REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di lecce - Sede di Casarano, in persona del Giudice Onorario Dr. Alida Accogli, ha emesso, previa discussione orale, la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel giudizio n.___/12 vertente tra:
___________ in persona del legale rappresentante in carica p.t., con sede a ____, difesa dall'avv____ - attrice -
contro
____, in persona del legale rapp.te in carica p.t. , con sede in ____, difesa dall'Avv. Biagio Maci e Bruno Maviglia - convenuta -
Ogg. Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni riportandosi agli atti introduttivi e di causa come espressamente riportato nei verbali relativi, cui espressamente si rinvia.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, ______ in persona del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso dal Trib. Sez. distaccata di Casarano, n.___/12 il ____, dep. il successivo ____ ed intimatole per €. 30.462,48 oltre interessi moratori e successive da ____ in persona del lgale rapp.te in carica p.t.
Ciò sul presupposto della incompetenza territoriale del Tribunale di Casarano, in favore, viceversa, della competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Costituitasi in giudizio, l'opposta insisteva per il rigetto della opposizione come proposta, previo accoglimento delle proprie argomentazioni.

Motivazione

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata con ogni conseguenza di legge.
Preliminarmente, tocca rilevare che, correttamente, la domanda venne proposta presso il Tribunale di lecce - Sez. distaccata di Casarano poichè, per effetto del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., l'obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta in ____ presso il domicilio della creditrice opposta (forum destinatae solutionis).
Ciò poichè, in aggiunta a quanto comprovato dai documenti di trasporto che avvalorano la tesi di parte opposta, (muniti, come è ovvio, della efficacia privilegiata di prova documentale), anche l'esito della espletata prova testimoniale, (testi _____ e ____) milita nel senso che la merce vantata dai DTT venne ritirata in ____ presso la sede della ____, o consegnata da quest'ultima in ____, presso il cantiere della opponente.
Difatti i testi addotti da parte attrice, concordemente e senza esitazione alcuna, riferiscono che la opponente ebbe a ritirare il materiale indicato nei n.38 documenti di trasporto prodotti presso lo stabilimento della ____ in ____ senza tuttavia corrisponderne il corrispettivo.

Nondimento, nel merito, la ____ ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo in virtù di nr.7 fatture, ovvero: 1) fattura n.________________________.
Fatture commerciali queste relative alla fornitura a favore della ____ per un totale di €.30.462,48, considerate dal giudice monitorio idonea prova scritta del credito vantato.
Sull'argomento, è tuttavia necessario pretermettere che, per costante e consolidata giurisprudenza, il valore probatorio della fattura commerciale è limitato alla fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione, essendo le fatture documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, esse non indicano di per sè la piena prova del credito riportato e, nel caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito azionato in giudizio, non comportano nemmeno l'inversione dell'onere della prova, che continua ad incombere invece sull'opposto il quale deve provare i fatti posti a fondamento del proprio diritto (Cass. 28.05.1979 n.3090; Cass. 23.06.1997 n.5573). "(...) la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (...) (Cass. Civ. Sez. IV, 11.03.2011 n.5915).

E' quindi utile osservare come, con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si apra un giudizio a cognizione piena diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto, con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe sull'opposto.

Ciò premesso, si ritiene che la opposta ________ abbia positivamente dimostrato la sussistenza dell'intero debito per cui è stata emessa l'ingiunzione anche in assenza di mancata espressa contestazione sul punto da parte delle _____.
A ciò deve aggiungersi che, oltre ad esservi prova agli atti della regolare vidimazione ed annotazione delle fatture in oggetto nei registri contabili, giammai, in ogni sede, contestazione alcuna venne elevata dall'opponente circa l'ammontare del debito, né venne eccepita la avvenuta estinzione della obbligazione.
In ragione di ciò, l'opposizione proposta deve reputarsi infondata e dunque andrà rigettata con ogni conseguenza di legge.

Deve infine stimarsi sussistente, nella odierna ipotesi, il dolo o quanto meno la "colpa grave" in capo all'opponente per aver resistito pervicacemente, ingiustamente ed illegittimamente in giudizio. Pertanto, in ordine alla richiesta di liquidazione del danno da lite temeraria, "con la nuova previsione dell'art. 96, 3° comma c.p.c., viene introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle c.d. condanne punitive, con la quale il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la parte ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, necessità impellenti o urgenti nonché agli interessi pubblici primari dello Stato" Trib. Luino 23/01/2010.
In ragione di ciò, "posto che il processo temerario è ingiusto dall'atto introduttivo al deposito della sentenza, e perciò non solamente per il lasso temporale eccedente la ragionevole durata ex legge n.89/2001, ai fini della liquidazione del danno da lite".
Non vi è motivo di sovvertire le ordinarie regole della soccombenza quanto alle spese di lite che vengono liquidate nella misura meglio espressa in dispositivo.
Ogni altra questione paventata nel presente giudizio deve reputarsi irrilevante o non provata.

PQM

Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce - Sede di Casarano - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ____ in persona del legale rapp.te in carica p.t. contro _____ in persona del legale rapp.te in carica p.t., ogni altra eccezione disattesa,
così provvede
- rigetta l'opposizione proposta da _____, in persona del legale rapp.te in carica p.t. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Trib. Sez. distaccata di Casarano, n.___/12 il ____, dep. il successivo ____ intimatole per €. 30.462,48 oltre interessi moratori e successive;
- per l'effetto conferma il decreto opposto e condanna l'opponente alla rifusione, in favore della opposta ____, in persona del legale rapp.te in carica p.t., delle spese e dei compensi di lite del presente giudizio, quivi liquidati in €. 240,00 quali spese ed €.3.900,00 quali compensi di lite, oltre ad I.V.A. e ad accessori di legge qualora dovuti;
- condanna infine l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, del danno ex art. 96 c.p.c., quantificato in ulteriori €. 2.000,00 oltre interessi sulle predette somme, decorrenti dal dì del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
La presente sentenza - pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - viene allegata al verbale d'udienza del giorno 26.11.2014, di cui costituisce parte integrante.
Casarano, lì 26.11.14
Il Got Avv. Alida Accogli


 

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