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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano - Presidente -
Dott. BRUNO Paolo A - Consigliere -
Dott. ZAZA C. - rel. Consigliere -
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1. B.R., quale parte offesa;
nel procedimento nei confronti di:
2. D.G.R.:
3. G.E.:
4. M.D.;
avverso l'ordinanza del 05/03/2013 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e la memoria depositata per gli indagati;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Policastro Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con il provvedimento impugnato veniva disposta l'archiviazione del procedimento nei confronti di D.G.R., G. E. e M.D. per il reato di cui all'art. 595 c.p., denunciato come commesso in danno di B.R. con la pubblicazione sul giornale locale C., diretto dalla M., di un articolo a firma del D. intitolato " Z. e gli yesmen", che censurava l'affidamento, da parte del Sindaco di _____ Z., della delega al bilancio alla B. al solo scopo di ottenere appoggi politici, e di altro articolo a firma del G. nel quale si criticava lo stanziamento di un contributo per zona terremotata per la ristrutturazione di una chiesa di _____, comune di origine della madre della B., per danni di importo in realtà inferiore.
La parte offesa ricorre sulla ritenuta infondatezza della notizia di reato per legittimo esercizio del diritto di critica, e deduce abnormità del provvedimento impugnato rispetto alla mancanza nel primo articolo del requisito della continenza, attesa l'intrinseca offensività del termine yesmen contenuto nel titolo, e nel secondo articolo del requisito della verità oggettiva dei fatti riferiti, laddove dalla documentazione prodotta dalla persona offesa risultava che il sindaco di ____ aveva escluso di aver parlato con alcun giornalista del ridimensionamento dei danni subiti dalla chiesa.
Per gli indagati è stata depositata memoria a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità o di rigetto dei ricorsi.
Motivazione
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito, ai sensi della disposizione di cui all'art. 409 c.p.p., comma 6, ed al relativo rinvio ai casi di nullità di cui all'art. 127 c.p.p., comma 5, unicamente ove siano dedotte violazioni del contraddittorio (Sez. 5, n. 6131 del 13/11/1998 (17/02/1999), Villa, Rv. 212509; Sez. 6, n. 3016 del 28/09/1999, Mezzaroma, Rv. 215272; Sez. 1, n. 9440 del 03/02/2010, Di Vincenzo, Rv. 246779; Sez. 2, n. 29936 del 04/07/2013, Loffredo, Rv. 256660). Violazioni nella specie non indicate dal ricorrente, il quale lamenta viceversa un'asserita abnormità dell'ordinanza impugnata; censura per questo profilo manifestamente infondata, rispetto alla nozione di abnormità quale espressione di poteri non riconosciuti al giudice dall'ordinamento e determinazione di un'insuperabile stasi processuale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590), laddove connotazioni del genere non possono essere ravvisate in un provvedimento congruamente motivato sia sulla continenza del termine yesmen, che compariva nel primo articolo denunciato, che sulla riconduzione dei contenuti del secondo articolo a mera critica, sotto il profilo della loro opportunità, di scelte amministrative circa le priorità nella destinazione di fondi per la ristrutturazione in zone colpite da catastrofi naturali.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in Euro 1.000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2014
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