REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Lecce Prima Sezione Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcello Dell'Anna Presidente
dott. Riccardo Mele Consigliere
dott. Raffaella Brocca Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 573/2012 promossa da:
C.A., rappresentato e difeso da avv. R.A.
APPELLANTE
contro
C.E., D.V.
APPELLATI CONTUMACI
F.L. ed altri,rappresentati e difesi da avv. V.P.
APPELLATI

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
PER L'APPELLANTE
Accogliere l'appello proposto da C.A. per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, in totale riforma della impugnata sentenza, dichiarare inammissibili, infondate e comunque rigettare le domande giudiziali proposte dagli attori nei propri confronti.
Condannare gli appellati C.E., F.L. ed altri, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
PER GLI APPELLATI COSTITUITI
Rigettare l'appello proposto da C.A. per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di costituzione in giudizio, per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado con vittoria delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato rispettivamente il 26.11.1999 e il 10.12.1999, C.E., F.L. ed altri convenivano in giudizio C.A. e D.V. chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di Lire 261.262.075, pari alla vincita che gli attori avrebbero complessivamente conseguito se fosse stato regolarmente giocato il sistema "____" predisposto da D.V. che si era impegnato a giocarlo, relativo al concorso n. 23 di domenica 10.01.1999, di cui ciascuno di essi aveva acquistato delle quote presso la ricevitoria "_____", gestita da C.E. e rimasto non giocato. In particolare: C.E., F.L. e N.M. avrebbero avuto diritto ad incassare Lire 10.450.483 ciascuno; P.M. Lire 20.900.966 e, infine, N.M. Lire 209.009.660.
Costituitisi entrambi i convenuti, C.A. resisteva alla domanda proposta dagli attori, denunciando la propria totale estraneità rispetto al presunto contratto concluso tra il D. e gli attori, mentre D.V. respingeva le pretese azionate dagli attori sostenendo la mancanza di prova della esistenza di un contratto di vendita delle quote di totogol, la mancanza di prova dell'acquisto della quota da parte di N.F., nonché la mancanza di prova in ordine al contenuto e alla portata della vincita.
Il giudizio veniva istruito attraverso l'espletamento della prova testimoniale e deciso con sentenza n. 81/2012 del 30.01.2012 con la quale il Tribunale di lecce - sezione distaccata di Gallipoli, accoglieva la domanda proposta da C.E., F.L., N.F., N.M. e P.M. e condannava i convenuti C.A. e D.V. al pagamento in solido della somma di Lire 10.450.483 (Euro 5.397,22) in favore di C.E. e N.M.; della somma di Lire 10.450.483 (Euro 5.39 7,22) in favore di F.L.; della somma di Lire 209.009.660 (Euro 107.944,48) in favore di N.F.; della somma di Lire 20.900.966 (€10. 794,44) in favore di P.M.; con gli interessi su dette somme a far tempo dalla domanda giudiziale e nella misura di legge.
Condannava i convenuti C.A. e D.V. al pagamento delle spese processuali in favore degli attori.
Osservava il Tribunale che a vendere le quote nella ricevitoria del C. era stato D.V., il quale aveva riconosciuto di aver "dimenticato" di giocare la scommessa e il quale appariva quale preposto con conseguente responsabilità anche in capo al titolare della ricevitoria per il risarcimento del danno patito dagli attori, che veniva liquidato per come agli stessi richiesto dagli attori.

Con atto di citazione notificato il 7.6.2012 nei confronti di D.V., il 13.06.2012 nei confronti di P. M., l'11.06.2012 nei confronti di N.M. e di C.E., il 12.06.2012 nei confronti di N.F., il 14.06.2012 nei confronti di F.L., C.A. impugnava la sentenza 81/12 del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli.
Si costituivano F.L., N.F., N.M., P.M., mentre D.V. e C.E. rimanevano contumaci.

Motivazione

Preliminarmente, va dato atto che D.V. non ha proposto impugnazione avverso la sentenza, e pertanto sono passati in giudicato i capi della decisione relativi alla sua posizione ed in particolare al fatto di aver ricevuto il pagamento della scommessa pro quota, di aver rilasciato a ciascun scommettitore una ricevuta con il timbro e la sigla della ricevitoria e la annotazione del concorso a cui si riferivano e, soprattutto, di aver venduto le quote all'interno della ricevitoria del C.
E' pertanto dato non contestabile che la vendita delle quote sia avvenuta all'interno della ricevitoria e che D. abbia rilasciato le ricevute di scommessa con il timbro della ricevitoria.

Con il primo motivo di appello C.A. lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente un rapporto obbligatorio tra lui e gli attori per effetto della condotta posta in essere dal D.
Sostiene l'appellante che D. fosse privo di qualsiasi legittimazione ad agire in nome del sig C.
Sottolinea la contraddittorietà della decisione di primo grado laddove richiama ora la figura del preposto, ora quella del falsus procurator ed in ogni caso evidenzia l'assenza di una ratifica dell'operato del falsus procurator e l'assenza della qualità di preposto. Sostiene in particolare che D. aveva possibilità di promuovere giocate collettive ed effettuare la giocata in ricevitoria senza nessun coinvolgimento del titolare e che dalla deposizione del teste M.C., il quale aveva riferito che le giocate avvenivano presso la ricevitoria,) non poteva ricavarsi l'esistenza di un coinvolgimento del C., né poteva configurarsi affidamento incolpevole di terzi ai sensi dell'art. 1398 c.c. in assenza di prova della colpa del rappresentato e della assenza di colpa del terzo contraente.

La censura non coglie nel segno. A ben vedere la tesi del falsus procurator non è stata perseguita dal Tribunale che invece ha desunto nella dichiarazione del teste M. la posizione di preposto del D.
Il teste ha dichiarato che era presente quando N. F. si recò presso la ricevitoria per acquistare le quote del sistema e che in diverse circostanze si era recato in compagnia del N. presso la ricevitoria ad effettuare le giocate anche per suo conto. Il teste aggiunge: "... anche in quella circostanza nella ricevitoria c'era il sig D.V. al quale consegnammo le predette somme. E' vero che il sig. D. al momento della ricezione delle somme assicurava al N. di aver già giocato l'intero sistema. Dopo ogni scommessa il sig D. rilasciava ad ogni singolo giocatore una ricevuta recante il timbro e la sigla della ricevitoria oltre gli altri estremi", aggiunge inoltre che: "in ogni circostanza in cui mi sono recato presso la ricevitoria, vi ho sempre trovato il D. che consideravo il gestore della suddetta ricevitoria. Preciso che il D. firmava personalmente le ricevute relative alle giocate incassate e dunque lo consideravo il gestore. In altre circostanza all'interno della ricevitoria rinvenivo anche C.A.". Il teste dichiara anche che il D. provvedeva sempre al pagamento delle vincite. Non vi è motivo di dubitare della attendibilità del teste. Egli dichiara di essere dipendente del N. F. ma riferisce su fatti a sua diretta conoscenza per aver frequentato in più occasioni la ricevitoria del C.

Va pertanto condiviso il ragionamento del primo giudice laddove ha ritenuto che gli attori non avevano motivo di dubitare che D. fosse il preposto, dato che, peraltro, sulla base delle menzionate risultanze si appalesa ben oltre il limite dell'apparenza e prossimo all'effettività.
Il titolare della impresa è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del preposto sia quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite, sia quanto esorbitano dalle predette incombenze; in tal caso, l'agente è responsabile in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, purché sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l'atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto. (Cassazione civile sez. Ili 04 novembre 2014 n. 23448)
Non è richiesta, ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, un vincolo di dipendenza, essendo sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarità del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente, e prescindendosi dalla colpa del preponente, in quanto la responsabilità è imputata a titolo oggettivo, avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particolare scelta imprenditoriale (Cassazione civile sez. Ili 22 giugno 2007 n. 14578 ).
La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. sorge per il solo fatto dell'inserimento dell'agente nell'impresa, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: basta che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore e che il "commesso" abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo.

Orbene, nel caso in esame l'inadempimento del D. è stato accertato con sentenza passata in giudicato, la sua presenza all'interno della ricevitoria per ricevere le scommesse, giocarle e pagare le vincite, è ugualmente provata. Pertanto per il solo fatto dell'inserimento nell'impresa, sorge la responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo al titolare, senza neanche la necessità di provare l'assenza di negligenza del terzo il quale è entrato a contatto del preposto nell'esercizio delle incombenze alle quali era normalmente adibito.

Con secondo motivo di appello lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuta raggiunta la prova dell'avvenuto acquisto delle quote da parte dei sigg C., F., N. e P. e la illogicità della sentenza avendo invece C.A. disconosciuto la firma apposta in calce alla ed ricevuta, disconoscimento al quale non era susseguita alcuna istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.

Il motivo è irrilevante perché la questione attinente alla autenticità o meno della sottoscrizione non incide sulla configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c. Se anche le firme apposte non fossero riconducibili al CA., resta incontestabile la rilevanza della esistenza delle ricevute portanti il timbro della ricevitoria di cui il C. era titolare e che, in quanto in possesso degli scommettitori, costituiscono prova dell'avvenuto pagamento della quota.

Tale motivazione assorbe anche il terzo motivo di appello con il quale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuta raggiunta la prova dell'avvenuto acquisto delle quote da parte di N. F., lamentando altresì la illogicità della sentenza rispetto alla documentazione esibita dalla quale risultava la contraffazione delle ricevute con cancellature apportate con bianchetto.
Sul punto è sufficiente richiamare le dichiarazioni del teste M. il quale ha personalmente assistito al pagamento della scommessa da parte del N.

Con quinto motivo di appello lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene raggiunta la prova che il sistema acquistato si sarebbe rivelato vincente e sottolinea la omessa motivazione sul punto. Rileva la mancata esibizione dei bollettini del Ministero delle Finanze.

La censura è infondata perché invece la prova che il sistema acquistato e non giocato era effettivamente vincente, risulta fornita attraverso le risultanze del sito ____ che contiene informazioni sulla cui attendibilità non vi è contestazione. Le informazioni tratte dal sito risultano trascritte all'interno delle memorie istruttorie di replica datate 30.04.2001 e depositate nel fascicolo di primo grado.

Con sesto motivo di appello lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene raggiunta la prova del contenuto e della portata dell'ipotetica vincita, rilevando che in caso di regolare giocata, il montepremi sarebbe stato diverso.

Anche tale censura non coglie nel segno perché si tratta di risultati ricavabili da un mero calcolo aritmetico i cui dati sono reperibili sui siti ufficiali e autorizzati dei concorsi mentre il riferimento ad eventuale diverso montepremi è del tutto ipotetico e generico.

Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo a favore degli appellati costituiti in solido tra loro.

PQM

La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da C.A. con atto notificato il 7.6.2012 nei confronti di D.V., il 13.06.2012 nei confronti di P.M., l'11.06.2012 nei confronti di N.M. e di C.E., il 12.06.2012 nei confronti di N.F., il 14.06.2012 nei confronti di F.L. avverso la sentenza n. 81/2012 del 30.01.2012 del Tribunale Civile di Lecce-sezione distaccata di Gallipoli, così provvede:
Rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore di P.M., N.M., N.F., F.L., delle spese e competenze del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 8000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.a.p. a termini di legge. Nulla sulle spese nel rapporto con i contumaci.
Così deciso in Lecce il 27 maggio 2015.
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2015.


 

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