REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO SEZIONE 25
runita con l'intervento dei Signori:
VERNIERO LUIGI -Presidente-
DI NUNZIO ALESSANDRO -Relatore-
BARBATA AGOSTINO MARIA CALOG -giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3481/11
depositato il 3/03/2011
avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IVA 1993
contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
proposto dal ricorrente:
MONESYS S.P.A.
difeso da:
NASTASI DOTT. MARCO VALERIO QUARTO
OGGETTO DELLA DOMANDA
- Ricorso n.3481/11 R.G.R. Avverso silenzio rifiuto istanza rimborso IVA, anno 1993, dell'Ag. Entrate Dir. Prov. II di Milano
Ricorrente: Monesys S.p.a.

Svolgimento del processo

La parte ricorrente ha richiesto la discussione della causa in pubblica udienza.
Si è costituita l'Ag. Entrate, rappresentata dal dott. C. e Dott. M. che chiedono il rigetto del ricorso.
E' presente il difensore della ricorrente, Dott. Nastasi che insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Relatore illustra i motivi della controversia.

Motivazione

La contribuente, in data 8/03/1994, ha presentato la dichiarazione IVA anno 1993, evidenziando un credito IVA di Lire 63.313.000 di cui Lire 60.801.000 chieste a rimborso.
In data 10/06/1998 per mezzo di lettera raccomandata R.R. la contribuente sollecitava l'Ufficio IVA ad eseguire il rimborso, interrompendo i termini prescrizionali.
In data 16/06/2005, con raccomandata R.R. È stato risollecitato l'Ufficio IVA ad eseguire il rimborso dell'anno 1993, oppure, alternativamente, il riconoscimento del credito in dichiarazione, interrompendo ancora i termini prescrizionali.
Non ricevendo risposte dall'Ufficio IVA, in data 30/09/2010, la contribuente ha riproposto una istanza di rimborzo IVA per l'anno 1993, per il complessivo ammontare di € 31.401,00.
Perfezionatosi il silenzio rifiuto è stata adita questa Commissione per veder riconosciuto il diritto al rimborso.
Si è costituito l'Ufficio che afferma essere onere della ricorrente dimostrare l'indebito e conseguentemente l'esistenza del credito, ed eccepisce anche la decadenza della ricorrente a poter chiedere il rimborso oltre il termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione IVA ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, ed a causa del mancato rispetto di detto termine ha denegato il rimborso.
La ricorrente ha allegato al ricorso:
- istanza di rimborso IVA e ricevuta di presentazione;
- dichiarazione IVA anno 1993;
- lettere raccomandate inviate in date 10/06/1998 e 16/06/2005;
- sentenze della Corte di Cassazione pronunciate sulla materia;
- visura camerale.
Il ricorso merita accoglimento.
La ricorrente ha documentato di aver richiesto il rimborso con la dichiarazione IVA anno 1993 e non già con una istanza presentata tardivamente, come affermato dall'Ufficio.
La condotta dell'Ufficio appare essere, non solo speciosa perchè priva di presupposto, ma anche fondata su false affermazioni che devono ritenersi fuorvianti ai fini del giudizio e finalizzate a favorire un indebito arricchimento dell'erario.
Le gravi omissioni di mancata esecuzione del rimborso costituiscono anche procurato danno sia alla parte contribuente che all'erario dello Stato che dovrà assolvere il pagamento di notevoli interessi.
Non si comprende cosa debba dimostrare parte contribuente in ordine all'effettività del rimborso che è stato richiesto con la dichiarazione IVA anno 1993 e che non risulta essere stata rettificata dall'Ufficio.
Il collegio accoglie il ricorso e ordina il rimborso del credito IVA oltre interessi di legge.
Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio che liquida forfettariamente in Euro 2.500,00.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio che liquida forfettariamente in Euro 2.500,00 e ordina il rimborso di quanto dovuto oltre agli interessi di legge.
Milano, 04/03/2014
Depositata in segreteria il 8.04.2014


 

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