REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5178-2012 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato CITTADINO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato CITTADINO ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio degli avvocati IVELLA FRANCESCO SAVERIO, IVELLA ENRICO che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9536/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2011 R.G.N. 10255/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato CARUSO LUCIANO per delega CITTADINO ANTONIO;
udito l'Avvocato IVELLA ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale di Roma, rigetta le domande di S.L., proposte nei confronti della società cooperativa SIAR, dirette, come è precisato nella sentenza della Corte del merito, l'una al riconoscimento della sussistenza con la predetta società di un rapporto di lavoro subordinato con tutte le conseguenti differenze retributive maturate e la reintegrazione nel posto di lavoro dal quale era stata sospesa per asserita inidoneità fisica, e l'altra all'impugnazione della delibera di esclusione quale socio della società appellata ed all'accertamento di un licenziamento illegittimo con la reintegrazione nel posto di lavoro.
A fondamento del decisum la Corte territoriale pone il rilevo secondo il quale essendo il rapporto, dedotto in giudizio, iniziato in data 1 settembre 2000 lo stesso non era assoggettabile, ratione temporis, alla L. n. 142 del 2001 non avendo i contraenti espressamente previsto, dopo l'entrata in vigore della nuova legge, una modifica delle originarie condizioni nel senso indicato dalla nuova disciplina. Conseguentemente, ed in applicazione della previgente normativa, non risultando provata la fittizietà della posizione di socio della R., deve, secondo la Corte di Appello, escludersi la subordinazione.
Nè, aggiunge la Corte del merito, può essere valutata l'impugnazione della delibera di esclusione di socio stante la tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 2527 c.c., comma 3.
Avverso questa sentenza la S. ricorre in cassazione sulla base di due censure.
Resiste con controricorso la società intimata.

Motivazione

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione della L. n. 142 del 2001, dell'art. 409 c.p.c. e segg., art. 2094 c.c. nonchè vizio di motivazione, sostiene che erroneamente la Corte del merito ha ritenuto l'inapplicabilità della denunciata L. n. 142 del 2001 non tenendo conto che la relativa disciplina si applica ai rapporti pendenti a prescindere dall'adozione da parte della cooperativa del regolamento di cui all'art. 6. Contesta, poi, la ricorrente, sotto il profilo motivazionale e quello della violazione dell'art. 115 c.p.c., la valutazione degli elementi che hanno portato la Corte del merito ad escludere la simulazione del rapporto societario.
Con la seconda censura la R., denunciando violazione dell'art. 2527 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 6 nonchè vizio di motivazione, assume che erroneamente la Corte del merito, ai fini della tempestività della impugnazione della delibera sociale di esclusione, ha avuto riguardo al momento della notificazione e non a quello del deposito del ricorso presso il giudice adito. Prospetta, inoltre, la ricorrente che la comunicazione di esclusione è da ritenersi sostanzialmente quale vera e propria intimazione di licenziamento.
La prima censura, alla luce di specifico precedente di questa Corte, che in questa sede va ribadito, è fondata nei termini di seguito indicati.

Con sentenza n. 1471 del 5 luglio 2012 questa Corte ha, infatti, sancito il principio che in tema di licenziamento disciplinare irrogato da una società cooperativa di produzione e lavoro, la L. n. 142 del 2001 ha introdotto in favore dei soci un complesso di tutele minime e inderogabili che, pur non retroattive, sono applicabili a tutte le situazioni giuridiche che maturino nella vigenza della legge ancorchè relative a rapporti contrattuali sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Ne deriva, che, ove il provvedimento di esclusione del socio sia stato deliberato nel vigore della nuova normativa, la mancata adozione del regolamento previsto dalla L. n. 142 del 2001, art. 6 non comporta un vuoto di disciplina atteso che, pur costituendo quest'ultimo un tratto qualificante della nuova normativa della cooperazione del lavoro, non può la sua esistenza condizionare l'efficacia della disciplina legale che è informata alla regola fondamentale della duplicità dei rapporti che qualificano il lavoro cooperativo e dell'applicabilità a tali rapporti di tutti i conseguenti effetti di disciplina.
Conseguentemente, rimosso il provvedimento di esclusione, il socio avrà diritto alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro indipendentemente dall'applicabilità dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori.
Tanto comporta che, nella specie, pur essendo il rapporto dedotto in giudizio sorto anteriormente all'entrata in vigore della predetta L. n. 142 del 2001 la relativa normativa trova applicazione in quanto la risoluzione dello stesso è intervenuta sotto il vigore della richiamata legge, a nulla rilevando la mancata adozione del regolamento di cui all'art. 6 citato ovvero che non fosse, alla data di cessazione del rapporto, ancora scaduto il termine per l'approvazione del predetto regolamento, non potendo l'approvazione in parola condizionare l'efficacia stessa della disciplina legale.
Milita, difatti in tal senso, come rimarcato nella richiamata sentenza n. 1471 del 5 luglio 2012, la considerazione che il regolamento essendo un atto di autonomia privata non può condizionare, in difetto di espressa autorizzazione, gli effetti e l'applicabilità di una disciplina legale di tutela del lavoro. Nè a detto regolamento può essere riconosciuta una funzione costitutiva essendo piuttosto funzionalizzato alla certezza all'organizzazione del lavoro cooperativo, nei limiti, pur sempre, in cui tale organizzazione non contrasti con la concreta attuazione che la prestazione di lavoro manifesta.
Pertanto, anche in caso di non ancora intervenuta approvazione del regolamento, va applicata le regola, sancita da questa Corte (sent. 3^ n. 1471 del 5 luglio 2012 cit.) secondo la quale i rapporti instaurati con la cooperativa saranno quelli corrispondenti al tipo contrattuale che l'attuazione del rapporto manifesta e che, in caso di contestazione, il socio prospetti in giudizio e chieda di provare, senza che si determini alcun vuoto di regolamentazione, alla stregua del fondamentale canone, introdotto dal legislatore, della duplicità dei rapporti che qualificano il lavoro cooperativo e della applicabilità a tali rapporti di tutti i conseguenti effetti di disciplina (art. 1, comma 3).
La sentenza della Corte del merito che non si è attenuta al detto principio va, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, rimanendo nelle esposte considerazioni assorbite tutte le altre censure.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2014


 

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