REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice onorario del Lavoro dott. Antonino A. M. Milazzo
all’udienza di discussione del 09 dicembre 2020 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c.,
provvedendo al deposito ai sensi dell’art. 83 c. 7 lett. H) D.L. 17 marzo 2020 n. 18, la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2393/19 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
(Omissis) ed elettivamente domiciliata in Catania, in via Carmelo Patanè Romeo n. 28 presso lo studio dell'Avvocato Orazio
Esposito, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., rappresentato e
difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Riccardo Vagliasindi;
- opposti -
Oggetto: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2018 0007928817 dell'I.N.P.S. sede di Catania, notificato in data 09.02.2019, con il quale veniva intimato all'odierna ricorrente il pagamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti, con riferimento al periodo dal 01/2016 al 03/2016 rata n. 1, con riferimento ai periodi 04/2016 al 06/2016 rata n. 2,con riferimento al periodo dal 07/2016 al 09/2016 rata n. 3, con riferimento al periodo dal 10/2016 al 12/2016 rata n. 4, con riferimento al periodo dal 01/2017 al 03/2017 rata n. 1; con riferimento al periodo dal 04/2017 al 06/2017 rata n. 2,con riferimento al periodo dal 07/2017 al 09/2017 rata n. 3, con riferimento al periodo dal 10/2017 al 12/2017 rata n. 4, con riferimento al periodo dal 01/2018 al 03/2018 rata n. 1, con riferimento al periodo dal 04/2018 al 06/2018 rata n. 2 oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione per la complessiva somma di €. 10.264,67.;

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 04.03.2019, (Omissis) proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito in epigrafe indicato.
A sostegno dell’opposizione, il ricorrente deduceva che l’INPS aveva proceduto all'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti sulla base della qualità di dipendente
della stessa presso la società “Mics srl” con sede in Misterbianco via Pilata n. 14, P.IVA06163420968.
Tanto premesso, il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto oggi impugnato; deduceva di non aver mai percepito emolumenti; che non aveva mai svolto attività amministrativa all’interno della predetta società; che, pertanto, non ricorrevano i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi - previa sospensione - l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo del credito vantato dall’INPS con il conseguente annullamento dell’avviso di
addebito impugnato. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Disposta la sospensione dell’esecuzione del ruolo di cui all’avviso di addebito impugnato, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del d.lgs n. 46/99, con memoria regolarmente depositata, si costituiva in giudizio l’INPS, eccependo l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 24, comma 5, D.Lgs n. 46/1999, e l’infondatezza nel merito dell’opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
In assenza di attività istruttoria, la causa, previa discussione, veniva decisa all’udienza odierna, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., mediante sentenza contestuale depositata ai sensi dell’art. 83 c. 7 lett. H) D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Motivazione

Va preliminarmente rigettata l’eccezione sollevata dall’INPS, di inammissibilità dell’opposizione ex art. 24, comma 5, D.Lgs n. 46/1999; ed invero, l’avviso di addebito è
stato notificato il 09.02.2019 (cfr. timbro postale apposto sulla lettera di spedizione) ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 04.03.2019.
Nel merito si osserva quanto segue.
La pretesa contributiva dell’INPS trae origine dall’iscrizione d’ufficio di (Omisis) ai fini contributivi nella gestione previdenziale commercianti.
L'opponente lamenta che l’INPS ha provveduto alla predetta iscrizione esclusivamente sulla base dell'accertamento della qualità di socio della stessa presso la società “Mics srl” con sede in Misterbianco via Pilata n. 14, P.IVA06163420968; eccepisce la non sufficienza di tale qualità ai fini della predetta iscrizione. Ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola l’assicurazione presso la
gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
L’iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Nella fattispecie, a fronte delle contestazioni sollevate da parte dell’opponente, l’ente previdenziale opposto non ha dimostrato l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’iscrizione di (Omissis) nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti. E’ infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto l’attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverla nella gestione commercianti.
Se dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell’attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell’obbligo di iscrizione e di contribuzione dell’amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell’abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall’art. 1 comma 203 l.662/1996. Al riguardo conserva tutt’ora valenza quanto affermato dalla Cass. SU 3240/2010 in punto alla distinzione tra attività di amministrazione e attività commerciale: “....non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura
dell’amministratore nella s.r.l. ’ vero per che non può farsi rientrare nell’incarico solo il compimento di atti giuridici, poiché all’amministratore affidata la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell’organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest’ultimo non debba essere caratterizzato dall’abitualità dell’impegno esecutivo. ali elementi si distinguono da quelli richiesti per l’iscrizione nella gestione commercianti. Invero detta assicurazione posta a protezione, fina dalla sua iniziale introduzione, non gi dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo –sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano- ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attivià lavorativa abituale, nel
suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente
”.
Nella fattispecie, al contrario, non vi nessuna prova in atti circa l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale in questione, non risultando n specificatamente dedotti n dimostrati i requisiti suddetti. Nè può ritenersi sufficiente a tale fine la qualità dello stesso di socio della società, dovendosi come detto anche in tal caso dimostrare la partecipazione personale con abitualità e prevalenza all’attività aziendale delle stesse. Non emergono neanche documentalmente elementi probatori idonei a confermare l’assunto dell’INPS: anzi i CUD prodotti depongono in senso contrario.
Ciò posto si deve considerare che nei giudizi di opposizione contro il ruolo, disciplinati dall’art. 24 del d.lgs n. 46/99, l’INPS, sebbene formalmente convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale, in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, onde l’onere probatorio circa l’esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell’ente impositore.
Ne consegue con riferimento al caso in questione che incombe all’INPS il rischio della riscontrata deficienza probatoria.
Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, l’opposizione va accolta con l’annullamento dell’avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite (valori minimi ai sensi del D.M. 55/2014) seguono la soccombenza, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore che ha compiuto rituale dichiarazione.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da (Omissis)
avverso l’avviso di addebito n. 593 2018 0007928817;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento dell’opposizione, DICHIARA la illegittimità della iscrizione a ruolo dei
contributi commercianti e delle somme aggiuntive di cui all’avviso di addebito impugnato
e, per l'effetto, annulla lo stesso;
CONDANNA I.N.P.S. al pagamento, in favore dell’opponente, delle spese del giudizio,
che liquida in complessivi € 1.775,00, oltre a spese generali al 15%, CPA e IVA come per
legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell’Avv. Orazio Esposito.
Catania, 09 dicembre 2020.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonino A. M. Milazzo


 

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