’art.6 del Regolamento, provvedeva, con lettera del 14.5.12 (doc. n.7), a notificare, ex art.149 c.p.c., in data 28.5.12 la delibera medesima alla convenuta la quale, com’era, invece, sua facoltà (specificamente indicata nella suddetta lettera) ai sensi dell’art. 9, 2°c., dello Statuto, non proponeva opposizione al tribunale.
Risulta , quindi, rituale l’avvenuto scioglimento del rapporto sociale che, ai sensi dell’art.9, 3°c., dello Statuto, comporta “la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso tra il socio e la società” e, ai sensi dell’art.7 del Regolamento (doc. n.6), in caso di mancata immediata restituzione dell’immobile, l’obbligo per il socio escluso di corrispondere alla Cooperativa “a titolo di indennità per occupazione sine titulo, un indennizzo mensile pari al canone di godimento, oltre a tutte le spese conseguenti l’utilizzo dell’immobile”. Disposizione che ricalca quanto già previsto dall’art.1591 c.c. (analogicamente applicabile) che statuisce come “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”.
Ne consegue come debba essere accolta tanto la domanda di restituzione dell’immobile quanto quella di pagamento delle somme dovute a titolo di pagamento dei canoni nonché, per il periodo successivo alla esclusione del convenuto dalla Cooperativa Di Vittorio, di pagamento delle somme per occupazione “sine titulo”.
Domande che devono ritenersi comprovare anche relativamente al “quantum debeatur”, tanto in forza della suddetta documentazione, quanto in relazione alla circostanza che si
tratta di somme che dal novembre del 2010 sino al maggio del 2011 (prima di divenire morosa) la convenuta ha regolarmente pagato riconoscendole come dovute.
Le somme dovute a titolo di canoni rappresentano un debito di valuta e gli interessi legali decorrono dalle singole scadenze; le cifre dovute a titolo di indennità di occupazione per il periodo successivo all’esaurimento del rapporto negoziale rappresentano anch’esse un debito di valuta (Cass.2006 n.3183; Cass.1999 n.14243) e gli interessi legali sono dovuti dalla relativa messa in mora rappresentata dalla domanda giudiziale (Cass.2009 n.16110; Cass.2006 n.3183).
Ne consegue che la convenuta, in forza delle domande dell’attore, dovrà essere condannata a pagare la somma di euro 7.596,99 a titolo di canoni scaduti con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo; la somma di euro 5.023,97 per occupazione “sine titulo” per il periodo antecedente all’incardinazione del giudizio (maggio ’12 – gennaio ’13) con gli interessi legali dal 20.1.13 (giorno della domanda) al saldo; la somma di euro 5.109,49 per occupazione “sine titulo” riguardante il periodo successivo all’instaurazione del processo sino alla sentenza, con gli interessi legali dalla data della sentenza (in assenza di costituzione in mora a fronte di un debito non ancora esistente al momento della proposizione della domanda e nell’impossibilità di considerare a tal fine la memoria ex art.183, 6°c., c.p.c., atto non recettizio).
Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Collegio,
definitivamente pronunziando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
dichiara tenuta e condanna Simona Amati a rilasciare alla Cooperativa “Giuseppe Di Vittorio”, in persona del legale rappresentante, l’alloggio sito in Chivasso (TO), via Gozzano n.36/C piano I, compresa la cantina n.12 ed il box n.4, libero da persone e cose;
dichiara tenuta e condanna Simona Amati a pagare a parte attrice la somma di euro 7.596,99 con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo a titolo di canoni;
dichiara tenuta e condanna Simona Amati a pagare a parte attrice la somma di euro 5.023,97 con gli interessi legali dal 20.1.13 al saldo a titolo di indennità per occupazione “sine titulo” maturata fino alla domanda giudiziale;
dichiara tenuta e condanna Simona Amati a pagare a parte attrice la somma di euro 5.109,49 con gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo a titolo di ulteriore indennità per occupazione “sine titulo” maturata nel corso del giudizio;
dichiara, per l’effetto, tenuta e condanna parte convenuta a pagare a parte attrice la somma di euro 2.057,42 (di cui euro 432,42 per esposti, euro 550,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 275,00 per la fase istruttoria ed il resto per la fase decisoria), oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili, a titolo di refusione delle spese processuali.
Cosi' deciso in Torino il 25.10.13.


 

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