TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IMPRESA
GIUDICE DEL REGISTRO
Pres. Dott. Pasquale Liccardo

Svolgimento del processo

Rilevato
Che con ricorso depositato in data 22.09.2011, la Inalca richiedeva la rimozione della cancellazione dal Registro Imprese di Bologna, della S. S.r.l. con sede a Casalecchio di Reno di Bologna in via _____, con reintegrazione in capo al liquidatore dell'obbligo di redazione e deposito del bilancio anche per l'esercizio 2011 e per quelli successivi ex art 2490 c.c. e con condanna - in caso di opposizione - alle spese della S. s.r.l.
Assumeva in particolare 1a società ricorrente che : i) dal luglio 2000, aveva in corso un giudizio dapprima davanti il Tribunale di Modena e poi davanti la Corte d'Appello di Bologna, avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti per crollo di un magazzino frigorifero automatizzato avvenuto il 5 maggio 1998; ii) nel corso del procedimento di primo grado davanti il Tribunale di Modena, due consulenze a firma dell'ing. Giovanni Gasparini la prima del 17 aprile 2002, la seconda consulenza dell'11 luglio 2003 avevano confermato la responsabilità del crollo in capo a S. e agli altri convenuti; iii) il Tribunale di Modena aveva peraltro respinto con sentenza in data 9 giugno 2004, le domande della ricorrente, con conseguente impugnazione della decisione ed introduzione del giudizio di gravame innanzi la Corte di Appello; in tale giudizio, la Corte aveva dato corso ad una nuova attività istruttoria, con l'espletamento di due nuove consulenze firma del prof. ing. Pietro Pelloni e del prof. ing. Pietro Molari del 12 febbraio 2007, e a firma del prof. ing. Giuseppe Cantore del 27 novembre 2008, consulenze queste favorevoli alla società ricorrente.
In data 12 aprile 2010, lo stesso giudice del gravame provvedeva a nominare il prof. Carlo Scarpa dell'Università degli Studi di Brescia per la quantificazione del danno patito; iv) all'udienza del 5 novembre 2010, il legale di S. aveva dichiarato l'intervenuta cancellazione della societa dal registro delle imprese (v. doc. n. 1) a far data dal 23 aprile 2010, costringendo la ricorrente alla riassunzione del giudizio in danno dei soci (v. doc. n. 6) successivamente erano emersi elementi di falsità del bilancio di liquidazione, quali la mancata iscrizione a passività del credito affermato in suo danno dalla ricorrente (cfr. anche il doc. n. 3): del pari, nella relazione al bilancio di liquidazione, venivano espressamente delegati il liquidatore ed il socio all'incasso di ulteriori crediti vantati nei confronti della Stato. Si costituivano i soci della società cancellata nonche il liquidatore della medesima, resistendo ad ogni deduzione avversaria.

Motivazione

Ritenuto
che vada nella sede confermato l'orientamento della Suprema Corte per il quale "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, cosicchè le obbligazioni si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Altresì, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, benchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, giudiziale o stragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato" ( Cass.6070/2013).

Nella lettura autorevole indicata, l'art 2495 comma 2 mira ad assicurare la permanente devoluzione del patrimonio sociale come residualmente costituito da ogni somma ricevuta dai soci in sede di liquidazione ovvero da ogni altra utilità conseguita per effetto della liquidazione e attinta dal patrimonio sociale -a garanzia dei creditori nonostante l'intervenuta estinzione della società, con chiaro richiamo al principio di cui all'art. 2740 c.c. e analogia meramente descrittiva alla successione, vicenda questa per sua natura estranea alle vicende societarie: in altri termini, ritiene questo Giudice che non sia dato rinvenire gli estremi di una continuità nella titolarità delle situazioni soggettive passive tipiche di una vicenda successoria ma semmai di una "ultrattività" del principio di responsabilità, capace di giustificare una sua sopravvivenza all'estinzione dell'ente, per la normale destinazione del patrimonio sociale alla soddisfazione dei creditori della società, in esecuzione di quanto funzionalmente devoluto nella causa del contratto di società.

Ciò posto, non pare possibile ravvisare nell'ipotesi in esame, gli estremi per dare corso alla cancellazione dell'iscrizione estintiva, in quanto non risulta comprovato in atti la prosecuzione dell'attività esercitata, tale non potendo rinvenirsi nella sola pendenza del giudizio in essere innanzi alla Corte di Appello.
Nè l'asserita fraudolenza della estinzione può costituire ex sè ragione della cancellazione della iscrizione estintiva, in quanto a norma dell'art. 2491 c.c., il liquidatore di una società cancellata dal Registro imprese può essere chiamato a rispondere nei confronti dei creditori insoddisfatti laddove gli stessi dimostrino l'esistenza di una massa attiva illegittimamente distribuita ai soci ovvero che la mancanza di ogni possibile risorsa per la lora soddisfazione sia imputabile a sua negligenza o a inottemperanza ai doveri imposti dalla natura e dalle finalità del procedimento di liquidazione (cfr. Trib. Milano 14 novembre 2014, in Le Soc. 2009, 8, 1045).
I creditori sociali potranno altresì richiedere misure conservative della garanzia patrimoniale, quali il sequestro conservativo, l'azione revocatoria, nonchè ogni tutela prevista per l'irreparabilità del pregiudizio dall'art 700 c.p.c., per impedire ogni distribuzione del patrimonio sociale senza che sia intervenuto il preventivo pagamento dei creditori sociali.
La natura delle questioni trattate legittima la compensazione integrale tra le parti, attesa la assoluta novità degli orientamenti espressi dalla Suprema Corte ed il dibattito teorico connesso alle vicende estintive disciplinate dall'art. 2495 c.c.

PQM

Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Bologna lì, 8.4.2014
Il Giudice del Registro
Dott. Pasquale Liccardo
Depositato in cancelleria il 28 aprile 2014


 

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