REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. PROTO Cesare Antonio - rel. Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11754/2012 proposto da:
S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato INTINO CIRO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO DI _____ in persona della socia accomandataria dell'Amministrazione Immobili Mirandanti Sas di Savi Maria Luisa e C. in qualità di amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SCIPIO SLATAPER 9, presso lo studio dell'avvocato FILIE' MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 292/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 5.12.2011, depositata il 18/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito per il controricorrente l'Avvocato Enrico De Caro (per delega avv. Massimo Filiè) che si riporta agli scritti.

Motivazione

Ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., il relatore nominato per l'esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:
"Osserva in fatto.
Con decreto ingiuntivo del 28/3/1998 era ingiunto a S.E. il pagamento della somma di L. 5.482.920 a titolo di oneri condominiali di cui al preventivo per l'esercizio 1/4/1997 - 30/3/1998.
La S. proponeva opposizione che era rigettata con sentenza del Tribunale di Roma in data 12/9/2003.
La S. proponeva appello che era rigettato con sentenza della Corte di Appello di Roma in data 18/1/2012.
La Corte di Appello rilevava:
- che l'opposizione alla delibera assembleare del 15/9/1997, con il relativo preventivo e riparto, era stata rigettata e non era stata impugnata la successiva deliberazione del 30/10/1997;
- che la richiesta monitoria era, sin dall'origine, supportata da adeguata documentazione, ossia il verbale di assemblea del 15/9/1997 con preventivo e riparto, il verbale di assemblea del 30/10/1997 e la copia del riparto spese legali;
- che la somma ingiunta, riscontrabile dalla richiesta monitoria supportata dalla documentazione era formata: per lire 5.442.610 dalla prima rata conguaglio 95/96 scaduta il 25/9/1997; per L. 1.138.166 dalla seconda rata scaduta il 5/10/1997, per L. 89.000 e 96.000 da spese legali, previa detrazione di un acconto per lire 555.828 e della somma di L. 727.028 per un decreto ingiuntivo del GdP di Roma;
- che l'appello era infondato nella parte in cui aveva riproposto l'eccezione di violazione del contraddittorio in relazione ad ulteriori documenti depositati, perchè il d.i. era fondato sulla documentazione originariamente depositata;
- che nel merito l'appello era infondato per genericità della doglianza, diretta ad evidenziare presunti e non chiariti errori di ripartizione senza neppure indicare sotto quale specifico profilo le somme oggetto di intimazione non sarebbero dovute.
S.E. ha proposto ricorso affidato a due motivi; il Condominio ha resistito con controricorso.

Osserva in diritto.
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 1131 c.c., comma 2, e art. 81 c.p.c., e il vizio di motivazione, con riferimento alla delibera del 6/6/2011 con la quale era stato ratificato dall'assemblea condominiale il mandato conferito dall'amministratore per la costituzione in giudizio in grado di appello; la ric


 

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