Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede annullarsi la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 16818/31/18 depositata il 1°.10.2018, con cui è stato accolto il ricorso del contribuente S. F. avverso la cartella di pagamento in epigrafe, relativa ad interessi liquidati su un credito tributario sospeso nel corso di un contenzioso, e all'esito dello stesso.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso rilevando il difetto di motivazione della cartella, poiché non vi era specificato il criterio di calcolo degli interessi iscritti a ruolo.

Con atto di appello, l'Agenzia delle Entrate Riscossione -eccepita la improcedibilità del ricorso per violazione dei termini della procedura di mediazione- ha dedotto che il calcolo degli interessi è normativamente previsto dall'art. 30 DPR 602/73 e dal Decreto Ministeriale DM 28 luglio 2000, sicché gli interessi non devono essere calcolati in seno alla cartella di pagamento. Ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado e la conferma della cartella impugnata.

Il contribuente si è costituito con controdeduzioni di segno adesivo alla sentenza impugnata, chiedendo il rigetto del gravame e i danni per lite temeraria.

Motivazione

Preliminarmente, va affermata la ammissibilità del ricorso di primo grado.
Non sussiste alcuna causa di improcedibilità, poiché i termini della procedura di mediazione sono meramente ordinatori.


Nel merito, il gravame è infondato.
La cartella ha per esclusivo oggetto una somma dovuta a titolo di "interessi di sospensione"maturati nel periodo di un contenzioso tributario, i quali sono stati calcolati all'esito dello stesso sulle somme effettivamente dovute dal contribuente.

La Corte di Cassazione si è pronunciata di recente sulla questione specifica della cartella fondata su sentenza passata in giudicato, mediante la quale sono richiesti per la prima volta crediti da interessi, affermando il principio seguente: "La cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato deve essere motivata nella parte in cui mediante la stessa venga anche richiesto per la prima volta il pagamento di crediti diversi da quelli oggetto dell'atto impositivo oggetto del giudizio, come quelli afferenti gli interessi per i quali deve essere indicato, pertanto, il criterio di calcolo seguito" (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21851 del 07/09/2018 - Rv. 650331 -01).

A tale principio intende dare applicazione anche questo giudice.


Ne consegue che l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione va respinto in quanto infondato.
4 Va rigettata altresì la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria formulata dal contribuente. L'atto di appello non appare infatti temerario, essendo ivi citate le norme di riferimento ritenute applicabili dal Concessionario, e trattando esso di una questione giuridica oggetto di pronunce di cassazione soltanto recenti.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per il presente grado di appello.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigetta l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alle spese del grado che liquida in 700,00 euro, oltre oneri e accessori per legge.


 

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