REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente -
Dott. GALLO Domenico - Consigliere -
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -
Dott. ALMA Marco Maria - est. Consigliere -
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sulla richiesta ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposta da:
P.A.;
avverso la sentenza n. 705/2013 in data 10/4/2013 della Corte di cassazione, Sez. 6 Penale.
visti gli atti, la sentenza e la richiesta udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FRATICELLI Mario che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. THAU Andrea, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 705/2013 del 10/4/2013 la 6 Sezione penale di questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di P.A. in relazione ad alcuni capi dell'originaria rubrica delle imputazioni (indicati con le lett. A, S ed S1), limitatamente alle condotte sino al ____, perchè estinti per prescrizione, rigettando nel resto il ricorso dell'interessato.
Con ricorso datato 4/4/2014 e depositato in Cancelleria il 5/4/2014 il difensore dell'imputato ha formulato richiesta di correzione di errori materiali contenuti nella menzionata sentenza, deducendo che la Corte non avrebbe tenuto conto e non si sarebbe espressa sulle eccezioni procedurali sollevate dal difensore nel corso dell'udienza del 10/4/2013 e di cui ad una memoria depositata in pari data, con riferimento al fatto che era stato richiesto di "dichiarare inesistente/annullare e/o dichiarare nulla la notifica apparentemente fatta in data 7/9/2009 del decreto di citazione a giudizio in appello e disporre ... la rinnovazione di detta fase dibattimentale".
In particolare, aveva evidenziato l'allora ricorrente che la notifica di cui trattasi non era stata regolarmente eseguita non avendo egli "mai eletto o dichiarato un domicilio ai fini delle notificazioni, nè essendosi rifiutato di farlo, con la conseguenza che le notificazioni dovevano essere eseguite presso la sua residenza con la procedura di cui all'art. 169 cod. proc. pen., ovvero in _____ con quella di cui all'art. 157 cod. proc. pen. o, infine, nel luogo di cui al secondo comma dell'art. 161 cod. proc. pen. e cioè in ____".

Motivazione

Deve, in via preliminare, evidenziarsi che la richiesta oggi in esame riguarda una sentenza di questa Corte depositata in data 20/9/2013.
Deve, altresì, essere rilevato che il difensore ricorrente risulta avere estratto copia della sentenza impugnata il giorno 8/10/2014 ed il ricorso oggi in esame risulta datato 4/3/2014 e depositato il 5/3/2014.
Al fine di verificarne la tempestività sorge quindi il problema di stabilire se il termine per la presentazione del ricorso è da considerarsi perentorio e se lo stesso decorre dal momento del deposito della sentenza impugnata ovvero decorre dal momento della effettiva conoscenza del contenuto della sentenza medesima che, in assenza di avviso di deposito, verrebbe a decorrere dal momento dell'estrazione di copia della stessa ad opera della parte interessata.

La prima delle due questioni è già stata affrontata da questa Corte Suprema con una decisione che l'odierno Collegio condivide e che ha enunciato il seguente principio: "il termine di 180 giorni entro il quale può essere presentato il ricorso straordinario in cassazione per errore materiale o di fatto è perentorio, essendo finalizzato ad evitare che la sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta per un tempo potenzialmente indefinito alla situazione di pur relativa instabilità determinata dall'esperibilità della procedura straordinaria in questione" (Cass. Sez. 4, sent. n. 15717 del 07/03/2008, dep. 16/04/2008, Rv. 239813). Alla soluzione del secondo problema soccorre il dato testuale di cui all'art. 625 bis c.p.p., comma 2, che, in deroga alle disposizioni generali in materia di termini per la proposizione delle impugnazioni di cui all'art. 585 cod. proc. pen., espressamente stabilisce che la richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni "dal deposito" del provvedimento.
Detta deroga trova la sua giustificazione, oltre che in quanto sopra già evidenziato con riguardo alla necessità di non procrastinare per un tempo indefinito la possibilità di accedere alla procedura sopra indicata, anche nella assoluta eccezionalità della procedura stessa rispetto al regime ordinario delle impugnazioni.
Non a caso, proprio per l'eccezionalità della disciplina, se da un lato il Legislatore ha stabilito che la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso è legata al momento del deposito della sentenza impugnata, dall'altro, lo stesso Legislatore ha indicato un termine più lungo (ben 180 giorni) rispetto a quello ordinario per la presentazione del gravame, evidentemente contando sul fatto che la parte interessata, operando con ordinaria diligenza, ha la possibilità in un così ampio contesto temporale di prendere piena cognizione della motivazione del provvedimento impugnato e di predisporre l'eventuale ricorso.
Deve quindi essere affermato il seguente principio: "Il termine di 180 giorni entro il quale può essere presentato il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento pronunciato dalla corte di cassazione decorre dal momento del suo deposito, a nulla rilevando il momento in cui la parte interessata ha avuto l'effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento stesso".

Orbene, nel caso di specie, poichè, come detto, la sentenza de qua è stata depositata il 20/9/2013, tenuto conto delle regole generali per il calcolo dei termini di cui all'art. 172 cod. proc. pen., il termine finale per la presentazione del ricorso è venuto a scadere il 19/3/2014.
Essendo, come detto, il ricorso che in questa sede ci occupa stato depositato il 5/4/2014 lo stesso è pacificamente tardivo e, per l'effetto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., comma 4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014


 

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