REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
V SEZIONE CIVILE
Dott. Alberto Polotti di Zumaglia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE 6288/2012
Nella causa civile iscritta al n.ro 21318/11 del Ruolo Generale fra
R.V. A. e N. S.A.S.
Attrice
Contro:
ZURICH Insurance Public Limited Company
Convenuta
Nonché contro:
S. S.
Altro Convenuto CONTUMACE
Oggetto: Richiesta di risarcimento danni per sinistro da circolazione stradale.

CONCLUSIONI
Per l’attrice:

Richiamate le difese in atti e le istanze istruttorie ivi formulate, ovvero per interpello e testi sulle circostanze capitolate in atto di citazione e in memoria ex art. 320 c.p.c. del 28/2/2012 con i testi ivi indicati
Dichiarare la legittimazione attiva di R.V. S. e N. s.a.s. e rimessa la causa sul ruolo.
Accertata la responsabilità esclusiva del sig. S. G. nella causazione del sinistro de quo condannare la compagnia di assicurazione convenuta al risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo Citroen C 3 targata _____ quantificati nella misura di euro 5.231,95 ed euro 360,00 per onorari di noleggio della vettura sostitutiva
condannare altresì la convenuta a rifondere all’attrice le spese di assistenza legale stragiudiziale quantificate in euro 800,00
e così per la complessiva somma di euro 6.391,95 o di quella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo.
In via subordinata
Condannare la compagnia convenuta al pagamento delle somme di euro 5.231,95 per riparazioni apportate alla vettura Citroen C3 targata _____ euro 800,00 per spese legali stragiudiziali ed euro 360,00 per fermo tecnico, somma questa da liquidarsi anche in via equitativa
Con vittoria di spese ed oneri per CTU e CTP ove disposta consulenza tecnica d’ufficio

Per la Convenuta Zurich Insurance P.L.C.
In via preliminare
Voglia il giudice di Pace adito,
dichiarare la carenza di legittimazione attiva di R.V. A. s.a.s. e di legittimazione passiva di Zurich Insurance P.l.c.
Nel Merito
Respingere la domanda di parte attrice poiché infondata
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, voglia il Giudice di Pace adito ridurre il quantum della pretesa azionata da R.V. A. s.a.s. all’importo effettivamente dovuto e provato.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario 12,5% ed oneri fiscali

Motivazione

Con atto di citazione regolarmente notificato il 3/5/2011 alla Zurich Insurance P.L.C. ed il 19/9/2011 al sig. S. S. la R.V. A. e N. s.a.s. conveniva in giudizio i suddetti destinatari di tale atto dichiarando di agire in qualità di cessionaria del credito vantato dalla sig.ra M. R. C. in conseguenza di sinistro stradale verificatosi il 14/1/2011.
Asseriva l’attrice: che in tale data C. M. R. percorreva in Torino, v. Monastir con la sua Citroen C3 targata _______ e che all’intersezione con v. Sapri il predetto suo veicolo veniva urtato dalla Fiat Uno targata _____ di proprietà di S. S. ma condotta da S. G. che percorrendo la predetta v. Sapri ometteva di concederle la precedenza; che dopo il sinistro S. G. riconosceva la propria responsabilità e sottoscriveva modulo CAI; che il credito della sig.ra C. veniva ceduto all’attuale attrice.
All’udienza del 18/7/2011 la Zurich Insurance P.L.C. si costituiva regolarmente in giudizio depositando comparsa di risposta con la quale si eccepiva preliminarmente l’illegittimità della cessione fatta valere, asserendo che la stessa sarebbe in contrasto con precisa clausola contrattuale e comunque non potrebbe essere fatta valere in sede di procedura di risarcimento diretto posto che tale procedura potrebbe essere avviata solo dal danneggiato diretto e cioè dall’assicurato e non da altri soggetti come un cessionario, eccependosi quindi la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta, contestandosi poi nel merito tutte le richieste formulate con l’atto introduttivo di lite.
Il G.d.P. invitava anzitutto parte attrice ad integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile posto che il comma 3 dell’art 144 del d.lgs. n. 209/2005 prevede che nel giudizio promosso contro l’assicuratore sia sempre chiamato anche il responsabile del danno, facendosi chiaramente riferimento ad ogni azione diretta svolta contro l’assicuratore e ciò in sintonia con la giurisprudenza da decenni formatasi sotto l’impero della legge n. 990/69.
La difesa attorea provvedeva quindi a tale incombente ma nessuno compariva per lo S. S. per cui ne veniva dichiarata la contumacia; detta difesa si opponeva poi alle argomentazioni svolte dalla convenuta ed il G.d.P., per economia processuale, invitava le parti a precisare le conclusioni onde decidere su tale questione preliminare ed a tanto esse provvedevano all’udienza del 29/6/2012 alla quale la causa veniva trattenuta a sentenza.
Nel fascicolo di parte attorea è presente lettera raccomandata datata 20/1/2011 ricevuta dalla Toro Assicurazioni s.p.a. il 27/1/2011 e dalla Zurich il 25/1/2011, lettera che contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge e comunque da comunicazione dell’esistenza della cessione di credito sottoscritta in pari data il che conferma che la cessione predetta è intercorsa prima della notifica dell’atto di citazione circostanza questa che parte convenuta parrebbe voler contestare. La domanda era comunque proponibile e deve pertanto essere esaminata.

Per quanto riguarda la modalità scelta per la notifica della cessione al debitore ceduto è appena il caso di rilevare che per giurisprudenza costante la notificazione al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 c.c. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. (Cass. 18/10/2005 n. 20143 e Cass. 18/10/2005 n. 20144)
E nel caso di specie può dirsi osservata la formalità concessa da quanto appena affermato, tramite l’invio della suindicata raccomandata che comunica l’esistenza della cessione, con la conseguenza che il credito, già trasferito nel patrimonio del cessionario per effetto del contratto di cessione, legittima lo stesso cessionario una volta effettuata la notifica del contratto, a pretendere la prestazione dal debitore. (in punto v. Cass. 16/6/2006 n. 13954)
E’ poi il caso di rilevare che per effetto del contratto di cessione il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione e nell’ipotesi dell’esercizio di tali azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto non è necessaria la partecipazione al processo del cedente. (Cass. 18/7/2006 n. 16383)
Per quanto riguarda la cedibilità del credito conseguente al diritto al risarcimento da incidente stradale si deve ricordare essere stato precisato che “ ... il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale, tanto è vero che, in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall’accertamento giudiziale.
Certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono attributi che non operano nella disciplina della cessione, ma sono richiamati dal sistema a proposito di istituti diversi, come quello della compensazione (art 1243 c.c.).
La possibilità che il debito ex delicto non sia riconosciuto non incide sugli effetti della cessione, perché questa forma di invalidità opera in tema di garanzia che il cedente può prestare (art 1266 c.c.) e si traduce nell’obbligo di quest’ultimo di risarcire il cessionario.” (così in motivazione Cass. 5/11/2004 n. 21192 non massimata )
Tale principio è stato poi ribadito riconoscendosi la cedibilità del credito risarcitorio ad un terzo e nella specie ad un carrozziere incaricato della riparazione dei danni patiti dal veicolo “…non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti od indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, invece del cedente, in sede giudiziaria…” (Cass. 13/5/2009 n. 11095) Si è anche precisato che “Il credito di risarcimento da c.d. fermo tecnico, consistente nel
costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell’autovettura incidentata, è suscettibile di cessione, ai sensi dell’art. 1260 cod. civ. e il cessionario può in base al tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio.” (Cass. 10/1/2012 n. 51)


Rilevata dunque la liceità della cessione del credito anche quando conseguente a fatto illecito non resta che esaminare le eccezioni formulate dalla convenuta la quale invoca anzitutto la presenza di clausola contrattuale che vieterebbe la cessione del credito risarcitorio. Detta clausola precisa testualmente: “Le parti pattuiscono che, ai sensi dell’art 1341-1342 comma 2 codice civile, l’assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.”
Una tale clausola rappresenta indubbiamente una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi a carico dell’assicurato, restrizione che per il comma 2 dell’art 1341 c.c. non ha effetto se non specificatamente approvata per iscritto; in sostanza detta clausola richiedeva la doppia sottoscrizione per essere valida.
Ma nella documentazione prodotta non risulta affatto che vi sia stata una espressa approvazione della clausola visto che l’unico foglio firmato dalla C. M. R. contiene una sola firma e non fa affatto riferimento agli articoli richiamati nella clausola ne alla clausola stessa il che già porterebbe a dire che detta clausola non può avere alcun effetto e ciò in applicazione proprio delle norme richiamate nella clausola.
In ogni caso occorre però ricordare: che per l’art. 33 comma 2 lett. t) del d.lgs. 6/9/2005 n. 206 si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto delle restrizioni alla libertà contrattuale del consumatore con i terzi; che per l’art 34 del predetto decreto legge al fine di escludere la vessatorietà, il professionista deve provare che le clausole siano state oggetto di specifica trattativa, prova che nel presente caso non è stato nemmeno chiesto di fornire; che per l’art. 36 le clausole considerate vessatorie sono nulle restando il contratto valido per il resto e la nullità opera a favore del consumatore e può essere rilevata anche d’ufficio; che l’art 143 del codice del consumo prevede che i diritti attributi al consumatore dal codice stesso siano irrinunciabili.
Che la clausola in esame sia abusiva è confermato sia dalla dizione del richiamato art. 33 comma 2 lett. t) del codice del consumo sia dal fatto che detta clausola determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Per di più la possibilità di escludere l’applicazione della disciplina di protezione del consumatore per una clausola vessatoria “… è consentita solo quando la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime, ( cosiddetta negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore. “ (Cass. 20/8/2010 n. 18785)
Ma nel presente caso la prova di una specifica trattativa non solo non è stata chiesta, come già rilevato, ma sarebbe stata, in ogni caso, di una difficoltà non certo agevolmente superabile visto il tipo di contratto in esame e soprattutto la sua forma e le modalità con le quali di norma viene venduto.
Per quanto riguarda l’applicazione del codice del consumo al predetto contratto si può rilevare che “La disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6/9/2005 n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare…risultando, quindi, categoria diversa dall’onerosità ex art 1341 secondo comma cod.civ. con cui concorre unicamente nell’ipotesi, per l’appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti.” (Cass. 20/3/2010 n. 6802)
Chiarito dunque che la clausola in esame vorrebbe impedire all’assicurato di stipulare un negozio perfettamente lecito, limitandolo nella sua libertà di trattare con i terzi e che è senz’altro inquadrabile nella fattispecie presa in considerazione dall’art. 33 del codice del consumo ne consegue la sua palese vessatorietà e conseguentemente la sua nullità per cui l’eccezione di parte convenuta basata su tale clausola deve essere respinta.
Ci si deve allora chiedere se non si possa eccepire che l’azione diretta contro il proprio assicuratore, trovando la sua ragione nel contratto, non possa essere oggetto di cessione, come sostenuto dalla difesa dell’assicuratrice convenuta .
Ma una tale eccezione dimentica che non è impedito al danneggiato di cedere qualsivoglia suo credito e quindi anche quello derivante dal fatto illecito e dal contratto di assicurazione, contratto che di per se consentirebbe anche un’eventuale azione per inadempimento.
Per meglio chiarire gli esatti termini della questione si ritiene di ricordare anzitutto essere stato rilevato che “ l’obbligazione risarcitoria, anche quando il diritto al risarcimento sia conseguenza di inadempimento contrattuale, non ha natura accessoria rispetto all’obbligazione contrattuale rimasta inadempiuta, bensì si configura come un’obbligazione autonoma, con la conseguenza che il relativo credito può costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell’articolo 1260 c.c.” (Cass. 21/4/1986 n. 2812)
Nel caso di cessione di un credito che si intenda far valere nei confronti del proprio assicuratore a sensi degli articoli 149 e 150 del cod. assic. l’obbligazione risarcitoria trova la sua causa pur sempre nel fatto illecito o meglio nella responsabilità da circolazione di veicoli ed è quindi un’obbligazione autonoma e non accessoria al contratto di assicurazione che si invoca per agire a sensi delle predette norme. Il contratto di assicurazione si pone di fatto come occasione per l’azione che viene fatta valere che ha la sua causa nel fatto illecito e non si vede per quale motivo chi ha un diritto in forza di un contratto ed un altro derivante da obbligazione da fatto illecito non possa cedere entrambi i suoi diritti ad altro soggetto che a sua volta li faccia valere nei confronti del soggetto come l’assicuratore che può essere tenuto a dover intervenire in forza di entrambi tali titoli.
Sostenere che l’art. 149 impedisca all’assicurato la cessione dei diritti da far valere nei confronti del proprio assicuratore in forza del contratto e del diritto ad essere risarcito del danno da un sinistro stradale solo perché l’art. 2 del d.p.r. n. 254/2006, definendo i danneggiati , fa riferimento al proprietario od al conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro, da un lato, dimentica che il predetto d.p.r. disciplina unicamente le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto (come precisa all’art. 2) non sostituendosi quindi, laddove non lo dica espressamente, a norme di carattere generale e dall’altro che proprio perché tali norme, come in particolare quelle sulla cessione dei crediti, non risultano derogate, non si vede perché si voglia impedirne l’esercizio.
Tanto precisato si deve ammettere sia la liceità della cessione qui fatta valere che la legittimità dell’azione proposta.
Nel caso di specie è stata infatti prodotta una cessione con la quale C. M. R. ha dichiarato di essere assicurata presso Zuritel facendo espresso riferimento al sinistro per cui è causa precisando inoltre che è applicabile la procedura di risarcimento diretto e quindi facendo così riferimento anche all’azione contro il proprio assicuratore.
Anche quest’eccezione deve perciò essere respinta visto che con la cessione del diritto fatta valere l’attrice si è posta nella stessa posizione giuridica dell’assicurata agendo giudizialmente in sua vece in forza appunto della predetta cessione.
Ciò che non può non destare forti perplessità sotto il profilo della correttezza è comunque il fatto che alle ben tre lettere spedite dalla patrocinatrice dell’attrice all’assicuratrice non risulta si sia mai risposto precisando tutte le argomentazioni sviluppate invece in causa; in sostanza non si è mai detto di non accettare la cessione per poi proporre in causa una serie di eccezioni che alla luce di quanto sin qui detto non possono che risultare infondate e dilatorie ed indicano un preciso comportamento della parte.

Respinte dunque tutte le argomentazioni di parte convenuta e dichiarata la piena legittimità della cessione qui fatta valere ne consegue il riconoscimento della legittimazione attiva della R.V. A. e N. s.a.s. a far valere i diritti che qui intende veder riconosciuti e conseguentemente si dichiara la legittimazione passiva della Zurich Insurance a fronte dell’azione contro di essa esercitata, rimettendosi perciò la causa sul ruolo per l’ulteriore istruttoria, rinviando per la liquidazione delle spese alla decisione definitiva.

PQM

Il Giudice di Pace di Torino decidendo parzialmente, ritenuta la legittimità e validità della cessione di credito invocata dall’attrice R.V. A. e N. s.a.s. in persona del suo legale rappresentante pro tempore ne riconosce la legittimazione attiva contestualmente dichiarando la legittimazione passiva della Zurich Insurance P.L.C. a fronte della domanda qui proposta e rimette la causa sul ruolo per l’ulteriore istruttoria come da separata ordinanza.
Torino, 15 luglio 2012
Il Giudice di Pace
Dott. Alberto Polotti di Zumaglia
Depositato in cancelleria il 16 luglio 2012


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.