Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato Pa.Al. conveniva in giudizio la "Fo.Sa. S.p.A.", la "Da.Ch. S.p.A." e De.Fi., rispettivamente compagnia assicuratrice, proprietario e conducente dell'autovettura "Me.Sm.", targata (...) affinché venisse accertata e dichiarata la responsabilità civile del De. nel sinistro verificatosi in data (omissis), in Roma, via Ca. all'altezza del civico (omissis), tra la detta "Mercedes Smart" e il motociclo "Honda CBR 900", targato (...), con alla guida Pa.Al.. Deduceva l'attore che il De., uscendo da una abitazione privata ubicata in via Ca. all'altezza del civico (omissis), si era immesso sul tratto stradale senza dare precedenza, urtando così il motociclo proveniente dalla sua sinistra.
Accertata l'esclusiva responsabilità del De., l'attore chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi, quantificati complessivamente in Euro 23.873,00. La "Fo.Sa." si costituiva in giudizio e, contestate in fatto ed in diritto tutte le domande, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese del giudizio, deducendo, in particolare, l'esistenza di una corresponsabilità nella causazione sinistro e contestando la quantificazione dei danni per come effettuata dall'attore. Si costituiva altresì la "Da.", eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per aver concesso in locazione finanziaria in data 26.6.2002 il veicolo alla "Be. S.r.l.", nei cui confronti esperiva istanza di chiamata in causa.
La "Be. S.r.l." e De.Fi. rimanevano contumaci. All'udienza del 2.2.2009 l'attore concludeva per la condanna al risarcimento dei danni, l'assicurazione per il rigetto della domanda, la "Da." per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.

Motivazione

La domanda è fondata e pertanto può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
La ricostruzione processuale della dinamica del sinistro impone di attribuire la responsabilità del medesimo alla condotta di guida di entrambe le parti in esso coinvolte.
Prendendo le mosse dai fatti di causa per come obiettivamente accertati dalla Polizia
Municipale di Roma nel "Rapporto per l'Incidente Stradale", allegato all'atto di citazione, emerge: che il sinistro si è verificato il (omissis), alle ore 21.30, in Roma, via Ca., n. (omissis); che in esso sono rimasti coinvolti la "Mercedes Smart" con alla guida De.Fi. e il motociclo "Honda CBR 900" con alla guida Pa.Al.; che le condizioni di traffico erano normali; che lo stato della sede stradale era buono; che la strada era provvista di impianti per la pubblica illuminazione, tutti funzionanti tranne il palo n. 120 ACEA, posizionato all'altezza del civico (omissis), che risultava spento; che, dinanzi al detto civico, la linea continua di mezzeria era tratteggiata; che erano visibili tracce di frenata provocate dai pneumatici del veicolo "Honda CBR 900" per una lunghezza di metri 9,40; che lo scontro era avvenuto fra la parte anteriore del motociclo e la parte anteriore e laterale sinistra dell'autovettura; che, all'esito del sinistro, il conducente del motociclo era ricoverato presso l'Ospedale San Pietro. Nel corso dell'istruttoria, era deferito interrogatorio formale nei confronti dell'attore.
Quest'ultimo si presentava in udienza per renderlo e nel corso dello stesso dichiarava che l'incidente era stato determinato dall'uscita repentina della Smart dal cancello del civico (omissis) di via Ca.; la detta autovettura era giunta, sempre a dire dell'attore, con la parte anteriore sulla linea di mezzeria e si era posta di traverso rispetto alla strada.
Sosteneva, altresì, l'attore come non fosse vero che andava a velocità elevata, in quanto, avendo appena superato una curva, marciava a meno di 50 km/h.
È stato altresì sentito come teste La.Ca., il quale ha dichiarato che, al momento del fatto, si trovava a circa trenta metri dal motociclo Ho.; che aveva visto la Smart mentre si arrestava all'interno della corsia percorsa dalla Honda, trasversalmente rispetto alla strada ovvero leggermente obliqua verso sinistra; che lo scontro avveniva fra la parte anteriore del motociclo e la parte laterale dell'autovettura; che la moto tentava di frenare per evitare l'urto senza riuscirci.
Orbene, da quanto emerso in sede di istruttoria si evince un pari concorso di colpa.
Infatti, l'attore non è riuscito a provare l'esclusiva responsabilità del De. nella causazione dei detto sinistro, in quanto se è pur vero che il convenuto non ha dato precedenza all'atto dell'immissione nel flusso veicolare di via Ca., è tuttavia indubbio che per sviluppare metri 9,40 di frenata, senza riuscire ad evitare l'impatto, determinando i gravi esiti di danno per i veicoli coinvolti così come in concreto verificatisi, il motociclo Honda guidato dall'attore doveva necessariamente procedere ad una velocità di gran lunga superiore ai 50 kmh.
Non essendo stata raggiunta la prova dell'esclusiva responsabilità del De. nella causazione del sinistro, deve ritenersi applicabile la presunzione di pari corresponsabilità nella causazione del medesimo, di cui all'art. 2054, II comma, c.c..
Ritenuto pertanto sussistente solo pro parte l'an della pretesa attorea, da quantificare conformemente al criterio legale con un concorso di colpa al 50%, può procedersi alla valutazione del quantum da liquidare a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base delle risultanze di causa.
Volendo pertanto iniziare a valutare il danno patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del sinistro de quo, per ciò che concerne le spese sanitarie, deve anzitutto evidenziarsi come il Ctu abbia chiaramente affermato che "non sono state esibite spese mediche sostenute, né sono prevedibili spese mediche e di cura future" (cfr. pag. 5 Ctu in atti).
Nulla pertanto potrà essere risarcito per tale voce di danno emergente.
Per i danni, sempre patrimoniali, lamentati dall'attore a seguito della pressoché totale distruzione del proprio motociclo, in assenza di una specifica prova dei medesimi per l'ammontare richiesto dal Pa., può ritenersi utilizzabile la perizia al riguardo effettuata dal tecnico fiduciario dell'istituto di assicurazioni convenuto e ciò in quanto le sue risultanze non sono state in alcun modo contestate da controparte.
Ne consegue che risulterebbe in astratto risarcibile la somma di Euro 4.380,74 (cfr. perizia studio tecnico Po., allegato 3 al fascicolo "Fo."), al netto di Iva, di per sé non risarcibile in assenza di apposita fattura che ne indichi l'effettivo pagamento, che tuttavia in concreto si dimezza sussistendo il concorso di colpa ut supra indicato: la somma pertanto effettivamente da risarcire per il danno patrimoniale al motociclo sarà pari ad Euro 2.190,37. Per ciò che concerne le lesioni fisiche subite, deve in generale evidenziarsi come, per sua natura, il danno all'integrità psicofisica può essere risarcito solo mediante elargizione di una somma di denaro, da considerarsi un equivalente monetario del bene personale leso, la quale non può che essere determinata con criteri di tipo sostanzialmente equitativo, ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c. Per individuare questo equivalente monetario nel caso delle lesioni c.d. micropermanenti (invalidità fino a 9 punti) ci si deve riferire agli importi previsti dalle tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs 209/2005) aggiornate dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 24 giugno 2008, pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 2008.
Per le invalidità temporanee le tabelle medesime attribuiscono un valore per ogni giorno di invalidità assoluta, da ridurre proporzionalmente per le invalidità parziali, indicando una somma di denaro anche in questo caso contenuta nel predetto D.M. Nel caso di specie, a seguito di c.t.u. medica, il consulente del giudice, con una valutazione corretta ed esente da vizi, ha ravvisato la sussistenza delle seguenti voci di danno: inabilità temporanea assoluta (I.T.A.), giorni quindici; inabilità temporanea parziale (I.T.P.), giorni quindici; invalidità permanente (I.P.). quattro per cento (cfr. pag. 5 c.t.u. medico legale dott. Ia.).
Il danno così accertato va pertanto quantificato come segue:
I.T.A. 15 gg. X Euro 42,06 = Euro 630,90
I.T.P. 15 gg. X Euro 21,03 = Euro 315,45
I.P. 4% = Euro 3.374,05.
Tali somme, le quali astrattamente implicherebbero la sussistenza di un danno risarcibile pari ad Euro 4.320,40, devono essere parimenti ridotte della metà a seguito del riconosciuto concorso di
colpa al 50%: risulterà pertanto risarcibile a titolo di danno all'integrità psicofisica la somma complessiva di Euro 2.160,20. Per ciò che concerne infine il danno morale richiesto da parte attrice, a seguito della nota sentenza delle Sezioni Unite 26972/2008, è necessario sviluppare su di esso un discorso a parte. Come è noto, nel disegnare il quadro della risarcibilità del danno non patrimoniale le SS.UU. del novembre 2008 sono partite da un presupposto di fondo, chiaro e condivisibile: "il risarcimento del danno alla persona deve ristorare integralmente il pregiudizio, ma non oltre", con ciò ponendo in chiara evidenza come il risarcimento di tale tipologia di danno non possa costituire un indebito arricchimento per il danneggiato. La Corte di Cassazione nel suo più alto consesso ha anche delineato i presupposti affinché possa determinarsi tale risarcibilità, indicando come necessari: 1) la sussistenza di una delle ipotesi giuridicamente ammesse di risarcibilità del danno non patrimoniale (ossia quando il legislatore abbia previsto la sua tutela tramite una norma positiva di tipo generico, ad es. art. 185 c.p., o specifico, ad es. adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi art. 44 co. 7 D.Lgs. n. 286/1998, oppure, ancora in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione); 2) la serietà del danno; 3) la gravità della lesione. Le SS.UU. hanno altresì messo in evidenza come debba essere "definitivamente accantonata" l'autonoma figura del danno morale soggettivo, in quanto non rispondente alla realtà ed alle effettive esigenze di tutela. La durata e l'intensità delle sofferenze hanno rilievo solo ai fini della quantificazione del danno, non ai fini della sua esistenza, e tale voce risarcitoria potrà eventualmente essere riconosciuta solo in sede di personalizzazione del danno, comunque sempre al di fuori di qualunque automatismo. Dovrà dunque procedersi ad una valutazione di tipo presuntivo ed equitativo che permetta di giungere alla personalizzazione del danno biologico nel senso auspicato dal Supremo Collegio, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua totalità. Si consideri peraltro che la Cassazione ha ribadito la risarcibilità del danno non patrimoniale da reato, tradizionalmente indicato come danno morale, nella recentissima sentenza della terza sezione civile, n. 8669 del 2009. Pertanto, rilevato che nel caso di specie si è determinato un reato di lesioni colpose disciplinato dall'art. 590 c.p., ancorché solo astrattamente qualificabile come illecito penale ai fini che qui interessano indipendentemente dalla sua concreta punibilità; rilevato che tale reato trova la sua tutela risarcitoria generale nell'art. 185 c.p.; considerato altresì che, in base
alla dinamica del sinistro, alla diagnosi di pronto soccorso cui ha dato luogo ed agli esiti micropermanenti che ha determinato, appare realistico presumere che il soggetto leso abbia patito sofferenze fisiche e psichiche in dipendenza causale diretta da esso, si ritiene opportuno perfezionare la valutazione del danno non patrimoniale, come sopra effettuata, con una personalizzazione del medesimo per ulteriori Euro 500,00, per un importo complessivo di Euro 2.660,20 (2.160,20 + 500,00 = 2.660,20).
Deve da ultimo essere opportunamente valutata la domanda avanzata da "Da.", volta a che venga dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva alla partecipazione nel presente giudizio, non rivestendo in esso altra qualifica se non quella di concedente in leasing dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro; la parte ha altresì provato di aver perso il possesso del medesimo fin dal 26.6.2002, data in cui lo ha consegnato alla società utilizzatrice, "Be. S.r.l.", ritualmente chiamata in causa.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della "Da.", la norma di riferimento sul punto è da ravvisare nel disposto dell'art. 91, II comma, Codice della Strada, nel quale si statuisce che "ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'ari. 2054, comma terzo, del codice civile". Tale disposto normativo va peraltro letto con l'ausilio interpretativo della sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione del 25.5.2004, n. 10034: "in caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054 terzo comma, cod. civ. è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell'art. 91, comma secondo, nuovo cod. strad. e 196 C.d.S., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne consegue che questi, al pari dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicché in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, ai semi dell'art. 23 legge 990 del 1969, il responsabile, litisconsorte necessario nell'azione diretta contro l'assicuratore è esclusivamente il lessee (utilizzatore) e non il lessor (concedente), contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione".
Ritiene il Tribunale che tale orientamento giurisprudenziale vada pienamente condiviso in quanto, essendosi determinata la concessione in locazione finanziaria di un autoveicolo è evidente che il concedente, pur restando formalmente titolare giuridico del bene medesimo, ne perde, come è ovvio, la disponibilità economica, contestualmente restando privo di qualunque possibilità di controllo concreto della fonte di rischio che esso rappresenta. Ne consegue che, nel caso di specie, l'attore abbia errato nel chiamare in giudizio la "Da.", sia perché essa è soggetto giuridico sprovvisto di
legittimazione passiva a fronte delle domande azionate dal medesimo, sia perché l'orientamento giurisprudenziale sopra indicato era già stato ampiamente anticipato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità sin dalla sentenza di Cassazione n. 12192/99.
Sulle somme dovute, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.
In particolare, sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale, liquidata in sostanza con riferimento all'epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, vale a dire dal 6.9.2002, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata invece ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal 6.9.2002 calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le parti soccombenti sono condannate al rimborso delle spese processuali e di C.T.U. sostenute da parte attrice; per converso, quest'ultima sarà tenuta al pagamento delle spese processuali in cui è incorsa "Da.", per essere stata convenuta nel presente giudizio pur non essendo legittimata passivamente alla partecipazione al medesimo. Tenuto conto del valore e della natura della controversia (ex art. 6, comma I, del d.m. 127/2004), dell'importanza e del numero delle questioni trattate e con riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, le spese di lite restano liquidate come in dispositivo. Ai fini meramente fiscali si accerta la sussistenza degli estremi del reato di lesioni colpose.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) condanna la "Fo.Sa. S.p.A.", in persona del legale rappresentante pro - tempore, De.Fi. e la "Be. S.r.l.", in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento in solido in favore di Pa.Al. della somma di Euro 2.190,37, oltre interessi legali e rivalutazione dal 6.9.2003, con gli interessi calcolati sulla somma di Euro 2.190,37 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza; b) condanna la "Fo.Sa. S.p.A.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, De.Fi. e la "Be. S.r.l.", in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento in solido in favore di Pa.Al. della somma di Euro 2.660,20, oltre interessi legali calcolati sulla somma di Euro 2.660,20 svalutata al 6.9.2003 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza; c) condanna la "Fo.Sa. S.p.A.", in persona del legale rappresentante pro - tempore, De.Fi. e la "Be. S.r.l.", in persona del legale rappresentante pro - tempore, alla rifusione in solido delle spese di lite in favore di Pa.Al. che liquida in complessivi Euro 3.400,00 di cui Euro 200,00 per spese, Euro
1.300,00 per diritti e 1.900,00 per onorali, oltre rimborso spese generali, Iva, Cpa e spese successive, da distarsi in favore del difensore; d) condanna Pa.Al. alla rifusione delle spese di lite in favore della "Me. - Be.Fi. S.p.A." già "Da.Ch. S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro - tempore, che liquida in complessivi Euro 3.400,00 di cui Euro 200,00 per spese, Euro 3.300,00 per diritti e 1.900,00 per onorali, oltre rimborso spese generali, Iva, Cpa e spese successive; e) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di De.Fi., della "Be. S.r.l." e della "Fo.Sa." in solido fra loro. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dr. Al.Al., magistrato ordinario in tirocinio.
Così deciso in Roma il 13 luglio 2009.
Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2009.


 

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