REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17872/2014 proposto da:
T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell'avvocato SCARINGELLA MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO SPADARO giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA OSPEDALIERA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TRASTEVERE 259, presso lo studio degli avvocati RAFFAELLO LERRO, GAETANO PATTA, rappresentata e difesa dall'avvocato LERRO RAFFAELLO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza n. R.G. 3534/13 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 22/01/2014, depositata il 23/01/2014, nonchè la sentenza del TRIBUNALE di NAPOLI del 19/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l'Avvocato Scaringella Massimiliano difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

p.1. - T.M. ricorre, con atto notificato il 2.7.14 ed affidandosi a due motivi, direttamente a questa Corte per la cassazione tanto dell'ordinanza 23.1.14 con cui la corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza 19.6.13 del tribunale di quel capoluogo, quanto di quest'ultima, con le quali è stata accolta la domanda dell'Azienda Ospedaliera _____ di rilascio di un bene locatole ad uso abitativo, per il canone di Euro 1.000 annui, dal precedente titolare Comune di Napoli.
L'intimata notifica controricorso e la causa, chiamata dapprima all'adunanza in camera di consiglio del giorno 11.3.15 su relazione ex art. 380 bis c.p.c., del 27.11.14, è poi chiamata alla pubblica udienza del 9.9.15..

Motivazione

p.2. - La ricorrente si duole:

- col primo motivo, di "violazione dell'art. 115 c.p.c., e dell'art. 2697 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3": sostenendo la tardività della prova della titolarità, in capo all'intimante, del bene oggetto di locazione e la conseguente sua totale inutilizzabilità;

- col secondo motivo, di "erronea applicazione della L. n. 833 del 1978, art. 66, comma 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", ricordando come, dagli atti legittimamente esaminabili, l'immobile oggetto di locazione apparteneva al patrimonio degli Ospedali Riuniti e che solo con successive delibere esso era stato trasferito all'Azienda sanitaria.

p.3. - Dal canto suo, la controricorrente insiste sulla natura personale del contratto di locazione e sulla conseguente irrilevanza della titolarità del diritto di proprietà sul bene che ne sia oggetto, ma non manca di rilevare la piena prova, in atti, di quella titolarità in capo dapprima al Comune e, quindi, ad essa Azienda Ospedaliera.

p.4. - Nonostante pendano, su questioni analoghe, separati ricorsi (nn. 1420/14 e 1428/14 r.g.), dispiegati però avverso sentenze di secondo grado e non anche contro ordinanze di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., (rispettivamente, le sentenze nn. 2593 del 20.6.13 e 2719 del 28.6.13 della stessa Corte di appello di Napoli, su domande della stessa odierna controricorrente nei confronti di P.C. e U.R.), per i quali, in difetto dei presupposti in rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., era già stata prospettata la trattazione in pubblica udienza, va fin d'ora osservato che il ricorso in esame è inammissibile.

p.5. - In particolare, l'inammissibilità è evidente nella parte in cui esso si rivolge contro l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.: questa è infatti insuscettibile ex se di impugnazione, secondo quanto diffusamente argomentato da questa Corte regolatrice con le ordinanze del 16.4.14, nn. 8940 a 8943, alla cui esaustiva motivazione può qui bastare un semplice richiamo (ma v. pure: Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass. 23 giugno 2014, n. 14182; Cass., ord. 3 ottobre 2014, n. 20968; Cass., ordd. 9 aprile 2015, n. 7130 e 29 aprile 2015, n. 8608; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass. 18 maggio 2015, n. 10118; Cass. 21 maggio 2015, n. 10516). Nè rileva, poi, il contrasto rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 223 del 12 gennaio 2015, siccome relativo alla questione della sussistenza o meno della possibilità di impugnare l'ordinanza in esame per vizi propri del procedimento della sua emanazione, ma non anche a quella (unica a venire in considerazione nella specie) della possibilità - radicalmente esclusa dalla concorde giurisprudenza di questa Corte - di impugnare quell'ordinanza per le valutazioni di merito in essa contenute in punto di esclusione di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello.

p.6.- Il ricorso non è ammissibile però neppure nella parte in cui si rivolge contro la sentenza di primo grado.

p.6.1. E noto invero che l'art. 348 ter c.p.c., prevede si l'impugnabilità, con ricorso per cassazione, della sentenza di primo grado, ma pur sempre, in via principale, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione (anche se integrale ed anche se a mezzo p.e.c.: per tutte, v. Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23526, anche sull'esclusione di profili di illegittimità costituzionale dell'intero sistema) dell'ordinanza di secondo grado.
p.6.2. Si noti ora che, in materia di regolamento di competenza, anche per il quale il termine (altrettanto perentorio, ma di trenta giorni) decorre dalla comunicazione del provvedimento del giudice, l'impugnante, anche quando deduca che il termine per proporre il ricorso sia quello ordinario decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato - vuoi perchè non ne sia prevista la comunicazione, vuoi perchè la stessa non sia concretamente avvenuta, vuoi perchè lo sia stato in maniera incompleta o inidonea - ha l'onere, a pena di inammissibilità, di documentare a questa Corte la tempestività della notificazione dell'istanza, ove l'impugnazione sia stata posta in essere oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che abbia deciso sulla competenza (Cass. 7 luglio 2004, n. 12462; Cass., ord. 12 marzo 2009, n. 6050).

6.3. Ma allora, poichè la comunicazione è un incombente necessario e normalmente previsto dalla disciplina processuale, non può operare la presunzione di avvalimento del termine ordinario, decorrente cioè dalla pubblicazione, posta in via generale in favore dell'impugnante nei casi in cui la decorrente di quello breve può essere attivato, ad impulso e nell'interesse della controparte vittoriosa, con la notificazione del provvedimento impugnabile.
In altri termini, il riferimento univoco - quale dies a quo di un termine perentorio incidente sullo sviluppo del processo - ad un incombente, quale la comunicazione della cancelleria, che può definirsi normale, cioè necessario ed immancabile (salvi i casi in cui fosse per avventura escluso dalla disciplina processuale di speciali provvedimenti o comunque fermo il recupero delle facoltà processuali compromesse in caso di illegittima concreta omissione o radicale inidoneità della comunicazione), rende evidente l'interesse pubblicistico - evidentemente sotteso alla sollecita formazione del giudicato, indubbio presidio della tutela dei diritti della parte vittoriosa e quindi pienamente conforme ai principi costituzionali del giusto processo - alla decorrenza immediata del termine breve di impugnazione.
Questo, perciò, prioritariamente decorre dalla comunicazione, cioè da un evento normalmente certo, anzichè dalla mera eventualità della scelta discrezionale sul punto operata dalla parte vittoriosa.

p.6.4. Ritiene il Collegio che, allora, anche in questo caso non solo la dimostrazione (che sarebbe poi controllata da questa Corte con diretto accesso agli atti, ma pur sempre una volta superato il vaglio di ammissibilità del ricorso introdutrivo, vaglio precluso dall'eventuale carenza di un simile ineludibile requisito di contenuto-forma) ma prima ancora l'allegazione in ricorso del rispetto del termine breve dalla comunicazione dell'ordinanza di secondo grado (comunicazione che attiva la decorrenza del termine di impugnazione della sentenza di primo grado) sia indispensabile ai fini della stessa regolarità formale del ricorso e precluda perfino l'esame diretto degli atti al fine di verificare l'obiettiva sussistenza di tale tempestività: con le sole, intuitive, eccezioni (mutuate anche in questo caso dalle conclusioni raggiunte in tema di regolamento di competenza) in cui la comunicazione non è prevista per speciali ed eccezionali disposizioni di legge, ovvero in cui la proposizione dell'impugnazione sia avvenuta essa stessa entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di secondo grado, non potendo allora che essere per forza di cose rispettato qualunque pari termine decorrente dall'evento, di ontologica necessità successivo alla pubblicazione, consistente nella comunicazione del provvedimento pubblicato, ovvero ancora in cui essa sia in concreto inidonea a dar conto del contenuto del provvedimento comunicato.

p.6.5. Poichè il ricorrente nemmeno allega di avere proposto l'impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di secondo grado e comunque non indica la data di quella, ecco che allora va dichiarata l'inammissibilità già solo per questo motivo dei motivi di impugnazione del provvedimento di primo grado, senza, la possibilità di verificare - quand'anche di ufficio - che il rispetto di quel termine vi sia in concreto effettivamente stato.

p.6.6. E tanto in applicazione del seguente principio di diritto:

poichè, nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, il termine breve di sessanta giorni decorre prioritariamente dalla comunicazione dell'ordinanza di secondo grado (di dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.), la data di quest'ultima è non solo presupposto dell'impugnazione in sè considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, sicchè - tranne il caso in cui sia esclusa per legge quella comunicazione, ovvero quello in cui sia evidente il rispetto di quel termine, per il mancato decorso di sessanta giorni tra la stessa pubblicazione e la proposizione del ricorso, ovvero quello in cui la comunicazione in concreto effettuata sia inidonea a dar conto del contenuto del provvedimento - il ricorrente ha l'onere anche di allegare in ricorso gli elementi necessari per configurarne la tempestività (data di comunicazione dell'ordinanza di secondo grado), impregiudicato il potere, estrinsecabile peraltro solo ove sia previamente soddisfatto quel requisito di contenuto-forma dell'atto introduttivo, della Corte di cassazione di verificare la corrispondenza al vero di quanto allegato e comunque la tempestività dell'impugnazione.

p.7. - Le conclusioni raggiunte in punto di rito esimono dal rilevare che, comunque, nessuna utilità avrebbe potuto conseguire la ricorrente dalla sua persistenza nella contestazione della titolarità del diritto di proprietà del bene locato, visto che, per principi consolidati, ciò che conta in un rapporto di locazione è la giuridica disponibilità in capo al locatore del bene da concedere in godimento alla controparte, con radicale irrilevanza di ogni disputa sulla corrispondenza o meno di tale disponibilità ad un retrostante diritto dominicale o meno.

p.8. - Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; ma l'assoluta novità almeno della questione in base al quale si è pervenuti alla definizione in rito in ordine ai motivi dispiegati contro la sentenza di primo grado rende di giustizia, ad avviso del Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
p.9. - Peraltro, non può mancare - difettando il giudice di qualsiasi discrezionalità (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) - l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 settembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2015


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.