LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17215/2010 proposto da:
S. A.
- ricorrente -
contro
S. V.
- controricorrente -
e contro
S.V.M. ;
- intimato -
e contro
Sp.El., D.P.L.;
- resistenti -
avverso la sentenza n. 1058/2009 della Corte D'Appello di Brescia, depositata il 30/11/2009 R.G.N. 475/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2012 dal Consigliere Dott. Luigi Alessandro Scarano;
udito l'Avvocato M. M.;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Libertino Alberto, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30/11/2009 la Corte d'Appello di Brescia, pronunziando in sede di rinvio disposto da Cass. n. 20436 del 2008, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. S. V. nei confronti della pronunzia Trib. Verona 23/7/2002, respingeva per carenza d'interesse la domanda spiegata dalla sig. S.A., cui aderiva l'interventore sig. Sp. El., di accertamento in ordine alla sussistenza - già anteriormente alla divisione e alla condanna al rilascio disposta alla Corte di appello di Venezia - di rapporto di locazione in suo favore, con scadenza al 30/6/2007, avente ad oggetto l'immobile al S .V. assegnato in sede di scioglimento della comunione ereditaria.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la sig. S. A. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resistono con separati controricorsi il sig. S. V. e lo Sp.

Motivazione

Con il primo motivo la ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta che erroneamente la corte di merito ha "affrontato le medesime questioni, ampiamente argomentate nel giudizio di appello, risolvendole in senso diametralmente opposto", anzichè "uno diverso, ancorchè non indicato dalla Suprema Corte".
Con il secondo motivo denunzia insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta che la corte di merito, "richiamando altra sentenza della Corte d'Appello di Venezia (sent. 41/2008)", ha immotivatamente ritenuto il rapporto locativo de quo coperto da quel giudicato.
Con il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1571, 1599 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che "il giudicato sullo scioglimento della comunione possa comunque incidere anche su questioni aventi autonoma natura obbligatoria non riconducibili e non aventi nessuna implicazione diretta con il dedotto scioglimento della comunione".
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra l'altro- l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.
Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).
E' cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492 ).
Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.Cass., 25/2/2004, n. 3803).
Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).
Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall'odierna ricorrente.
Già sotto l'assorbente profilo dell'autosufficienza, va posto in rilievo come la medesima faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., al "contratto di locazione 27.6.1983, sottoscritto tra G.R. ved. S. e S.A.", all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado del sig. S.V., alla "sentenza n. 1010/01 del Tribunale di Verona", al "motivo di doglianza sollevato dall'appellante (secondo e terzo motivo alle pagg. 6 e 7)", alle "conclusioni di S. V. nella causa Tribunale di Verona R.G. 3989/1979 riportate nella sentenza del medesimo Tribunale n. 918/99", alla "sentenza n. 132/2001 della Corte d'Appello di Venezia", di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riprodotti, senza puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, gli stessi risultino prodotti, e ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).
A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziatì vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Con particolare riferimento ai primi due motivi di ricorso va ulteriormente osservato che il secondo profilo di censura prospettato dai ricorrenti si sostanzia invero in una doglianza di violazione di norme di diritto anzichè al dedotto vizio di motivazione, e non risulta d'altro canto denunziata la violazione dell'art. 2909 c.c..
Relativamente al terzo motivo deve porsi per altro verso in rilievo che la doglianza concernente la mancata considerazione da parte della corte di merito del giudicato esterno (e non già interno, come erroneamente dedotto dalla ricorrente) costituito dall'accertamento contenuto nella evocata sentenza App. Venezia n. 132 del 2001 è inammissibile, (anche) in ragione della decisiva circostanza che la sentenza prodotta in atti dal ricorrente non reca invero, al fine di dare la prova della relativa formazione, l'attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., dell'intervenuto passaggio in giudicato, in defettibilmente necessaria perchè esso possa fare stato (pure) in questo giudizio (v. Cass., 8/5/2009, n. 10623; Cass., 24/11/2008, n. 27881; Cass., 2/4/2008, n. 8478; Cass., 22/5/2007, n. 11889; Cass., 3/11/2006, n. 23567).
Deve ulteriormente sottolinearsi che il vizio di motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo in particolare esso a proporre un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice, e non ai possibili vizi del relativo iter formativo rilevanti ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058).
Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Nè ricorre d'altro canto vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748;Cass., 23/6/1967, n. 1537).
Secondo orientamento risalente nella giurisprudenza di legittimità, al giudice di merito non può infatti imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell'odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
All'inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2012


 

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