REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10858-2014 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALATI 100/C, presso lo studio dell'avvocato D'ALISE ANNA, rappresentato e difeso dall'avvocato BARTOLO GIUSEPPE SENATORE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA SALUTE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 255/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 27/11/2012, depositata il 29/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Svolgimento del processo

1. - E' stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., datata 6.2.15 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 255 del 29.1.13, del seguente letterale tenore:

"1. - S.G. ricorre - affidandosi a quattro motivi - avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato rigettato l'appello avverso la reiezione, da parte del tribunale di Napoli, della domanda da lui proposta nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento dei danni patiti per le lesioni conseguenti ad un'emotrasfusione non sicura subita il ______, siccome contagiato dal virus HCV, quantificati in non meno di Euro 520.000.

2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'art. 360-bis cod. proc. civ. -per la preliminare necessità di ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione e quindi ai limitati fini dell'adozione di adeguata ordinanza interlocutoria.

3. - Il ricorrente sviluppa quattro motivi ("violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all'art. 2938 c.c. e art. 112 c.p.c. sulla violazione del principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato"; "violazione dell'art. 360, n. 3 in relazione agi artt. 2934 e 2935 c.c."; "violazione dell'art. 360, n. 3 in relazione all'art. 2947 c.c., commi 2 e 3, artt. 147 e 590 c.p."; "sulla violazione dell'art. 360, n. 3 in relazione all'art. 1223.
Sulla violazione della L. n. 296 del 1958. Sulla violazione del D.P.R. n. 1256 del 1971.
Sulla violazione della L. n. 833 del 1978") per contestare l'applicata prescrizione quinquennale a far tempo dalla data di presentazione della domanda di indennizzo ex lege n. 210 del 1992, anzichè da quella di comunicazione del relativo responso.
Tuttavia, il ricorrente stesso notifica il ricorso all'intimato Ministero presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (ivi in via Diaz 11) il 14.3.14, anzichè presso l'unica competente avvocatura generale in Roma.

4. - In punto di rito, deve allora osservarsi che, qualora la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. sia affetta da nullità perchè effettuata presso l'Avvocatura distrettuale, anzichè presso l'Avvocatura generale dello Stato, ove non sia seguita la spontanea notifica di controricorso da parte dell'intimata malamente raggiunta dalla notifica del ricorso, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; rinnovazione che, se eseguita, ha l'effetto di sanare tale nullità ex tunc impedendo la decadenza dall'impugnazione (Cass., ord. 30 giugno 2006, n. 15062); e restando in tal caso abilitata l'intimata a depositare il proprio controricorso anche al di là dei termini a tal fine previsti per il caso di rituale notificazione del ricorso (Cass. 14 ottobre 2005, n. 20000; Cass. 7 settembre 2006, n. 19242).

5. - E indispensabile pertanto, se non altro allo stato e non risultando tuttora avvenuta nè la spontanea notifica di controricorso da parte dell'intimata Amministrazione, nè la spontanea rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione da parte del ricorrente (in astratto pure ammissibile, quand'anche in tempo successivo alla scadenza del termine per impugnare: da ultimo, v. Cass. 27 aprile 2011, n. 9411), proporre al Collegio di ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma".

Motivazione

2. - Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.
3. - A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione, confermate come sono del resto anche dalla giurisprudenza successiva (per tutte, Cass. Sez. Un., ord. 15 gennaio 2015, n. 608).
4. - Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., della notificazione del ricorso va ordinata la rinnovazione come in dispositivo.

PQM

La Corte ordina al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2015


 

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