REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Massimo Crescenzi - Presidente
Dott.ssa Donatella Galterio - giudice relatore
Dott.ssa Monica Velletti - giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2775 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2012, vertente
TRA
Lu.Bi., con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Fr.St.,
rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE RICORRENTE
E
Iv.Ro., con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Em.Pe.,
rappresentante e difensore, unitamente al procuratore avvocato Pi.Pe. per procura in atti
PARTE RESISTENTE
con l'intervento in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti anno concluso come da
verbale

Motivazione

1. Carattere preliminare rispetto alla domanda di separazione coniugale riveste l'eccezione di improcedibilità fondata dalla resistente sull'esistenza di un pregresso verbale delle condizioni della separazione consensuale omologato da questo Tribunale in data 28.10.2003 che prevedeva, a differenza delle conclusioni spiegate nel presente ricorso secondo le quali ognuno dei coniugi avrebbe dovuto provvedere al proprio mantenimento nulla essendo dovuto per nessuno dei due figli, l'obbligo a carico del marito di corrispondere alla moglie un assegno mensile di Euro 200 per il di lei mantenimento e di Euro 300 per il mantenimento del figlio Al.
Del tutto contraddittoria è la difesa di parte ricorrente al riguardo. Costui sostiene, con tesi tra loro incongrue, dapprima che lui e la moglie sarebbero sempre rimasti a vivere, malgrado l'intervenuta omologa della separazione consensuale intervenuta nel 2003 per motivi di natura esclusivamente fiscale, insieme sotto lo stesso tetto con l'espresso accordo di non volere riconoscere a tale accordo alcun effetto (cfr ricorso introduttivo e memoria integrativa) per poi invece addurre in sede di memorie ex art. 183 che la signora Ro. aveva nel 2003 manifestato la volontà di separarsi e che lui
aveva accettato le condizioni da costei poste ma che nel Natale di quello stesso anno egli si sarebbe definitivamente riconciliato con la moglie.
Delle due l'una: o si tratta di una riconciliazione successiva al decreto di separazione pronunciato dal Tribunale ed in tal caso deve necessariamente presupporsi la validità del consenso alla separazione contenuto nella richiesta di omologa sottoscritta da entrambe le parti nonché della successiva costituzione ex novo della comunione materiale e spirituale in relazione alla quale la legge prevede la caducazione degli effetti della separazione o invece, nell'ipotesi in cui le parti non avessero mai inteso separarsi, si sarebbe trattato di simulazione assoluta ed in tal caso il vizio ab origine della volontà delle parti sarebbe tuttavia superato dalla richiesta giudiziale di omologa che prevale sul precedente accordo simulatorio ponendosi in antitesi con esso "essendo logicamente insostenibile che i coniugi possano disvolere con detto accordo la condizione di separati e al tempo stesso volere l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici la detta condizione (cfr. Cass.20.11.2003 n.17607).

Dal momento tuttavia che la tesi successivamente sostenuta in ordine ad una successiva riconciliazione tra le parti, sulla quale vertono le prove testimoniali articolate nella memoria 183 n.2 di parte attrice, integra un vero e proprio mutamento della causa petendi trattandosi di fatto costitutivo antitetico rispetto alla simulazione assoluta ab inizio sostenuta, correttamente non è stato dal G.I. dato ingresso alle richieste istruttorie stante l'inammissibilità della mutatio libelli in tal modo operata.
Deve pertanto concludersi a fronte della richiesta di omologa delle condizioni della separazione consensuale sottoscritte nel 2003 e del conseguente decreto pronunciato in data 28.10.2003 che supera l'eventuale sottostante accordo simulatorio tra le parti, per l'inammissibilità della domanda giudiziale di separazione introdotta dal ricorrente con il presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n.55 in applicazione
dei parametri previsti per le cause di valore indeterminato basso, seguono la soccombenza.

PQM

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Lu.Bi. nei confronti di Iv.Ro., così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di separazione personale fra le parti;
- condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte resistente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.254,00 a titolo di compensi legali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 19 settembre 2014.
Depositata in Cancelleria il 19 settembre 2014.


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.