REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. GIANLUCA BORDON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo al n. 1847/14 R.G., promossa da
L.F., titolare dell'omonima impresa individuale ____, con il patrocinio, giusta procura a margine dell'atto di citazione, degli avv.ti domic. G.P. e M.M., con studio in Viale ____
- attore -
contro
A.D., con il patrocinio dell'avv.to N.C. e dell'avv.to domicil. G.A., con studio in Piazzale ___, Padova
- convenuto -
OGGETTO: responsabilità professionale

Svolgimento del processo

1. L.F., titolare dell'omonima impresa individuale, ha convenuto in giudizio l'ing. A.D. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla sua "negligenza e imperizia", lamentando:
- di averlo incaricato (v. citazione, fg. 1 e memoria ex art. 183, VI co. n. 1. c.p.c., fg. 1) della progettazione esecutiva e di predisporre la documentazione necessaria per la presentazione dell'offerta con riferimento a una procedura negoziata relativa all'appalto per la realizzazione di due centrali fotovoltaiche. All'esito della gara, a cui avevano partecipato tre imprese, con determinazione del responsabile del servizio del Comune di Loreggia n. 127 del 10.10.11, l'appalto era stato aggiudicato in via provvisoria all'attore e con la successiva determinazione n. 144 del 4.11.11 era avvenuta l'aggiudicazione definitiva;
- che, a seguito di una richiesta di annullamento in autotutela e della presentazione di un ricorso al TAR, il Comune di Loreggia aveva deciso di annullare le precedenti determinazioni perché l'offerta presentata dall'attore era viziata: a) il progettista si era dichiarato come "libero professionista individuale" anziché come professionista indicato dal concorrente ex art. 53, III co. del D.L.vo 163/06. Detta dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, non era accompagnata da una fotocopia del documento d'identità del dichiarante. Anche alla dichiarazione del progettista concernente l'assicurazione professionale non era allegata la fotocopia del documento d'identità. Nei moduli relativi all'offerta economica, infine, la voce "totale complessivo netto degli oneri di sicurezza" non era stata indicata correttamente;
- che gli errori e omissioni commessi dal convenuto nella compilazione delle dichiarazioni e la loro conseguente inesistenza avevano determinato l'esclusione di F. dalla gara di appalto. Il danno, tenuto conto del danno emergente e del mancato guadagno, era stimabile nella somma di Euro 32.022,41.

2. Il professionista A.D. si è difeso asserendo:
- che nell'ambito di un rapporto di collaborazione con A. S.r.l. (società di consulenza e servizi operante nel settore dell'ecologia) l'amministratore della stessa J. gli aveva proposto una collaborazione con il perito A.C. nella predisposizione del progetto esecutivo, che un'azienda - risultata poi essere l'impresa di L.F. - avrebbe dovuto presentare per partecipare a una gara;
- che i progetti esecutivi, una volta completati, erano stati ritirati presso la sede di A. s.r.l da un collaboratore del C. Nell'occasione, il collaboratore aveva presentato dei moduli per la dichiarazione del progettista e la dichiarazione sostitutiva. Il convenuto li aveva sottoscritti e immediatamente riconsegnati. Non aveva affatto barrato il riquadro corrispondente alla qualifica "libero professionista". Non si era curato della compilazione e preparazione della documentazione né del suo deposito;
- che pertanto, non era stato L.F., che non conosceva e mai aveva conosciuto, ad affidargli l'incarico di predisporre il progetto per la partecipazione alla gara. La sua cliente era stata A. S.r.l. Non a caso il convenuto non aveva emesso alcuna fattura a carico del F. per l'attività svolta, come invece sarebbe avvenuto qualora la prestazione fosse stata svolta in suo favore;
- che l'incarico ricevuto non comprendeva la predisposizione della documentazione. Tale incombente spettava a terzi, probabilmente al perito C. atteso che nell'atto di citazione era stata indicata fra le voci di danno quella relativa al "progetto e compilazione gara d'appalto perito C.";
- che una copia del suo documento d'identità era rinvenibile da tempo, perché depositata in occasione di precedenti incarichi, presso la segreteria di A. s.r.l.;
- che i motivi di annullamento richiamati dal Comune di Loreggia avrebbero potuto essere efficacemente contrastati dal F., perché si trattava di un'incompletezza suscettibile di regolarizzazione. L'errore nell'indicazione del totale complessivo era stato commesso dallo stesso attore, perché spettava solo al concorrente l'indicazione dei dati dell'offerta economica;
- che nella quantificazione del danno la somma di Euro 25.000,00 chiesta a titolo di mancato guadagno non corrisponde al 10% di utile che in via presuntiva si trae dalla commesse di lavori pubblici. Non era dovuta la voce "diritti di contratto" perché controparte non aveva sottoscritto contratti.

3. L.F. ha replicato di nemmeno conoscere A. S.r.l. e che il geometra C. si era limitato a svolgere un'attività di consulenza con riferimento all'esame del bando di gara e dei vari adempimenti richiesti. F. avrebbe dovuto partecipare alla gara "insieme" a E. S.r.l., che aveva rappresentato di conoscere un professionista da incaricare della predisposizione del progetto. Per motivi formali, E. S.r.l. aveva dovuto ritirarsi dalla gara e F. vi aveva partecipato "ovviamente con il professionista già indicato" (v. memoria ex art. 183, VI co. n. 1 c.p.c., fg. 2). Non era credibile che il professionista si fosse prestato a predisporre un progetto per conto di un cliente che non gli aveva dato l'incarico. Del resto, di fronte alla diffida 24 maggio 2012, aveva risposto senza far minimamente cenno alla questione dell'insussistenza dell'incarico.

Motivazione

4. La causa è stata decisa sulla base dei soli documenti prodotti.
L.F. ha agito nei confronti di A.De. facendo valere la responsabilità contrattuale del professionista a seguito del non corretto svolgimento di una prestazione d'opera. Essendo contestato l'affidamento dell'incarico, è onere dell'attore dimostrare la conclusione del contratto.
Ciò posto, deve osservarsi:
- che alla versione dei fatti dell'attore, il convenuto ne ha contrapposta un'altra, che potrebbe essere altrettanto plausibile. Cliente del progetto era stata A. S.r.l. e F. era solo un terzo (mai conosciuto) che lo aveva concretamente utilizzato. Tale ricostruzione è sufficiente per escludere che si mai esistito un rapporto contrattuale tra le parti del presente processo;
- che non è stato contestato che l'ing. A.D. non abbia mai emesso nessuna fattura a carico del soggetto che si qualifica come suo cliente. L'emissione della fattura avrebbe costituito un importante riscontro a favore della versione attorea;
- che lo scambio epistolare 24.5.12 e 21.6.12 tra legali non dimostra l'incarico (doc. 2 e 3). A fronte di una diffida, un legale del convenuto si limita a negare la responsabilità del proprio cliente per l'annullamento dell'aggiudicazione sul presupposto che A.D. era stato mero progettista e non aveva curato la predisposizione della documentazione. Se è vero che nella lettera 24.5.12 compare anche l'espressione "su incarico del nostro assistito", il principio di non contestazione, con le conseguenze che ne derivano sotto l'aspetto probatorio, si applica solo nell'ambito del processo. Sotto il profilo sostanziale non vi è contraddizione logica fra la lettera di riscontro 21.6.12 e le questioni sollevate dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta. Nella lettera il legale si preoccupa solamente di sostenere che il progetto - l'unica attività a suo dire svolta dal professionista - era stato considerato corretto;
- che, anche dopo la contestazione circa l'affidamento dell'incarico e l'esistenza di un qualsiasi contatto tra le parti (v. comparsa di costituzione e risposta, fg. 2), le allegazioni attoree sono rimaste generiche (v. prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c., fg. 2). L.F., richiamata una terza società che conosceva il professionista poi ritiratasi dalla gara, ha omesso di precisare quando e dove le parti avrebbero concordato la prestazione;
- che i capitoli di prova contenuti nella memoria istruttoria attorea volti a dimostrare il conferimento dell'incarico sono inammissibili perché generici. Lo è in particolare il cap. 7 "vero che la ditta F. L. nel mese di settembre 2011 incaricava l'ing. A.D. della predisposizione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori ... nonché della documentazione allo stesso afferente". Rispecchiando le precedenti generiche allegazioni, il capitolo non indica le circostanze spazio - temporali in cui sarebbe stato conferito l'incarico, rendendo impossibile la prova contraria.

5. La mancata prova del conferimento dell'incarico è assorbente, perché L.F. non può porre l'inadempimento contrattuale del professionista a fondamento della sua richiesta di risarcimento dei danni. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, trattandosi di processo concluso dopo 2 aprile 2014 (cfr. Cass. s.u., 12.10.12, n. 17405), seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunziando, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da L.F., titolare dell'omonima impresa individuale, nei confronti di A.D. e condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali nei confronti del convenuto, liquidate nella somma di Euro 7.254,00 per compenso, oltre spese generali (15%), iva e cpa.
Così deciso in Padova il 19 marzo 2015.
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2015.


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.