REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6303-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
ITALTRACTOR ITM SPA) in persona del Vice Presidente Amministratore delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato PERRONE LEONARDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINI GIUSEPPE, giusta procura speciale ad litem per atto notaio Marco Orlandoni di Bologna, in data 14.3.2012, n. rep. 18.939, che viene allegata in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
- ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza n. 33/2/2011 della Commissione Tributaria Regionale di POTENZA del 18.6.2010, depositata il 20/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito per la controricorrente l'Avvocato Leonardo Perrone che insiste per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate ricorre contro la società Italtractor ITM spa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto fondata una istanza di rimborso IVA proposta dalla contribuente all'Ufficio nel 2006 e avente ad oggetto il credito esposto nella dichiarazione annuale presentata per l'anno d'imposta 1998.
Secondo l'Ufficio il rimborso non competeva perchè la relativa istanza era stata presentata senza la compilazione del modello VR e dopo il decorso del termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione affermando che, "qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito di imposta" la omessa presentazione del modello VR non determinerebbe alcuna decadenza dal diritto al rimborso, il cui esercizio non sarebbe soggetto a decadenza ma solo alla prescrizione ordinaria decennale.
Nel ricorso dell'Agenzia delle Entrate si denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice territoriale, la disciplina fissata da tali diposizioni prevede che il rimborso dell'IVA versata in eccesso, ove non richiesto mediante compilazione del modello VR, debba essere richiesto con istanza "atipica" da presentare entro il termine di decadenza residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.
Si costituisce la società intimata con controricorso, svolgendo argomentazioni a sostegno della soluzione giuridica adottata nella pronuncia impugnata, chiedendone la conferma. Propone, altresì, ricorso incidentale condizionato, censurando la statuizione con cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato il momento di "consolidamento" del credito del contribuente in base alla decorrenza di due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione e non piuttosto al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la stessa dichiarazione è stata presentata, coincidente con la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento e rettifica (D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 57).
La controricorrente, all'esito della notifica della relazione ex art. 380 bis c.p.c. ha depositato memoria difensiva.

Motivazione

Il motivo appare parzialmente fondato, nei limiti che di seguito si precisano. La più recente giurisprudenza di questa Corte si è assestata nel senso che, in tema di rimborso dell'IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente - da considerarsi già presentata con la compilazione del campo che riguarda la richiesta di rimborso del credito nel modello di dichiarazione fiscale annuale (sia essa la dichiarazione annuale IVA o il Modello Unico) - dalla presentazione del modello "VR", che costituisce, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, comma 1, presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.
Da quanto sopra consegue che, una volta che il diritto al rimborso del credito IVA sia stato esercitato con la compilazione del pertinente campo (quadro, rigo, colonna) della dichiarazione annuale (dichiarazione annuale IVA o Modello Unico), la successiva ulteriore richiesta di rimborso, pur formulata senza l'utilizzo del modello "VR", non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. (si vedano, in tal senso, le pronunce nn. 20039/11, 7684/12, 15229/12,4002/13, 8813/13).
Per l'esatta intelligenza di tale orientamento va tuttavia sottolineato che perchè la domanda di rimborso possa ritenersi formulata già nella dichiarazione annuale (dichiarazione IVA o Modello Unico) non basta che in tale dichiarazione sia esposta l'eccedenza di IVA versata, ma è necessario che di tale eccedenza (che ordinariamente sarebbe destinata ad esser portata in detrazione, non chiesta in rimborso) sia espressamente richiesto il rimborso, mediante la compilazione del campo (quadro, rigo e colonna) appositamente dedicato alla richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA. Si veda in tal senso, in particolare, la citata sentenza n. 15229/12, che in motivazione precisa: "l'indicazione del credito nella dichiarazione Iva non implica, di per sè, la manifestazione di volontà di ottenimento del rimborso, dovendo al riguardo verificarsi se nella compilazione della dichiarazione annuale possa in concreto rinvenirsi l'esplicitazione di una tale volontà"; per poi affermare che - quando in linea di fatto risulti accertato che nella dichiarazione annuale il contribuente abbia manifestato inequivocabilmente, compilando i quadri all'uopo destinati, la volontà di rimborso dell'eccedenza IVA - "l'omessa compilazione (e contestuale presentazione) del mod. VR, se anche determinativa della irregolarità formale nel senso sopra detto, e impeditiva, quindi, di una corrispondente pretesa del contribuente a che il procedimento di esecuzione del rimborso potesse avere inizio, non ha avuto l'effetto di rendere la manifestazione di volontà giuridicamente irrilevante.
E dunque, in seno a una esegesi sostanzialistica, non ha eliminato la connessa sua configurazione quale domanda di rimborso "fatta in sede di dichiarazione" ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 1".
Alla stregua di tali principi la censura di violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, mossa dalla difesa erariale alla sentenza gravata, risulta fondata, perchè la Commissione Tributaria Regionale - dopo aveva riferito, in linea di fatto, che il contribuente aveva "indicato in sede di dichiarazione annuale il credito cui ritiene di avere diritto" - ha basato la propria decisione sull'affermazione di diritto che "in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38". Tale affermazione - a prescindere dalla incongruità del richiamo alla disciplina delle imposte sui redditi in un giudizio in cui si controverte di rimborso IVA - è comunque errata, in riferimento al rimborso IVA, giacchè, per poter ravvisare nella dichiarazione annuale IVA o nel Modello Unico una valida domanda di rimborso (e quindi per poter giudicare la reiterazione di tale domanda tempestiva fino a quando non sia decorso il termine decennale di prescrizione), non è sufficiente, al contrario di quanto ritiene il giudice territoriale, che sia "evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta", ma è necessario che detto credito di imposta formi oggetto di un'inequivoca domanda di rimborso; vale a dire che il relativo importo risulti annotato nel campo (quadro, rigo e colonna) che nel modulo di dichiarazione fiscale (dichiarazione annuale IVA o Modello Unico) è destinato ad essere riempito con l'indicazione delle somme richieste a rimborso.
Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza gravata cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perchè questa si attenga ai principi di diritto sopra enunciati e, in applicazione degli stessi, verifichi se la contribuente abbia richiesto il rimborso dell'eccedenza IVA nella dichiarazione annuale per l'anno di imposta 1998 (dichiarazione annuale IVA o Modello Unico), compilando il campo pertinente, appunto, alla richiesta di rimborso.
Quanto al ricorso incidentale proposto dalla contribuente, esso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poichè la contribuente è stata totalmente vittoriosa in secondo grado e questa Corte ha più volte chiarito che il ricorso incidentale, ancorchè condizionato, è inammissibile se proposto dalla parte vittoriosa allo scopo di ottenere una modifica della motivazione della sentenza impugnata dalla controparte, perchè privo di interesse, mancando una situazione sfavorevole al ricorrente, ossia una soccombenza (sentt. nn. 15504/00, 15829/02).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, che regolerà anche le spese del presente giudizio;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, il 5 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2014


 

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