REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Tribunale di Bari terza sezione civile in composizione monocratica nella persona del magistrato dott. Michele Campanale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1458/03 R.G.
tra
Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del suo amministratore unico, domiciliato in Bari presso lo
avv. P. T., rappresentato e difeso dall‘avv. Angela Casamassima -attore-
e
S.I.R.E.T. s.r.l., -convenuto-
nonchè
UNIPOL Assicurazioni s.p.a. - terzo chiamato in garanzia -
e
R.A.S. Assicurazioni s.p.a. - terzo chiamato in garanzia contumace -
All'udienza del 2.10.2013 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti costituite di seguito riportate.

Svolgimento del processo

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore come da citazione richiamata nel verbale d'udienza del 2.10.2013: "...che l'On.le Tribunale voglia .. condannare l'impresa S.I.R.E.T. s.r.l.: 1) al risarcimento dei danni in favore dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. nella misura di Euro 35.664,39 (pari a £ 69.091.198), oltre interessi e danno da svalutazione dal dì dei singoli eventi al soddisfo; 2)al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa".
Per la convenuta S.I.R.E.T. s.r.l. come da verbale di udienza del 2.10.2013: "1)In via preliminare, accogliere la sollevata eccezione di incompetenza per territorio, con conseguente rimessione della causa al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Modugno. 2) Nel merito rigettare ogni domanda formulata dall'AQP, infondata in fatto e diritto e comunque rimasta priva di riscontro probatorio. 3)Subordinatamente, e per la malaugurata ipotesi di soccombenza, si chiede di manlevare la ditta Siret srl da ogni responsabilità in merito alle pretese risarcitorie dell'attrice, stanti le Polizze RCT operanti alla epoca dei fatti, con la Unipol Assicurazioni e Ras Assicurazioni; per l'effetto condannare queste ultime, per quanto di ragione e spettanza, allo eventuale risarcimento dei danni in favore dell'AQP spa. 4)Condannare l'attrice AQP al pagamento delle spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario; 5) In ogni caso, ai sensi dell'art.1917 c.c. condannare la RAS ASSICURAZIONI, unitamente alla UNIPOL ASS.NI, al pagamento delle spese e competenze di causa in favore del sottoscritto difensore distrattario".

Per il terzo UNIPOL Assicurazioni s.p.a. come da comparsa di risposta: "IN VIA PRELIMINARE: A) Rigettare la chiamata in garanzia della Unipol Ass.ni S.p.a. da parte della Siret S.r.l., per intervenuta prescrizione del diritto di garanzia derivate dalla polizza n.60.1034277, e per l'effetto estromettere la Unipol Ass.ni dal presente giudizio, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa. NEL MERITO: B) Rigettare la domanda attrice così come proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto nonché sfronita di prova sia sull'an che sul quantum; c) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la Siret S.r.l. unica responsabile dei sinistri descritti nel libello introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni che saranno accertati in corso di causa, tenendo, in ogni caso, indenne la Unipol da qualsiasi esborso; d) condannare chi di ragione alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio".

Motivazione

Con citazione notificata il 5.02.2003 l'Acquedotto Pugliese s.p.a. (di seguito AQP s.p.a.), premesso che la S.I.R.E.T. s.r.I. nell'esecuzione di lavori nelle località e nei periodi ivi indicati ha prodotto danni agli impianti dell'AQP s.r.l. negli importi pure ivi indicati pari ai costi di ripristino degli stessi, ha convenuto in giudizio la S.I.R.E.T. s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei danni nella misura di € 35.664,39 oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Si è costituita la S.I.R.E.T. s.r.l. eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari sede centrale in favore della sede distaccata di Modugno, contestando nel merito la domanda attorea e chiamando in garanzia con citazione notificata il 20.05.2003 la Unipol Assicurazioni s.p.a. e R.A.S. Assicurazioni s.p.a. per essere dalle stesse manlevata in caso di condanna in virtù di contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi stipulati con dette compagnie. Si è costituita l'Unipol eccependo la prescrizione del diritto di garanzia della SIRET s.r.l. e comunque l'infondatezza della domanda attorea.

Premesso brevemente in rito che non è fondata la eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla SIRET s.r.l. perchè tra la sede centrale del Tribunale di Bari e la sua sede distaccata di Modugno (peraltro soppressa al momento della decisione in virtù del disposto dell'art.1 D.Lg. 7.09.2012 n.155) nella cui circoscrizione ha sede la SIRET s.r.l. non si pone(va) questione di competenza ma di mera ripartizione degli affari tra sezioni dello stesso ufficio giudiziario, premesso altresi che non possa sospendersi il giudizio a seguito dell‘allegata (e in ogni caso non provata) proposizione di domanda di concordato preventivo da parte della SIRET s.r.l. (v. verbale d'udienza del 2.10.2013) perchè tra il concordato preventivo e questo giudizio di cognizione non sussiste pregiudizialità in quanto il primo è una procedura concorsuale di natura esecutiva, si ritiene la domanda attorea fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.

L'attore e la stessa SIRET s.r.l. hanno prodotto in più copie (v. fascicoli di parte) la lettera datata 18.12.1998 inviata dalla SIRET s.r.l. al legale dello AQP e all'Unipol con cui la SIRET s.r.l. ha fatto un elenco di sinistri causati in danno dell'allora EAAP quantificando il risarcimento chiesto in complessive £ 70.673.000 e chiesto all'Unipol Assicurazioni di "provvedere alla definizione ... come da sollecito" del legale dell'AQP. E' da escludere che tale lettera contenga una mera denuncia cautelativa di sinistro in quanto in essa la SIRET s.r.l. non si è limitata a segnalare le richieste risarcitorie dell'AQP ma ha chiesto alla Unipol di provvedere al pagamento di quanto chiesto dall'AQP s.p.a. Tale intento si desume dalla richiesta di "definizione come da sollecito" pervenutole dal legale dell'AQP s.p.a.
La richiesta di "definizione" della pendenza debitoria assecondando ("come da sollecito") il "sollecito" di pagamento in tal senso pervenuto dal legale dell'AQP s.p.a. denota infatti la volontà della SIRET s.r.l. di riconoscere il debito verso l'AQP s.p.a. e di chiederne all'Unipol l'estinzione mediante pagamento diretto dall'assicuratore al soggetto danneggiato, ai sensi dell'art. 1917 c.II c.c. In sostanza il contenuto di detta comunicazione integra un vero e proprio riconoscimento di debito, con l'effetto che si deve presumere ex art.1988 C.C. l'esistenza del credito allegato dall'Acquedotto Pugliese.

Questo nell'udienza del 22.09.2003 (v. verbale) ha ammesso di aver transatto la controversia la RAS Assicurazioni in relazione ai danni subiti negli abitati di Torre a Mare, Valenzano e Nola di Bari.
Ha quindi quantificato in memoria di replica il suo credito risarcitorio residuo in una somma (€ 31.107,11) pari a quella originariamente richiesta decurtata dell'entità dei danni subiti nelle località testè indicate. Ciò fa desumere che in relazione ai danni in tali località (Nola di Bari, Torre a Mare e Valenzano) l'AQP sis stato soddisfatto e null'altro possa pretendere a titolo risarcitorio.

Il credito residuo dell'attore ammonta ad € 31.107,11 secondo i valori monetari all'epoca degli eventi
lesivi, ad € 60.565,54 secondo i valori monetari alla attualità.
Per l'esatta liquidazione del "danno emergente" (la"perdita subita" di cui all'art.1223 C.C.) la somma pari all'attualità ad € 60.565,54 va rivalutata secondo gli indici ISTAT anche per il periodo successivo alla sentenza e fino al saldo effettivo.
La rivalutazione è infatti il mezzo di commisurazione attuale del "valore perduto" (la perdita subita) dal soggetto danneggiato (cfr. in tal senso ex plurimis Cass.civ. sez.III 7.07.2009 n.15928, Cass.civ. Sez. III 3.03.2009 n.5054, Cass.civ. sez.I 7.10.2005 n. 19636, Cass.civ. sez.III 22.10.2004 n.20591, Cass. civ. sez.un. 17.02.1995 n.1712).

Diversamente, all'attore non si possono riconoscere gli interessi compensativi sulle somme liquidategli a titolo di risarcimento.
Nella liquidazione del danno gli interessi cosiddetti "compensativi" costituiscono solo una modalità di liquidazione equitativa del danno da "lucro cessante" (il mancato guadagno) conseguente al ritardo nella percezione dell'equivalente pecuniario del danno, un criterio di liquidazione del danno da ritardo nello adempimento dell'obbligazione risarcitoria (in tal senso ex plurimis Cass.civ. sez.III 20.04.2009 n. 9344, Cass.civ. sez.III 24.10.2007 n.22347, Cass.civ. sez.III 22.10.2004 n.20591, Cass.civ. sez.un. 17.02.1995 n.1712, Cass.civ. sez.III 26.06.1997 n. 5708, Cass.civ. sez.III 17.01.1996 n.339).
La sussistenza tuttavia del danno da "lucro cessante" per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione
danneggiato avrebbe fatto del denaro se fosse stato subito risarcito e dalla possibilità di trarre dal denaro una remuneratività maggiore del tasso di rivalutazione (cfr. ex plurimis Cass.civ. sez.III 12.02.2010 n.3355, Cass.civ. sez.III 7.07.2009 n. 15928, Cass.civ. sez.III 24.10.2007 n.22347, Cass. civ. sez.III 28.07.2005 n.15823, Cass.civ. sez.III 22.10.2004 n.20591, Cass.civ. sez.III 26.02.2004 n. 3871).
Per il riconoscimento degli interessi occorre cioè che il danneggiato alleghi e provi che – se avesse ricevuto subito la somma a titolo di risarcimento - ne avrebbe fatto un uso avente una remuneratività maggiore del tasso di rivalutazione, che in sostanza se avesse disposto subito della somma avrebbe avuto - al momento della sentenza - una somma maggiore di quella rivalutata riconosciutagli in sentenza (cfr. sent. testè citate). Nel caso in esame nessuna prova in tal senso è stata fornita dallo attore. Consegue che non gli si possono riconoscere, a titolo di "lucro cessante", gli interessi.

La SIRET s.r.l. ha avanzato domanda di manleva nei confronti dell'Unipol e della RAS in virtù di contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi stipulate con le medesime.
Tali domande vanno rigettate.
Nei confronti della RAS Assicurazioni, ammesso dallo attore il pagamento dell'indennizzo per i danni causati dalla SIRET s.r.l. negli abitati di Mola di Bari, Torre a Mare e Valenzano, andava provata la copertura assicurativa e la garanzia per gli altri danni allegati dall'attore in citazione e non indennizzati. A tale onere la SIRET si è sottratta omettendo di produrre il contratto di assicurazione con le relative condizioni contrattuali.
Alla stessa conclusione si ritiene di addivenire nei confronti dell'Unipol.
Innanzitutto va esclusa la garanzia per i danni allegati in citazione e causati negli abitati di Torre a Mare, Valenzano e Mola di Bari perchè già indennizzati dalla RAS Assicurazioni s.p.a.
Per gli altri danni il diritto di garanzia della SIRET verso Unipol risulta prescritto.
L'AQP ha prodotto in copia (v. fascicolo di parte) le lettere datate 25.06.1990 e 29.11.1990 con cui la SIRET s.r.l. gli ha chiesto la documentazione relativa alle richieste risarcitorie inviate dall'AQP e pervenute alla SIRET s.r.l. per gli importi di £ 51.599.396 e di £ 3.448.263. Il contenuto delle due lettere dimostra in modo inequivocabile che a quelle date (25.06.1990 e 29.11.1990) la SIRET s.r.l. aveva già ricevuto dall'AQP richieste risarcitorie per importi pari a complessivi € 55.047.659.
La SIRET s.r.l. ha prodotto (v. fascicolo di parte) in copia ulteriore denuncia all'Unipol datata 5.04.1994 facente riferimento - oltre che a danni già compresi nella denuncia del 25.06.1990 - ad ulteriori danni di £ 3.006.560 causati il 22.02.1990 e oggetto di altra precedente denuncia del 9.04.1991. Questo dimostra Che la SIRET s.r.l. nell'aprile 1991 sicuramente aveva ricevuto richiesta di risarcimento anche per detto sinistro. Non risulta tuttavia che abbia inviato la denuncia cautelativa dell'aprile 1991 perchè in questa sede non ne ha documentato la spedizione, nè ne ha prodotto copia.
La SIRET ha prodotto in copia con gli avvisi di spedizione delle relative raccomandate (v. fascicolo di parte) solo tre denunce cautelative: quella datata 29.11.1990 per £ 3.448.263, quells datata 6.03.1991 per £ 840.782, quella datata 19.07.1991 per £ 567.270. Gli importi delle tre denunce cautelative ammontano complessivamente a £ 4.856.315 pari ad € 2.508,08.
Considerato che il diritto di garanzia era soggetto alla prescrizione di un anno a norma dell'art.2952 c.II C.C. nel testo in vigore prima della modifica apportata nel 2008 qui applicabile ratione temporis, considerato che il termine di prescrizione decorreva dalla richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 2952 c. III C.C., considerato che ogni denuncia cautelativa o comunque qualsiasi comunicazione della richiesta di risarcimento inviata alla compagnia di assicurazione (anche dal danneggiato) ha sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'art.2952 c.IV C.C. si rileva che nel caso in esame è stato sospeso sicuramente il termine di prescrizione della garanzia nei confronti dell‘Unipol nei limiti di € 2.508,08 in virtù delle tre denunce cautelative su indicate.
Tuttavia, non essendo stato provato che le somme (peraltro di molto inferiore al dovuto) per cui è stato sospeso il corso della prescrizione, somme, siano comprese o meno in quelle già pagate all'AQP dalla RAS, deve concludersi che non è possibile riferire la sospensione della prescrizione a quelle somme ancora dovute all'AQP a titolo risarcitorio.
Considerato che dal 1990 - 1991 (anni in cui la SIRET ha ricevuto le richieste risarcitorie dell'AQP) al 1994 (anno in cui la SIRET s.r.l. e l'AQP s.p.a. hanno inviato richieste di definizione di ogni controversia e di indennizzo all'Unipol) è decorso lo anno di prescrizione del diritto alla garanzia, deve concludersi che tale diritto è ormai estinto per prescrizione.
Nè hanno avuto effetti sospensivi (o interruttivi) del termine di prescrizione le richieste inviate alla Unipol dal 1994 di cui l'attore e la convenuta SIRET hanno prodotto copia (v. fascicoli di parte) perchè la sospensione ai sensi dell'art.2952 c.IV C.C. non opera nei casi in cui - come quello in esame – al momento della comunicazione della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato il termine di prescrizione è già maturato.
Restano assorbite tutte le altre questioni.

Secondo soccombenza (art.91 CPC) la SIRET s.r.l. deve rimborsare le spese di lite all'AQP s.p.a. e alla Unipol. Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore il 23.08.2012 del D.M. 20.07.2012 n.140 di fissazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali da parte degli organi giurisdizionali, della sua applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art.41 D.M. 20.07.2012 n. 140) e ai compensi delle attività professionali comunque completate - come nel caso in esame - dopo l'entrata in vigore del D.M. 20.07.2012 n.140 (secondo l‘interpretazione dell'art. 9 c.III D.L. 24.01.2012 n.1 suggerita da Cass.civ. sez.un. 12.10.2012 n.17406, Cass.civ. sez.lav. 5.11.2012 n.18920, Corte Cost. 7.11.2013 n.261), i compensi vanno liquidati secondo tali parametri, in particolare quelli della Tabella A – Avvocati allegata al D.M. 20.07.2012 n.140. Data la non complessità della causa, si ritiene altresì di liquidare i compensi in un importo pari alla media dei parametri della Tabella A - Avvocati ridotta del 50%.
Nulla per spese di lite nei confronti della RAS essendo questa rimasta contumace.

PQM

II Tribunale di Bari terza sezione civile,
pronunciando definitivamente sulla domanda proposta dall'Acquedotto Pugliese s.p.a. nei confronti della S.I.R.E.T. s.r.l. con atto di citazione notificato il 5.02.2003 e sulle domande di garanzia proposte dalla S.I.R.E.T. s.r.l. nei confronti deII'UNIPOL Assicurazioni s.p.a. e della R.A.S. Assicurazioni s.p.a. con atto di citazione notificato il 20.05.2003, così provvede:
1)condanna la S.I.R.E.T. s.r.l. a pagare allo Acquedotto Pugliese la somma di € 60.565,54 oltre rivalutazione monetaria di detto importo dalla data di deposito di questa sentenza fino al saldo;
2)rigetta ogni altra domanda;
3)condanna la S.I.R.E.T. s.r.l. a rimborsare allo Acquedotto Pugliese s.p.a. le spese di lite liquidate in € 2.250,00 per compenso professionale ed € 321,98 per spese non imponibili, oltre CAP ed IVA sul compenso come per legge;
4)condanna la S.I.R.E.T. s.r.l. a rimborsare alla UNIPOL Assicurazioni s.p.a. le spese di lite liquidate in € 2.250,00 per compenso professionale oltre CAP ed IVA sul compenso come per legge;
5)nulla per spese di lite nei confronti della R.A.S. Assicurazioni s.p.a.
Bari 17.03.2014
Depositato in cancelleria il 19.03.2014


 

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