REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1178/2008 proposto da:
I.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MACCARI RAFFAELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.U.S.L. di MESSINA, ASSESSORATO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE DELLA REGIONE SICILIANA, U.P.L.M.O. DI MESSINA, UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MESSINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 852/2007 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 01/10/2007 R.G.N. 1152/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 18.9-1.10.2007, rigettò il gravame proposto da I.F. avverso la pronuncia di prime cure che, nel radicato contraddittorio con l'Ausl n.____ Messina, l'Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale della Regione Siciliana e l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Messina, aveva respinto la sua domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inserito nella prima classe delle liste di collocamento e ad ottenere il posto di lavoro alle dipendenze dell'anzidetta Ausl a far data dall'originario avviamento, con i consequenziali diritti e il risarcimento dei danni.
A sostegno del decisum la Corte territoriale, richiamando e facendo propria la motivazione adottata dal primo Giudice, ritenne quanto segue:
- ai fini de quibus occorreva fare riferimento ai criteri rinvenibili dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 65/1999: lavori socialmente utili svolti per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento, nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite nell'arco temporale di svolgimento del progetto, e durata massima dell'attività svolta, commisurata al periodo richiesto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe (quattro mesi nell'anno solare);
- legittimamente era stata esclusa la marginalità dell'attività di lavoro autonomo espletata dall'interessato, stante il riscontro di un reddito superiore, "al netto", del surricordato limite "al lordo" e del considerevole lasso di tempo necessario, secondo dati di comune esperienza, per l'espletamento di un'attività produttiva del reddito dichiarato;
- la certificazione della SCICA, relativa all'avvenuta ricollocazione dell' I., con decorrenza dall'originaria espunzione, nella prima classe delle liste di collocamento, era irrilevante, stante il suo valore meramente certificativo, alla luce della riscontrata assenza dei presupposti richiesti per l'indicato beneficio.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, I. F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Gli intimati Ausl n. _____Messina, Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale della Regione Siciliana e Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Messina non hanno svolto attività difensiva.

Motivazione

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di norme di legge, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto di modesta entità il reddito dal medesimo dichiarato (che, asseritamene, non aveva mai raggiunto una media di L. 1.000.000 al mese), peraltro da valutarsi anche in modo autonomo.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando vizio di violazione di legge, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), si duole che la Corte territoriale abbia escluso il "Valore probatorio incontrastabile circa la fondatezza della domanda" della certificazione relativa alla revoca della sua cancellazione dalle liste di collocamento.

2. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 10, comma 1, lett. a), (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), ebbe ad osservare che "La interpretazione della disposizione in esame, secondo canoni che ne assicurino la conformità a Costituzione, porta perciò ragionevolmente a reputare inclusi nella prima classe delle liste di collocamento non solo i lavoratori con rapporto di subordinazione a tempo parziale, ma anche quelli autonomi, la cui attività attinga alla medesima ratio del disposto di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 10, comma 1, lett. a): e cioè quella di salvaguardare la posizione di coloro che svolgono un lavoro di modesta entità, cioè un lavoro di carattere occasionale, saltuario e, in definitiva, marginale. Quanto alla corrispondente situazione, non va, invero, sottaciuto che il parametro utilizzato dalla norma, e cioè quello delle venti ore settimanali, richiama l'idea di un collegamento con la prestazione di lavoro subordinato, anche se il dato temporale non costituisce, come è noto, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, elemento direttamente qualificatorio del lavoro dipendente, bensì indice soltanto sussidiario ai fini della verifica del relativo tipo contrattuale. Peraltro, l'inidoneità del suddetto parametro ad identificare la prestazione lavorativa autonoma qualificabile come marginale non impedisce di rinvenire nell'ordinamento, ancorchè in un diverso ambito di disciplina, quale quello dei lavori socialmente utili, criteri di riferimento che possono reputarsi espressivi di più generali principi e che, proprio per questo, appaiono atti a definire il concetto di attività autonoma a tempo parziale.
Nella disciplina da ultimo ricordata, le attività di lavoro autonomo occasionale vengono individuate in quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di L. 7.200.000 lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto (D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 4). Da tale disposizione è dato, dunque, desumere criteri valutativi in ordine alle prestazioni autonome di modesta entità, tra i quali appare segnatamente dirimente, per quanto qui interessa, il limite reddituale, da riferirsi all'anno solare (secondo quella che, nella normalità dei casi, è la durata dei progetti; art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo); limite da potersi congruamente apprezzare anche in modo disgiunto ed autonomo dall'altro dato di riferimento contenuto nel menzionato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 4, proprio in virtù della peculiare funzione di mero criterio parametrico che la disposizione assume in relazione alla fattispecie all'esame della Corte"
(cfr. Corte Costituzionale, n. 65/1999 cit.).

Osserva il Collegio che, alla luce delle condivisibili considerazioni svolte nella suddetta sentenza della Corte Costituzionale, deve ritenersi corretto, ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore autonomo ad essere inserito nella prima classe delle liste di collocamento, il riferimento al limite reddituale di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 4.
A tale criterio si è in effetti attenuta, con la sentenza impugnata, la Corte territoriale, che ha accertato in concreto il superamento da parte dell' I. del limite reddituale lordo di L. 7.200.000 (il che, del resto, trova conferma nelle stesse indicazioni fornite dal ricorrente circa il proprio reddito mensile).
Il motivo all'esame va pertanto disatteso.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che, ove si controverta in sede giudiziale della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un diritto, il giudice deve svolgere la relativa indagine in base ai parametri legislativi all'uopo stabiliti, restando ininfluente l'eventuale diversa valutazione che gli organi amministrativi possano avere fornito al riguardo con propri atti, stante il potere di disapplicazione di tali atti sancito dalla L. n. 2248 del 1865, art. 4, All. E.
4. In definitiva il ricorso deve essere rigettato; non è luogo a provvedere sulle spese, in carenza di attività difensiva degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.