ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24281-2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE;
- ricorrente -
contro
DAUNIA SERRACAPRIOLA s.r.I., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura
a margine del controricorso, dagli avv.ti Giacomo MESCIA e Pier
Luigi PELLEGRINO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Paesiello, n. 5, presso lo studio legale dell'avv. prof. Gaetano
SCOCA;
— controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 1137/27/2018 della Commissione
tributaria regionale della PUGLIA; Sezione staccata di FOGGIA,
depositata il 09/04/2018;
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28868 Anno 2020
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Svolgimento del processo

1. La (Omissis) deposita un controricorso con ricorso incidentale esponendo che resistere al ricorso per
cassazione notificatole dall'Avvocatura dello Stato per conto dell'Agenzia delle entrate con cui veniva impugnata la sentenza in epigrafe indicata che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di nove avvisi di accertamento catastale relativo ad alcuni impianti aerogeneratori di proprietà della predetta società.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Motivazione

Considerato che:
1. Il ricorso dell'Avvocatura dello Stato è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 23/08/2018, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.

2. La costituzione dell'intimata non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. 24686/2014; Cass. 24453/2017; Cass. n. 12894/2013; Cass. n. 22914 del 2013).
La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017). E non possono esaminarsi i motivi di ricorso incidentale che è inefficace perché non è provata la tempestività della sua proposizione non essendo certa né la data di deposito della sentenza impugnata né quella di notifica del ricorso principale, che la controricorrente afferma ma non dimostra essere avvenute rispettivamente in data 09/04/2018 e 11/06/2018 (Cass. n. 19188 del 2018).

In ogni caso il ricorso incidentale sarebbe improcedibile per omesso deposito della sentenza impugnata (Cass. n. 6038 del 2010).

3. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.

4. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, neppure nei confronti del ricorrente incidentale (Cass. n. 1343 del 2019) neppure a carico della contrricorrente stante la dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale. Compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma in data 08/10/2020.


Scarica copia del provvedimento: Cassazione Ordinanza 28868 2020

 

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