REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai sigg.
Magistrati:
Dott. Francesco D'Alessandro – presidente -
Dott. Francesco Distefano – Consigliere -
Dott. Antonella Romano -Consigliere rel. Est.-
ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn.803/2006 e 1239/2006 Ruolo Generale e degli affari civili contenziosi,
PROMOSSE DA
S. S. -appellante-
NEI CONFRONTI DI
Fondiaria Sai Spa, nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada – appellata -
E NEI CONFRONTI DI
Assimoco Spa – appellata
E NEI CONFRONTI DI
N. S. e D.S.M.A. Entrambi anche quali esercenti la potestà genitoriale sul minore N. D.;
N.A.F.; N.B.; D.S.P.; D.S.N.; - appellati -

All'udienza del 13/11/2012, le parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti.

Svolgimento del processo

Con sentenza pubblicata in data 11.05.2005, il Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Belpasso, definiva i due procedimenti riuniti, entrambi incardinati nel 2002 in relazione al sinistro stradale del ____, nel quale perdeva la vita il giovane N. D., che si trovava alla guida dell'autovettura del padre N. S., e riportava lesioni S.S. che si trovava in sua compagnia.
Mentre le domande risarcitorie proposte dai familiari del conducente venivano parzialmente accolte, le domande risarcitorie proposte dallo S. venivano rigettate.
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Avverso tale sentenza S.S. interponeva appello con atto di citazione notificato nell'aprile 2006.
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Non avendo lo S. provveduto all'iscrizione a ruolo della causa, vi provvedevano gli appellati N.S. e D.S.M.A., entrambi anche quali esercenti la potestà genitoriale sul minore N.D., N.A.F., N.B., D.S.P., D.S.N., D.S.A., D.S.R. e D.S.N, chiedendo dichiararsi l'improcedibilità del gravame, in quanto non oggetto di tempestiva iscrizione a ruolo da parte dell'appellante.
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S. provvedeva poi nuovamente alla notifica dell'atto di citazione in appello nel maggio 2006 ed iscriveva la relativa causa al ruolo.
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Si costituivano in giudizio tutti gli appellati indicati nell'intestazione dell'odierna sentenza, chiedendo dichiararsi l'improcedibilità o inammissibilità del gravame.
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I due procedimenti instauratisi, a seguito delle iscrizioni a ruolo di cui si è fatto riferimento, venivano riuniti.
Precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivazione

Va, anzitutto, evidenziato come non ricorra alcuna causa di improcedibilità o di inammissibilità del gravame interposto da S.S., dovendosi osservare:
- che la seconda notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti delle controparti, seguita da tempestiva iscrizione a ruolo il 10.05.2006, è stata regolarmente eseguita il 4.5.2006 nei confronti della Fondiaria ed il 3.5.2006 nei confronti degli altri appellati, prima che si verificasse decadenza dalla potestà di impugnazione;
- che infatti, il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 11.5.205, non era ancora decorso;
- che non era neppure decorso il termine c.d. breve, decorrente, nella specie, dalla data della prima notifica del gravame, effettuata dallo stesso S. in data 14.4.2006;
- che è irrilevante la circostanza che lo S. abbia erroneamente qualificato l'atto di citazione in appello, oggetto di seconda notifica, come atto di citazione in riassunzione, avendo esso contenuto di appello.
Ed invero, il principio di consumazione dell'impugnazione, secondo un'interpretazione conforme ai principi costituzionali del giusto processo, che sono diretti a rimuovere, anche nel campo dei gravami, gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, impone di ritenere che, fino a quando non intervenga una declaratoria di improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti (cfr. Cass. nn. 1571/2011 e 9265/2010).
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Prima di esaminare l'unico motivo del proposto gravame, va posto in evidenza, per esigenze di chiarezza espositiva, che il primo giudice ha rigettato la domanda risarcitoria dello S., rilevando:
- che questi, quale terzo trasportato del defunto N.D., aveva scelto di proporre domanda nei confronti del solo N.S., quale proprietario del mezzo ove si trovava, e del suo assicuratore, la Assimoco S.p.a., e non già nei confronti del proprietario dell'autovettura “pirata” e/o nei confronti della Sai Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada;
- che, nel caso in esame, era emersa in giudizio l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del veicolo antagonista, datosi alla fuga;
- che, pertanto, la domanda formulata nei confronti del N. e dell'Assimoco Spa doveva essere rigettata, ”una volta precisato che la richiesta di condanna della Sai Assicurazioni Spa contenuta nella comparsa conclusiona è inammissibile perchè tardiva”.
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A fronte di tale motivazione, parte appellante evidenzia anzitutto che l'Assimoco Spa, nel costituirsi in giudizio tempestivamente in primo grado, aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Sai Assicurazioni Spa, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, indicando, quanto unico responsabile del sinistro il conducente dell'autovettura “pirata”.
Rileva poi come il primo giudice abbia erroneamente rigettato la domanda risarcitoria da esso proposta, conseguendo alla chiamata in causa, regolarmente effettuata dall'Assimoco Spa, l'estensione automatica della sua domanda nei confronti della Sai Assicurazioni Spa, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
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Il gravame va accolto, dovendosi nella specie fare applicazione del principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, cd. di estensione automatica della domanda.
Può richiamarsi al riguardo la chiara massima tratta dalla sentenza n.5057/2010 della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale: ”Nell'ipotesi in cui un terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente ad esso senza necessità di una istanza espressa, costituendo oggetto necessario del processo, nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico, l'individuazione del soggetto effettivamente obbligato. Analoga estensione non si verifica, invece, nel caso di chiamata del terzo in garanzia, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorchè confluiti in un unico processo” (ved. Ex plurimis, in ultimo, anche Cass. n. 12317/2011).
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Solo con finalità di massima chiarezza, va ricordato come in primo grado siano stati riuniti due procedimenti: quello instaurato dai familiari del defunto giovane N. D. proprio nei confronti della Fondiaria Sai Spa, sul presupposto dell'esclusiva responsabilità dell'auto pirata e quello instaurato dallo S. nei confronti di N.S., proprietario del veicolo condotto dal figlio defunto, e del suo assicuratore, e nel quale la Fondiaria Sai Spa è stata chiamata in causa da tale assicuratore, sul presupposto che unico responsabile del sinistro fosse proprio il conducente dell'autovettura “pirata”.
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Va poi evidenziato che non osta all'estensione automatica della domanda la prospettazione in fatto, di cui all'atto di citazione dello S., introduttivo del primo grado di giudizio, non avendo questi specificatamente escluso la responsabilità del conducente rimasto sconosciuto, alla cui condotta pure faceva riferimento nell'esposizione dei fatti, posti a fondamento della sua domanda.
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Va, in ultimo, rilevato come non osti neppure a tale estensione automatica la circostanza che lo S., in sede di precisazione delle conclusioni, non abbia espressamente richiesto la condanna della Fondiaria Sai Spa, limitandosi ad insistere nell'originaria domanda, non avendo tale parte espressamente escluso la responsabilità del veicolo “pirata”, né precisato affatto di non richiedere la condanna della Fondiaria Sai Spa.
Solo a fronte di una specifica negazione della responsabilità della Fondiaria Sai, infatti, quale impresa delegata dal FGVS, il primo giudice avrebbe dovuto escludere l'applicabilità del principio dell'estensione automatica.
Va richiamata al riguardo direttamente la parte motiva della sentenza n.998/2008, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha affermato:
- che l'automatica estensione della domanda nei confronti del terzo muove da esigenze di economia processuale, al fine di individuare i responsabili all'interno di un rapporto che è oggettivamente unico;
- che questo induce a ritenere implicita la domanda dell'attore anche nei suoi confronti;
- che tale presunzione, tuttavia, è superata ove espressamente l'interessato escluda che la domanda sia stata proposta nei confronti del terzo;
- che infatti espressamente escludendo la condanna del chiamato nei suoi confronti, l'attore non fa altro che negare la legittimazione processuale del soggetto sopravvenuto;
- che in tale ipotesi, non si tratta semplicemente di contestane la titolarità passiva dell'obbligo risarcitorio, il che comporterebbe una ricostruzione dei fatti con un accertamento di merito all'esito del quale il danneggiato potrebbe pur giovarsi dell'individuazione del responsabile, pur non conforme alla propria ricostruzione di merito;
- che in effetti, in questo caso l'attore nega di rivolgere una domanda contro il chiamato;
- che questo comporta che il chiamato ha ugualmente interesse a partecipare al giudizio per accertare la propria estraneità ai fatti, giacchè un accertamento in tal senso può giovargli riguardo ad eventuali rivalse del convenuto;
- che egli è dunque parte in causa, ma nei suoi confronti espressamente non è stata esplicata domanda da parte del danneggiato, onde il giudice, la cui pronuncia fa stato in ordine all'accertamento della responsabilità, anche nei confronti del terzo chiamato, non ha il potere di emettere una condanna nei suoi confronti, a favore dell'attore;
- che, ove poi la domanda di condanna nei confronti del chiamato fosse dall'attore espressamente negata in primo grado, impedendo quindi l'estensione automatica dell'originaria domanda nei confronti del convenuto, e fosse – invece – spiegata dallo stesso attore in appello, nei confronti del chiamato, tale ultima domanda incorrerebbe nella preclusione di cui all'art. 345 c.p.c.

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Riconosciuta la fondatezza del gravame in esame, occorre, a questo punto, procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dallo S., nei cui confronti, in primo grado, è stata disposta ed eseguita c.t.u. Medico legale, le cui conclusioni correttamente motivate e logiche, non sono state contestate dalle parti, e sono condivise dal collegio.
Deve, indi, provvedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale, facendo applicazione, come è prassi diffusa presso questo Distretto di Corte di Appello, delle c.d. tabelle milanesi, che ormai da tempo sono quelle maggiormente utilizzate nei Tribunali e nelle Corti di Appello italiani.
Va, peraltro, richiamata per completezza, la sentenza n.12408/2011 della Suprema Corte di Cassazione, che ha individuato come tabelle di riferimento proprio quelle del Tribunale di Milano in quanto ampiamente diffuse sul territorio nazionale.
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Facendo applicazione di tali tabelle, aggiornate al 2011, il danno non patrimoniale subito dallo S. va determinato, all'attualità, nella misura di euro 62.190,00 tenendo conto della sua età, pari a 18 anni al momento del sinistro, nonché della percentuale di invalidità riportata dal medesimo, correttamente conteggiata dal c.t.u. Nella misura del 18%, con valutazione pienamente condivisa dal collegio.
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Per esigenze di completezza, va evidenziato che non occorre procedere alla c.d. personalizzazione, non avendo lo S. evidenziato alcuna circostanza che consenta di ritenere l'insufficienza della liquidazione standard.
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Sempre facendo riferimento alle tabelle milanesi 2011, deve indi provvedersi alla liquidazione del danno subito dallo S. per i 120 giorni di invalidità temporanea assoluta e per gli 80 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, accertati dal c.t.u. nominato nel procedimento di primo grado.
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Risultando dalla relazione di c.t.u. che questi ha subito un politrauma, riportando la frattura della base del cranio, pneumoencefalo, contusione polmonare bilaterale, frattura branca ileo pubica e frattura femore sinistro, appare congrua la liquidazione di €120,00 di poco superiore all'importo medio giornaliero (€ 91,00 - € 136,00).
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A fronte di 120 giorni di invalidità temporanea assoluta, va liquidato dunque l'importo complessivo di € 16.800,00 ed a fronte degli 80 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, va liquidato l'importo complessivo di 4.8000,00 (50,00 euro, pari alla metà di € 120,00 per 80 giorni).
Va, in conclusione, determinato il risarcimento dovuto per il complessivo danno non patrimoniale subito dallo S., determinato all'attualità, nella misura complessiva di € 83.700,00.
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Su tale importo, devalutato alla data del sinistro ed anno ed anno rivalutato, vanno conteggiati gli interessi al tasso legale.
A tale riguardo, è opportuno il richiamo della sentenza n.5503/2003 della Suprema Corte di Cassazione, che ha affermato il principio, ormai consolidato da tempo, secondo cui ”in materia di responsabilità civile, le obbligazioni relative alla corresponsione del risarcimento del danno biologico e del danno morale sono obbligazioni di valore sicchè vanno quantificate in considerazione del valore del bene perduto dal danneggiato rapportato al momento della decisione. A tale risultato può pervenirsi o facendo riferimento, come base del calcolo della liquidazione, a valori monetari dell'epoca del fatto dannoso ed applicando alle somme così ottenute la rivalutazione monetaria oppure facendo direttamente riferimento a valori monetari propri del tempo della decisione; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento all'ammontare del danno (biologico o morale) espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e periodicamente rivalutato (in relazione ai prescelti indici di svalutazione) oppure facendo applicazione di un indice medio nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quella della liquidazione del danno”.
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Occorre, in ultimo, concludere condannando la Fondiaria Sai, rimasta soccombente in primo, come in secondo grado, alla refusione delle spese giudiziali da liquidare applicando i compensi previsti dal D.M. n.140/212 per le cause di valore superiore ad € 50.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00.
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Quanto agli ulteriori appellati, in considerazione dell'esito del grado, nel quale essi hanno erroneamente contestato l'improcedibilità del gravame, vanno ravvisati giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del grado, tenuto conto dell'esito del primo grado, ove è stata disposta la compensazione delle spese, nonostante il rigetto delle domande proposte dallo S. nei loro confronti.
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Avendo il procuratore dell'appellante richiesto la distrazione delle spese giudiziali di entrambi i gradi in suo favore, deve disporsi in conformità, non prevedendo l'art. 93 c.p.c. alcuna valutazione del giudice al riguardo e dovendosi ritenere implicita nella relativa domanda la dichiarazione in ordine alla mancata riscossione degli onorari (Cfr: Cass. n. 8085/2006).

PQM

La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando nei procedimenti riuniti nn. 83/2006 e 1239/2006 Ruolo generale degli affari civili contenziosi, così statuisce:
- in accoglimento dell'appello interposto da S.S. avverso la sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso n.90/2005, pubblicata in data 11.5.2005 ed in parziale riforma della suindicata sentenza, condanna la Fondiaria Sai Spa al pagamento, in favore di S.S. di € 83.790,00 oltre interessi al tasso legale da conteggiarsi su tale importo, devalutato alla data del 24.8.2000, ed anno per anno rivalutato;
- condanna la Fondiaria Sai Spa alla refusione in favore di S.S., delle spese giudiziali liquidate in € 7.5000,00 per il primo grado ed in € 6.600,00 per il secondo grado, oltre iva e cpa, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore;
- pone a carico del predetto assicuratore le spese della c.t.u. Eseguita nei confronti dell'appellante, per come già liquidate in primo grado;
- compensa nel resto le spese giudiziali del grado.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello in data 14.2.2013
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Antonella Romano
Il Presidente Dott. Francesco D'Alessandro
Depositato in cancelleria il 28 marzo 2013


 

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