Gli stessi termini sono stati indicati dal legislatore nel D. L. 22 giugno 2012 n. 83 (cosiddetto "Decreto Sviluppo"), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ove è previsto che la durata del giudizio si considera ragionevole se in primo grado non accede 3 anni, in grado di appello non accede 2 anni ed in Cassazione 1 anno." /> Gli stessi termini sono stati indicati dal legislatore nel D. L. 22 giugno 2012 n. 83 (cosiddetto "Decreto Sviluppo"), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ove è previsto che la durata del giudizio si considera ragionevole se in primo grado non accede 3 anni, in grado di appello non accede 2 anni ed in Cassazione 1 anno.." /> Gli stessi termini sono stati indicati dal legislatore nel D. L. 22 giugno 2012 n. 83 (cosiddetto "Decreto Sviluppo"), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ove è previsto che la durata del giudizio si considera ragionevole se in primo grado non accede 3 anni, in grado di appello non accede 2 anni ed in Cassazione 1 anno." />
 

CORTE DI APPELLO DI MESSINA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Nicola Fazio -Presidente-
2) Dott. Giuseppe Martello -Consigliere-
3) Dott. M. Rita Gregorio -Consigliere rel.-
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto aI n. 527/2011 V.G., vertente
TRA
S. A. rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Esposito -ricorrente-
E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici, in via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato -resistente-
OGGETTO: equa riparazione per inosservanza del termine ragionevole della durata del processo ex art. 2 legge 89/2001

Motivazione

Con ricorso depositato in data 22.6.2011 S. A. adiva questa Corte, chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma, a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali ex legge n. 89/2001, per l'ingiusta durata di una controversia (n. 4201/2001 R.G.), iniziata dallo stesso davanti al Tribunale di Catania, sez. lavoro, con ricorso depositato il 12.6.2001, nei confronti del Consorzio di Irrigazione C.I.MU.A.C.P., avente ad oggetto: riconoscimento di crediti da rapporto di lavoro subordinato, definito con sentenza resa all'udienza del 22.12.2010.
L'Avvocatura dello Stato di Messina si costituiva per il Ministero convenuto, rimettendosi all'apprezzamento della Corte in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda, competenza territoriale e tempestività della domanda, alla sussistenza del diritto azionato ed alla quantificazione dell'equa riparazione, eccepiva la parziale prescrizione delle pretese avanzate da controparte e concludeva per la compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna la Corte riservava la decisione.
Sussiste la competenza territoriale di questa Corte, in quanto la causa per la quale è chiesto l'indennizzo è stata trattata davanti al Tribunale di Catania.
La domanda è anche tempestiva, essendo stata proposta entro il termine di sei mesi dalla definitività, per effetto del decorso del termine c.d lungo di cui all'art. 327 c.p.c. previgente, della sentenza resa all'udienza del 22.12.2010.
Per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione è sufficiente richiamare la recente Sentenza n. 16783 del 02/10/2012 (Rv. 623690) delle Sez. Un. della Corte di Cassazione.
Nel merito nulla quaestio sul diritto del ricorrente all'indennizzo previsto dalla legge 89/2001, che tutela, in ambito nazionale, il diritto alla trattazione del processo in un "termine ragionevole".
Per la determinazione della "durata ragionevole" del processo, non stabilita nella legge citata, soccorre la giurisprudenza della S.C. (cfr., da ultimo, Cass. 03 gennaio 2008 n.14), che ha indicato in tre anni la durata ragionevole del processo di primo grado, in due anni quello di secondo grado ed in un anno quello delle eventuali fasi successive.
Gli stessi termini sono stati indicati dal legislatore nel D. L. 22 giugno 2012 n. 83 (cosiddetto "Decreto Sviluppo")
, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ove è previsto che la durata del giudizio si considera ragionevole se in primo grado non accede 3 anni, in grado di appello non accede 2 anni ed in Cassazione 1 anno.
Anche se le nuove disposizioni non si applicano retroattivamente, ma solo ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, i termini ivi previsti offrono indubbiamente un valido parametro di riferimento e rafforzano l'indirizzo giurisprudenziale prima richiamato.
Ciò posto, nel caso di specie, poichè il giudizio, iniziato con ricorso depositato il 12.6.2001, è stato definito con sentenza ddl 22.12.2010, il periodo di durata ingiustificata, detratti i tre anni di durata ragionevole, è pari ad anni sei e mesi sei circa.
Esso va riparato in termini di danno non patrimoniale nella misura ritenuta congrua di euro 750,00 all'anno, tenuto conto dell'entità della somma liquidata in sentenza in favore del ricorrente.
Sul complessivo forfetario indennizzo di euro 4.890,00 liquidato in favore del ricorrente decorrono gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il Ministero convenuto va condannato al pagamento anche dei compensi difensivi, che si liquidano, in favore del ricorrente, in base alla Tabella allegata al decreto n. 140/2012, considerati la semplicità dell'attività defensionale ed il valore della causa, in euro 740,00, di cui euro 40,00 per spese, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

PQM

La Corte così provvede:
condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di S. A. della somma di euro 4.890,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonchè al pagamento dei compensi difensivi, liquidati in euro 740,00, di cui euro 40,00 per spese, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore anticipatorio.
Messina 26.06.2013
Il Consigliere est.
Dott.ssa M. Rita Gregorio
Il Presidente
Dott. Nicola Fazio
Depositato il 22.07.2013


 

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